CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 12641/2026
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proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE2025 ROSE;5303 - ricorrenti -controCARBONE DOMENICO;- intimato –avverso la sentenza n. 348/2021 della CORTE D'APPELLO diREGGIO CALABRIA, depositata il 28/09/2021 R.G.N. 495/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/12/2025 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9041/2022Numero di raccolta generale 12641/2026Data pubblicazione 05/05/20261.La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma dellasentenza del tribunale di Locri, ha dichiarato prescritti i crediticontributivi oggetto di un avviso di addebito della cui iscrizionea ruolo il contribuente [OSCURATO:PERSONA] aveva chiestol’annullamento.In primo grado era stata dichiarata inammissibile l’opposizionead estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire, essendostata esperita una mera azione di accertamento negativo senzache la parte privata abbia dedotto la mancata notifica dellecartelle; per contro, il contribuente aveva sostenuto lasussistenza dell’interesse a far valere la prescrizione successivaalla notifica, avendo la parte anche presentato istanza di sgravioin corso di causa.La Corte territoriale, richiamata l’evoluzione giurisprudenzialesull’interesse ad agire in caso di opposizione ad estratto di ruolo,ha ritenuto che si trattasse di un’azione di accertamentonegativo del credito il cui interesse, anche se non attuale,sussiste in ragione del fatto che nel giudizio di primo gradol’INPS aveva chiesto il rigetto del ricorso, così confermandol’attualità della pretesa contributiva e la volontà di farla valere.Quindi rilevato che dopo la notifica della cartella avvenuta nel2011 non risultavano compiuti atti interruttivi -non prodotti ingiudizio- ha dichiarato prescritto il credito stante la proposizionedel ricorso giudiziale del 2017.2. Avverso la sentenza propone ricorso INPS affidandosi ad ununico motivo; controparte è rimasta intimata.3. All’adunanza camerale del 18/12/2025 la causa è Nsutmaetrao r egistro generale 9041/2022Numero sezionale 5303/2025trattata e decisa. Numero di raccolta generale 12641/2026Data pubblicazione 05/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’INPS deduce la violazione dell’art. 3-bis d.l. 146/2021 conv.L. 215/21 circa la non impugnabilità dell’estratto di ruolo,applicabile anche ai giudizi pendenti e non ricorrendo alcuno deicasi previsti ex lege sulla persistenza di interesse ad agire.2. La sentenza di appello va cassata senza rinvio.3. È preliminare, ad ogni profilo controverso, la questionedell’interesse ad agire in relazione all’azione originariamenteproposta: la pronuncia di inammissibilità resa in primo grado èstata riformata in ragione della ritenuta sussistenza di uninteresse a proporre un’azione di accertamento negativo delcredito finalizzata a neutralizzare la pretesa per sopravvenutaprescrizione maturata in epoca successiva alla non contestatanotifica del titolo iscritto a ruolo.4. Sul punto, è intervenuta modifica normativa: la domanda va,invero, esaminata alla stregua delle previsioni dell’art. 12,comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, aggiunto dall’art. 3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, conmodificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, e quindimodificato dall’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 29luglio 2024, n. 110. Le previsioni richiamate, nella formulazioneapplicabile ratione temporis, condizionano la direttaimpugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento (e/o avvisodi addebito) che si assume invalidamente notificata al ricorreredi requisiti tassativi, ancorati alla dimostrazione di pregiudizirigorosamente identificati dalla legge.5. Come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte (CNausmser.o, r egistro generale 9041/2022Numero sezionale 5303/2025S.U., n. 26283 del 2022), le disposizioni sopravNvumeenrou dti era ccolta generale 12641/2026specificano, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediatDaat a pubblicazione 05/05/2026rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamentenotificata, e tipizzano le ipotesi in cui l’invalida notifica, inragione del pregiudizio che arreca, giustifica la tutelagiurisdizionale. La disciplina dettata dal citato art. 12, comma4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 incide anche sui giudizi incorso, proprio perché plasma l’interesse ad agire, condizionedell’azione avente natura «dinamica» e dunque idonea adassumere una diversa configurazione fino al momento delladecisione, anche in virtù di una norma sopravvenuta.5.1 - Sono altresì manifestamente infondate eventuali questionidi legittimità costituzionale della predetta norma, ipotizzabili inriferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost.,quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 delProtocollo addizionale n. 1 della Convenzione: al riguardo,assume rilievo la sentenza della Corte costituzionale n.190/2023 che ha dichiarato inammissibili le questioni dilegittimità costituzionale della medesima disposizione, sollevatein riferimento alle predette disposizioni di fonte costituzionale.6. La Corte non ravvisa ragioni per discostarsi da questi principiche costituiscono diritto vivente, che vanno confermati in questasede e che valgono a escludere l’ammissibilità del ricorsooriginario, tanto da risultare assorbenti rispetto ad ogni altraquestione.7. Diversamente, il giudice di secondo grado non si èespressamente pronunciato su tale profilo (sviluppato poi conord. Cass. nr. 30952 del 2024), nella prospettiva che lanormativa menzionata impone, sicché non è riscontrabile alcunNumero registro generale 9041/2022vincolo derivante da un eventuale giudicato, idoneo a precludereN umero sezionale 5303/2025Numero di raccolta generale 12641/2026il rilievo officioso demandato a questa Corte che, sul punto si Dèat a pubblicazione 05/05/2026già espressa in recenti pronunce (ex multis, ord. 15315/25,3828/25).8. Nel concreto, parte privata, rimasta intimata, non haprospettato elementi che dimostrino l’interesse ad agire, neitermini indicati dal citato art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602del 1973, neppure con note illustrative in prossimità di udienza.9. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio,perché la domanda, nel suo complesso, non poteva essereproposta per inammissibilità in mancanza di originario interessead agire.10. Quanto alle spese di lite, sussistono i presupposti, tenutoconto dell’applicazione dello jus superveniens e dell’interventodelle Sezioni Unite, successivamente al deposito del ricorso percassazione, per compensare interamente sia quelle dei gradi dimerito che quelle del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte, accoglie sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenzaimpugnata e dichiara inammissibile l’originaria domanda.Compensa interamente tra le parti le spese dell’intero processo.Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 18 dicembre2025.La PresidenteLucia Esposito