Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1967

ECLI:EU:C:1967:2
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61966C0008 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] presentate il 15 febbraio 1967 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] (gli antefatti, conclusioni delle parti) Valutazione giuridica I — Sulla ricevibilità

1. Se le comunicazioni fatte a norma dell'articolo 15, n. 6, del regolamento n. 17 possano in astratto venire considerate decisioni

2. Se nella fattispecie la decisione sia nulla per violazione di forme essenziali e per incompetenza II — Nel merito III — Sulle spese IV — Conclusioni finali [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici , Oggetto della controversia di cui mi occupo è una comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] C.E.E. in materia di cartelli, indirizzata alle ricorrenti in virtù dell'articolo 15, n. 6, del regolamento n. 17.

Essa è stata adottata nelle seguenti circostanze.

Il 6 luglio 1956 numerose imprese cementifere (28 belghe, 2 olandesi e 44 tedesche; le ultime riunite nella «[OSCURATO:PERSONA] N.V.») stipulavano un contratto, detto «[OSCURATO:PERSONA]», onde rinnovare e riordinare una regolamentazione, già esistente da decenni, del mercato cementifero olandese (mercato che i produttori olandesi non riescono evidentemente ad approvvigionare).

L'accordo contiene, per le forniture di cemento e clinker, la ripartizione del mercato pro quota, clausole sulla costruzione di nuovi cementifìci, la determinazione unitaria di prezzi e condizioni di vendita, obblighi esclusivi di fornitura e di acquisto nonché determinati divieti d'esportazione.

Gli ultimi punti costituiscono pure l'oggetto di un ulteriore accordo (irrilevante ai fini dell'attuale procedimento) stipulato dall'esecutivo dell'«[OSCURATO:PERSONA]», cioè la «[OSCURATO:PERSONA]Centrale voor Nederland» con la «Vereeniging van Cementhandelaren» nonché rappresentano il contenuto delle condizioni di vendita stabilite da quest'ultima.

Come prescritto dal regolamento n. 17, l'N.C.A. veniva notificato dai contraenti alla [OSCURATO:PERSONA] C.E.E. il 31 ottobre 1962.

Ciò provocava l'instaurazione del procedimento previsto per le intese, con particolare riguardo all'andamento dell'accordo dal gennaio 1964.

L'8 aprile 1965, i contraenti olandesi, l'organizzazione professionale degli imprenditori belgi (Cimbel) nonché la società olandese nella quale erano riunite le società tedesche, ricevevano — nell'ambito del procedimento di cui sopra — una lettera del membro della [OSCURATO:PERSONA] von der Groeben, nella quale si diceva tra l'altro che la convenzione denunciata probabilmente cadeva sotto l'articolo 85, n. 1, e non poteva essere autorizzata a norma del n. 3 dello stesso articolo.

Sarebbe quindi stato opportuno sopprimere un certo numero di clausole.

A questo proposito i contraenti venivano invitati ad esprimere il loro parere.

Nella lettera si precisava ch'essa non era una comunicazione ai sensi dell'articolo 15, n. 6, del regolamento n. 17.

A richiesta delle imprese avevano luogo numerosi incontri tra rappresentanti delle interessate e funzionari della [OSCURATO:PERSONA], come pure uno scambio di corrispondenza.

L'11 giugno 1965 avveniva a Bruxelles un incontro del cui svolgimento le parti hanno dato versioni divergenti.

Mentre la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che era stato rinnovato calorosamente l'invito ad eliminare le clausole menzionate nella lettera dell'8 aprile 1965, le ricorrenti assumono (richiamandosi ad una lettera del «Cimbel» al sig. von der Groeben, in data 23 giugno 1965, nella quale si riassumeva il contenuto del colloquio) che anzitutto si era discusso del futuro svolgimento dei colloqui intesi al raggiungimento di un accordo amichevole, mentre il contenuto dell'accordo veniva trattato solo incidentalmente ed in modo tale che parve possibile giungere ad un accordo sulla modifica di determinate clausole.

In effetti sarebbero state modificate talune disposizioni.

Promossa dai cementifici olandesi, nel settembre 1965 si teneva una nuova riunione di rappresentanti delle imprese belghe e olandesi e di esponenti della [OSCURATO:PERSONA]; una lettera delle imprese alla direzione generale concorrenza, in data 8 ottobre 1965, riassume i risultati di tale incontro.

In tale lettera si parla nuovamente di modifiche apportate a clausole dell'accordo tra la «[OSCURATO:PERSONA]» e l'associazione olandese dei commercianti, dunque alle condizioni di vendita dei commercianti olandesi, nonché della possibilità di discutere ulteriori modifiche.

Ricorderò infine una richiesta, in data 1 o dicembre 1965, rivolta dalla direzione generale concorrenza alla «[OSCURATO:PERSONA]» e intesa ad ottenere spiegazioni circa presunte contraddizioni tra le clausole dell'accordo «[OSCURATO:PERSONA]» — associazione commercianti — e le condizioni di vendita di quest'ultima, spiegazioni fornite con lettera dei rappresentanti delle imprese olandesi in data 17 dicembre 1965.

Giunti a questo punto, mentre le ricorrenti, persuase di avere sostanzialmente soddisfatto o di poter soddisfare le richieste della [OSCURATO:PERSONA], presumevano di poter continuare le loro trattative, la [OSCURATO:PERSONA] riteneva irrilevanti le modifiche apportate e previste, in quanto rimaneva immutata la sostanza degli accordi.

Di conseguenza, il 14 dicembre 1965 la [OSCURATO:PERSONA], mediante procedimento scritto, decideva d'inviare alle parti contraenti dell' [OSCURATO:PERSONA] una comunicazione a norma dell'articolo 15, n. 6, del regolamento n. 17.

A questo scopo conferiva facoltà al presidente del gruppo di lavoro concorrenza, sig. von der Groeben, di incaricare il direttore generale della concorrenza di firmare e spedire le comunicazioni.

L'incarico veniva trasmesso con lettera del presidente del gruppo di lavoro in data 15 dicembre 1965 ed eseguito dal direttore generale della concorrenza con lettera del 3 gennaio 1966.

La lettera ha il seguente tenore : « Oggetto: pratica IV/A-00581 ([OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e allegati).

La vostra impresa partecipa all'accordo di cui all'oggetto della presente lettera.

Detto accordo è stato notificato il 31 ottobre 1962 allo scopo di ottenere una dichiarazione di applicazione dell'articolo 85, n. 3, del trattato istitutivo della Comunità economica europea.

L'accordo notificato implica : — la determinazione di contingenti per la fornitura di cemento (artt. 4-13) e di clinker (art. 26); — il divieto di costruire cementerie nel territorio delle altre contraenti (art. 2) ; — la determinazione collettiva dei prezzi del cemento (art. 20 e «Prijslijst en verdere voorwaarden voor de verkoop en de levering van cement in Nederland, wastgesteld door de [OSCURATO:PERSONA]Centrale voor Nederland») ; — la determinazione collettiva dei prezzi dei clinker (art. 28) ; — l'impegno collettivo reciproco d'esclusiva per la fornitura e l'acquisto di clinker (artt. 24 e 25); — l'applicazione collettiva delle condizioni di vendita (art. 20) che implica in particolare : — l'obbligo per i rivenditori di attenersi ai prezzi ed alle condizioni di rivendita (IV, b) stabiliti dalle «Aanvullende voorwaarden voor de verkoop en de levering van cement in Nederland aan handelaren, ingaande 1 januari 1964, vastgesteld door de [OSCURATO:PERSONA]Centrale voor Nederland»; — la fornitura esclusiva ai membri della «Vereeniging van [OSCURATO:PERSONA]-handelaren» (Unione dei commercianti di cemento) alle condizioni applicabili ai rivenditori di cui sopra (I, d), previste dalle «Aanvullende voorwaarden voor de verkoop en de levering van cement in Nederland aan handelaren, ingaande 1 januari 1964, vastgesteld door de [OSCURATO:PERSONA]Centrale voor Nederland»; — la vendita esclusiva alle fabbriche di malta di cemento aderenti alla «Beton-vereniging» dell'Aia, alle particolari condizioni stabilite dalle «Aanvullende voorwaarden voor de verkoop… aan betonmortelbedrijven…» (I, d) ; — la determinazione degli sconti quantitativi, degli sconti ai rivenditori e di altri sconti, del prezzo per gli imballi, di abbuoni e supplementi di prezzo (figuranti in tutte le condizioni di vendita trasmesse alla direzione generale della concorrenza in allegato alla lettera 8 ottobre 1965). [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato in via provvisoria l'accordo di cui trattasi, concludendone che le condizioni per l'applicazione dell'articolo 85, n. 1, del trattato sussistono e non vi è motivo di applicare a detto accordo, così com'è stato notificato, l'articolo 85, n. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha l'onore di comunicar Vi i risultati di tale esame provvisorio in applicazione dell'articolo 15, n. 6, del regolamento n. 17 (primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del trattato del 6 febbraio 1962, G.U. n. 13, pag. 204 e segg., anno 1962). [OSCURATO:PERSONA] informa a questo proposito che le disposizioni dell'articolo 15, n. 5, del regolamento n. 17 di cui sopra, che avevano lo scopo di far disapplicare temporaneamente all'accordo notificato le disposizioni in materia di ammende contenute nell'articolo 15, n. 2, capoverso a) di detto regolamento, non verranno più applicate all'accordo dalla ricezione della presente comunicazione.

Vi prego di informarmi entro sei settimane (dalla ricezione della presente lettera) se l'accordo in questione non viene più applicato».

Le cementerie belghe rispondevano il 25 gennaio 1966 esprimendo il loro stupore — dopo le trattative e dopo le modifiche apportate e la dichiarazione di essere disposti ad accettarne delle nuove, il che significava una «quasi intesa» — per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva interrotto le trattative miranti a raggiungere una soluzione amichevole.

Per tutta risposta, il direttore generale della concorrenza, il 7 febbraio 1966, inviava loro una breve comunicazione in cui ripeteva il contenuto della lettera del 3 gennaio e faceva notare trattarsi di una presa di posizione della stessa [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre si chiedeva loro di proporre un nuovo termine per discutere dello scioglimento dell'[OSCURATO:PERSONA].

Le imprese proponevano allora dei ricorsi, il 2 e il 9 marzo 1966.

Nei ricorsi si conclude come segue : 1 o Annullamento della comunicazione 3 gennaio 1966 (per le cause 8, 9, 10 e 11-66); 2 o In subordine: dichiarazione dell'illegittimità dell'articolo 15, n. 6, del regolamento n. 17 e quindi annullamento della comunicazione del 3 gennaio 1966 (nelle cause 9 e 10-66). [OSCURATO:PERSONA] sostiene che i ricorsi sono irricevibili perché diretti contro atti non impugnabili.

In subordine chiede che siano respinti.

Tutte le cause di cui sopra sono state riunite con ordinanza del 4 maggio 1966 ed è oggi mio compito esaminare la controversia nel suo complesso.

Valutazione giuridica I — Sulla ricevibilità Particolare attenzione merita il problema della ricevibilità, trattandosi di un'impugnazione a norma dell'articolo 173, 2 o comma, del trattato C.E.E., e poiché gli atti impugnati non sono evidentemente dei regolamenti, il problema centrale è costituito dalla soluzione della questione del se le comunicazioni trasmesse alle imprese vadano considerate come decisioni a norma dell'articolo

173. La questione si può suddividere in due punti, dei quali il primo riguarda la determinazione astratta della natura giuridica di una comunicazione adottata correttamente a norma dell'articolo 15, n. 6, del regolamento n. 17, mentre il secondo, partendo dal presupposto che la comunicazione abbia fondamentalmente natura di decisione, consiste nel chiedersi se nella fattispecie sussistano vizi di forma così gravi da rendere nullo l'atto impugnato.

1. Se le comunicazioni fatte a norma dell'articolo 15, n. 6, del regolamento n. 17 possano in astratto venire considerate decisioni Sappiamo che la [OSCURATO:PERSONA] contesta che le comunicazioni emanate in virtù dell'articolo 15, n. 6, abbiano carattere di decisione, in quanto si tratterebbe semplicemente di pareri, a norma dell'articolo 189 del trattato non vincolanti.

A sostegno di tale assunto, la [OSCURATO:PERSONA] si richiama tra l'altro alla giurisprudenza della Corte relativa al trattato C.E.C.A. ; al fatto che una comunicazione ai sensi dell'articolo 15, n. 6, non conclude il procedimento in materia d'intese, anzi alla comunicazione seguono parecchi altri atti; ed infine alla circostanza che simili comunicazioni non obbligano l'impresa interessata a fare o non fare alcunché.

Le ricorrenti per contro sostengono — adducendo anch'esse numerosi argomenti — che la comunicazione ha natura di decisione.

Anzitutto sarebbero determinanti le conseguenze giuridiche di una simile comunicazione, nonché gl'imperativi della certezza del diritto e di un'adeguata tutela giurisdizionale.

Dalla discussione emerge anzitutto, e le stesse parti lo ammettono, che la nozione di decisione contenuta nell'articolo 173 coincide con quella dell'articolo

189. È altresì vero che l'articolo 189 contiene un elenco tassativo di categorie di atti cui gli organi comunitari devono in linea di principio attenersi nell'esercizio dei poteri loro attribuiti (cfr. artt. 4 e 155 del trattato).

Ciò vale anche per il Consiglio allorché adotta regolamenti d'esecuzione relativi al trattato, con l'inevitabile conseguenza che tali regolamenti devono essere interpretati conformemente al trattato.

Come rilevano le ricorrenti, dobbiamo quindi partire dal presupposto che, per quanto riguarda la tutela giurisdizionale stabilita dall'articolo 173, da un lato, e le definizioni nonché i requisiti formali prescritti dagli articoli 189 e 190 dall'altro, il trattato contiene norme tassative.

A proposito di tale elemento, di cui si deve tenere conto in qualunque tentativo d'interpretazione, e nonostante l'indiscutibile peculiarità di numerose nozioni del trattato, non si deve dimenticare l'utilità che, ai fini di una corretta comprensione delle categorie di atti previste dal trattato, può offrire la comparazione col diritto nazionale.

Esaminando singolarmente gli argomenti delle parti devo subito osservare che sono piuttosto irrilevanti quelli relativi alla terminologia.

Come ho già sottolineato più volte, tali metodi interpretativi si possono applicare ai trattati solo con estrema prudenza, poiché, come mostrano numerosi esempi, i loro testi non sono tutti redatti con la stessa precisione dei codici nazionali.

Ciò vale a maggior ragione per i regolamenti del Consiglio che traggono la loro origine dal trattato o addirittura per i regolamenti emanati dalla [OSCURATO:PERSONA], previa autorizzazione del Consiglio.

Non è quindi il caso di dilungarsi sul richiamo fatto dalle ricorrenti belghe al testo francese del regolamento n. 17 ove compare il termine «estimer», ch'esse equiparano al termine «juger» (decidere), oppure sul richiamo delle ricorrenti all'articolo 9 del regolamento n. 17 ed alla nozione di decisione che esso contiene, nozione con cui esse intendono giustificare l'assunto che una decisione della [OSCURATO:PERSONA] sussiste ogni qualvolta non sia espressamente dichiarata l'inapplicabilità dell'articolo 85, n. 3; le ricorrenti evidentemente dimenticano che detto articolo 9 regola semplicemente le competenze nei confronti delle autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Lo stesso può dirsi degli sforzi della [OSCURATO:PERSONA] intesi a trarre argomenti dalle divergenze fra il testo del regolamento n. 17 e quello del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 99.

Per quanto riguarda quest'ultimo, devo rilevare che i termini degli articoli 2, 6 e 10, nonché 4, sono stati scelti dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa e quindi non possono servire a dimostrare che le distinzioni ivi contenute sono ammesse dal trattato.

Circa il regolamento n. 99, si può ancora osservare che le comunicazioni ivi menzionate non hanno sempre la medesima rilevanza giuridica (cfr. gli artt. 2 e 6), il che rende problematico il tentativo di porre sullo stesso piano il tipo di comunicazione di cui all'articolo 6 — assolutamente privo di conseguenze giuridiche — e le comunicazioni di cui all'articolo 15, n. 6, del regolamento n. 17.

Per quanto riguarda il regolamento n. 17, è innegabile che talune sue disposizioni contengono il termine «decisione» (artt. 15 e 16, in materia di ammende e penalità di mora) e che altri articoli fanno distinzione espressa tra richieste d'informazioni non vincolanti e poteri di accertamento, da un lato, e decisioni vincolanti aventi lo stesso oggetto, dall'altro (artt. 11 e 14).

Altre disposizioni dello stesso regolamento n. 17 ci dimostrano però che la sua terminologia non si attiene scrupolosamente ai termini tecnici e che quindi sarebbe errato attribuire il carattere di decisione solo agli atti espressamente qualificati tali.

Mi riferisco ad esempio alle attestazioni negative dell'articolo 2 (in cui si parla di « accertare ») ; agli atti con cui si vietano determinati comportamenti (art. 8) oppure a dichiarazioni fatte a norma dell'articolo 85, n. 3; alla revoca e alla modifica di autorizzazioni (artt. 6 e 8), per le quali ha particolare importanza la definizione indiretta contenuta nell'articolo

19. Su questo articolo però si fondano anche le ricorrenti per sostenere che, a proposito dell'articolo 15, vi si parla di decisioni senza distinguere tra i vari paragrafi, il che dimostrerebbe che anche le comunicazioni dell'articolo 15, n. 6, sono decisioni.

Infine non è possibile trarre argomenti decisivi per definire l'atto impugnato né dalla terminologia del regolamento n. 17, che non può prevalere sui principi cui s'ispira il trattato, né dal fatto che l'articolo 15 di detto regolamento prevede espressamente che venga interpellato il Comitato consultivo solo nei casi contemplati dai nn. 1 e

2. Tale consultazione non è prevista dal regolamento n. 17 nemmeno prima della richiesta di informazioni o della domanda di accertamenti, quindi anteriormente all'adozione di provvedimenti che, per espressa definizione del regolamento stesso, sono indiscutibilmente delle decisioni.

Invece di attardarmi ancora sulle varie interpretazioni, preferisco occuparmi del contenuto giuridico e degli effetti giuridici dei provvedimenti impugnati, onde risolvere il problema del se essi siano decisioni ai sensi dell'articolo 189 del trattato.

L'articolo 189 stabilisce che le decisioni sono atti vincolanti in tutti i loro elementi per i destinatari in esse designati.

Tale definizione li distingue dagli atti solo parzialmente vincolanti (ad esempio rispetto allo scopo perseguito) oppure non vincolanti del tutto.

Questi criteri di suddivisione non sono esaurienti, ma possono facilitare la soluzione del problema in quanto coincidono con gli elementi che determinano la nozione di decisione contenuta nell'articolo 14 del trattato C.E.C.A., elementi sui quali la Corte si è già più volte pronunciata.

Entrambe le parti invocano questa giurisprudenza, pur insistendo su aspetti diversi di essa.

Prima di entrare nei particolari, devo rilevare che la Corte negli scorsi anni ha esaminato parecchi casi di specie e che le definizioni da essa date devono essere valutate in questa prospettiva.

Questo fatto, particolarmente sottolineato dalle ricorrenti, dovrebbe trattenerci da generalizzazioni eccessive che ci porterebbero a conclusioni dogmatiche che la Corte, per la natura stessa della sua funzione, non può aver voluto.

Il rilievo vale particolarmente per le sentenze che affermano la natura di decisione di un atto impugnato, poiché in tali casi era sufficiente rintracciare taluni elementi della decisione, senza approfondire quali altri criteri avrebbero rivelato la presenza di una decisione, qualora i fatti fossero stati diversi.

È quindi logico che la sentenza 8-55 definisca decisione una lettera con cui si minacciava il governo belga di sanzioni in materia perequativa qualora esso non avesse adottato determinati provvedimenti, e ciò nei seguenti termini : «L'[OSCURATO:PERSONA] ha in tal modo inequivocabilmente stabilito fin d'ora quale atteggiamento assumerà… qualora le condizioni si verifichino.

In altre parole, essa ha fissato una norma atta ad essere applicata qualora le circostanze lo richiedano» (Raccolta, vol.

II, pag. 220).

Non se ne può certo dedurre che la decisione sussiste solo se vi sono questi determinati presupposti , come dimostrano in particolare sentenze successive in cui si è attribuito il carattere di decisione al rifiuto di esonerare dalla perequazione, cioè ad un atto dichiarativo, con la seguente motivazione : «La convenuta ha inteso decidere una questione di diritto ed ha formalmente affermato che sussiste un obbligo della ricorrente» (sentenza 14-59, Raccolta, vol.

V, pag. 455), oppure si è attribuito lo stesso carattere al rifiuto di accogliere una domanda di esenzione dal prelievo (cioè al tener ferma una determinata situazione giuridica; sentenza 41 e 50-59, Raccolta, vol.

VI, pag. 983) o di esenzione dalla perequazione (sentenza 14-61 Raccolta, vol.

VIII, pag. 505).

Bisogna però tenere conto delle particolarità della fattispecie anche nelle sentenze che negano il sussistere di una decisione.

Ad esempio nella sentenza 1 e 14-57 (Raccolta, vol.

III, pag. 217), in cui si afferma che l'atto impugnato non è una decisione perché non contiene alcuna norma atta a venire applicata, non imponendo esso alcun obbligo giuridico alla ricorrente, si trattava di una presa di posizione, in materia di progetti d'investimento, assolutamente non vincolante e priva di qualsiasi effetto giuridico.

Altrettanto privi di effetto giuridico e non vincolanti sono i passi di una decisione riguardante la proroga dell'autorizzazione di un'intesa (sentenza 16 e 18-59, Raccolta, vol.

VI, pag. 61) cui venne negato il carattere di decisione in quanto l'[OSCURATO:PERSONA] si era riservata di emanare in seguito norme vincolanti, mentre nell'atto impugnato si fornivano semplicemente informazioni e (per quanto riguarda l'incarico impartito ai funzionari di esercitare un controllo sull'impresa) l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe adottato semplicemente una misura di carattere interno.

Tenuto conto di questa situazione, la sentenza va intesa nel senso che non vi è decisione se non esistono «norme atte a produrre un qualsiasi effetto giuridico, vuoi sotto il profilo normativo, vuoi nel caso concreto».

Quanto alla sentenza 42-59, che nega il carattere di decisione ad un atto poiché non «introduce alcuna regola generale, né incide in modo definitivo su alcun interesse individuale» (Raccolta, vol.

VII, pag. 138), bisogna ricordare che in questo caso aveva agito un servizio dell'[OSCURATO:PERSONA] del tutto incompetente, e l'[OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato in modo assolutamente non vincolante che erano stati esaminati gli effetti di un'altra sentenza e non riteneva si potesse accogliere una domanda di risarcimento.

Infine, quanto alle sentenze 23, 24 e 52-63 (Raccolta, voi.

IX, pag. 450), 28-63 e 53 e 54-63 , che hanno lo stesso tenore, bisogna notare che l'atto esaminato — al quale è stata negata la natura di decisione in quanto non è destinato a «produrre effetti giuridici per i suoi destinatari», non conclude un procedimento amministrativo interno e non rappresenta una manifestazione definitiva di volontà — è stato del pari emanato da un servizio dell'[OSCURATO:PERSONA] e quindi non poteva produrre alcun effetto giuridico, il che spiega il punto della motivazione in cui è detto che si ha una decisione soltanto se l'atto «appare destinato a produrre effetti giuridici per i destinatari».

Se ora cerchiamo di risolvere il problema che ci occupa, sulla scorta particolarmente delle sentenze di cui sopra, sorgono due questioni, controverse fra le parti : 1 o Quale sia la portata del requisito della manifestazione di volontà definitiva ; 2 o Se l'espressione «produrre effetti giuridici » debba intendersi nel senso che l'atto deve necessariamente attribuire diritti o imporre obblighi.

La seconda questione non può certamente essere risolta in senso restrittivo.

Mi riferisco ad una sentenza successiva (causa 54-65) nella quale si esige semplicemente, perché sussista una decisione, che il provvedimento sia destinato a produrre effetti giuridici, cioè non si parla più dell'attribuzione di diritti o dell'imposizione di obblighi.

Inoltre mi pare del tutto chiaro che non è possibile escludere dalla nozione di decisione — come vorrebbe un'interpretazione restrittiva — gli atti di natura dichiarativa (quali le attestazioni negative di cui all'articolo 2 del regolamento n. 17) — il che trova conferma del resto nelle sentenze 14-59 e 14-61 — nonché gli atti che revocano diritti o esentano da obblighi e quindi possono incidere in misura rilevante nella sfera degli interessi individuali.

Perciò, alla luce della giurisprudenza della Corte, il criterio dell'«obbligatorietà», che compare tanto nell'articolo 14 del trattato C.E.C.A. quanto nell'articolo 189 del trattato C.E.E., non dev'essere inteso nel senso dell'imposizione di obblighi o dell'attribuzione di diritti, bensì dobbiamo considerare anzitutto se l'atto possa produrre effetti giuridici.

Vedremo in seguito quali ulteriori limitazioni siano opportune.

Per quanto riguarda la questione del senso da attribuire al presupposto della manifestazione definitiva di volontà, presupposto figurante nelle sentenze, non si deve dimenticare che esso è stato elaborato per la valutazione di atti emananti da servizi dell'[OSCURATO:PERSONA] non competenti, nell'ambito di un procedimento amministrativo preparatorio, vale a dire di atti che non contengono alcuna manifestazione di volontà del collegio competente.

Già questo fatto dovrebbe trattenerci dal concludere che le «manifestazioni definitive di volontà» per la Corte sono soltanto quelle che concludono un procedimento.

Che le cose stiano altrimenti è dimostrato proprio dal sistema del regolamento n. 17, nel quale figurano espressamente come decisioni impugnabili la richiesta d'informazioni e la domanda di accertamenti, quindi atti destinati a continuare e a promuovere un procedimento la cui conclusione può essere anche molto remota.

Appare quindi giusto, come sostengono le ricorrenti, considerare il requisito della definitività solo sotto il profilo degli effetti giuridici concreti che si vogliono raggiungere con un atto determinato.

Se non risultano riserve quanto alla provvisorietà dell'atto, se quindi gli effetti giuridici prodotti possono essere eliminati solo dalla revoca dell'atto stesso, secondo i principi generali, è innegabile che sussista una manifestazione definitiva di volontà.

Esaminiamo ora come si presenta l'atto da valutare alla luce di questi primi tentativi di definizione basati sulla giurisprudenza.

Per quanto riguarda la produzione di effetti giuridici, osservo che nella fattispecie tale requisito è senz'altro presente anche se, come giustamente sostiene la [OSCURATO:PERSONA] a proposito di talune espresse qualificazioni del trattato, non è sufficiente qualsiasi effetto giuridico (vale a dire ogni atto giuridicamente rilevante non va considerato come una decisione), ma più restrittivamente si richiede che l'atto possa incidere in misura rilevante nella sfera d'interessi (il che si ricollega a determinate definizioni di precedenti sentenze) (sentenze 16 e 18-59 , Raccolta, vol.

VI, pag. 61; 42-59, Raccolta, vol.

VII, pag. 138).

Nella fattispecie non è sostenibile che tali effetti sussistano in quanto le comunicazioni fatte in virtù dell'articolo 15, n. 6, del regolamento n. 17 avrebbero ripercussioni nel campo del diritto privato: infatti, secondo il sistema introdotto dal regolamento n. 17, anche le intese preesistenti, tempestivamente denunciate alla [OSCURATO:PERSONA], hanno una validità di diritto privato non già assoluta, ma solo provvisoria, vale a dire sono soggette (a partire dall'entrata in vigore del regolamento n. 17) a un rischio sul quale la comunicazione fatta a norma dell'articolo 15 non ha alcuna influenza.

È invece determinante il fatto che le comunicazioni effettuate in virtù dell'articolo 15 implicano una modifica dello status delle imprese interessate dal punto di vista del diritto pubblico, in quanto, a partire dalla loro notifica, le imprese sono assoggettate ad ammende di cui in precedenza non erano passibili e quindi, come afferma la sentenza 41 e 50-59, introducono un elemento nuovo nei rapporti giuridici tra la [OSCURATO:PERSONA] e le imprese.

L'effetto giuridico è indubbiamente d'importanza rilevante e quindi la comunicazione non è un atto che, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], possa essere posto sullo stesso piano degli atti intermedi di una procedura amministrativa o di certe raccomandazioni.

Gli esempi addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] si riferiscono ad atti emanati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] membri e quindi giuridicamente irrilevanti (come il parere di cui all'articolo 170), oppure non vincolanti (come il parere di cui all'articolo 169), poiché solo l'eventuale successiva sentenza della Corte vincola lo Stato interessato a un determinato comportamento.

La comunicazione in virtù dell'articolo 15, n. 6, non può nemmeno essere paragonata ad altri atti intermedi in materia d'intese, poiché questi (come l'introduzione del procedimento previsto dall'articolo 9 e la comunicazione degli addebiti di cui all'articolo 4 del regolamento n. 99) hanno la funzione di regolare le competenze nei confronti delle autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri nonché di determinare (in modo tuttavia non vincolante) l'oggetto di un procedimento in materia d'intese, ma non esercitano alcuna influenza sul comportamento effettivo delle imprese interessate o dei terzi.

Sotto il profilo degli effetti giuridici, non è nemmeno possibile fare un parallelo con le raccomandazioni rivolte agli [OSCURATO:PERSONA] membri a norma dell'articolo 102 del trattato (che possono essere emanate in caso di provvedimenti normativi che provochino una distorsione nelle condizioni della concorrenza) poiché anche in questa ipotesi non si esercita alcuna influenza sul comportamento dello Stato membro interessato, il quale rimane libero di scegliere tra l'adeguarsi alla raccomandazione e il rinunziare a chiedere una modifica della legislazione degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri.

Completamente diversa è l'intensità degli effetti esercitati sul comportamento dei destinatari nel caso delle comunicazioni in questione.

Non dobbiamo dimenticare che la [OSCURATO:PERSONA], nella fase scritta, ha insistito sul fatto che essa si vale del potere di emanare comunicazioni, tuttavia con prudenza ed in via eccezionale in caso di patente e grave violazione dell'articolo 85, 1 o comma, «onde conferire maggior gravità ai propri atti».

Il provvedimento acquista così particolare importanza ed il rischio delle imprese interessate aumenta in misura tale che la comunicazione va assimilata, quanto a funzione ed effetti, ad un provvedimento provvisorio di diritto interno in materia di intese ( 2 ) vale a dire — come anche il tenore della comunicazione lascia intendere — assume il carattere di un atto imperativo provvisorio.

Giustamente le ricorrenti rilevano che la [OSCURATO:PERSONA], se avesse ritenuto sufficiente un provvedimento meno drastico, avrebbe potuto adottare una raccomandazione priva di effetti giuridici, a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 17.

Non è quindi possibile contestare il carattere di decisione del provvedimento impugnato affermando che i suoi effetti giuridici sono trascurabili.

Circa la questione del se il provvedimento impugnato rappresenti una manifestazione di volontà definitiva , vale a dire — per usare l'espressione della sentenza 41 e 50-59 — data la sua forma definitiva, esso debba essere considerato alla stregua di un provvedimento impugnabile, la risposta non può essere positiva in considerazione del giudizio fondato sull'articolo 85, nn. 1 e 3, o della punibilità dell'accordo tra le ricorrenti; in altre parole: la comunicazione non conclude interamente la procedura in materia di intese.

Ciò però, a ben vedere, non è nemmeno indispensabile, bensì deve essere considerato sufficiente che una parte della procedura venga conclusa, come ad esempio nel caso di un procedimento sommario oppure del bando di concorso, dichiarato impugnabile dalla giurisprudenza (sentenza 15-63, Raccolta, vol.

X, pag. 63).

In queste ipotesi non si tiene conto del carattere provvisorio o definitivo degli esami effettuati, ma esclusivamente del se gli effetti concreti dell'atto abbiano carattere provvisorio.

A differenza della lettera dell'8 aprile 1965, non è certo questo il caso della comunicazione del 3 gennaio 1966 e quindi ritengo che ci troviamo di fronte ad una decisione impugnabile non meno della richiesta d'informazioni e della domanda di accertamenti, atti che pure non concludono una procedura ed ai quali, in contrasto con quanto ritiene la [OSCURATO:PERSONA], non si può obiettivamente attribuire un'importanza per le imprese (ad esempio in considerazione dell'imperativo della segretezza) superiore a quella delle comunicazioni, su cui si fonda in ampia misura la loro soggezione ad ammende.

Tale risultato cui — non lo nego — sono giunto anche sotto l'influenza della sentenza Humblet (causa 6-60, Raccolta, vol.

VI, pag. 1093) (vale a dire del principio che, nel dubbio, le norme sulla tutela giurisdizionale vanno interpretate a favore degli amministrati) e che ritengo rispecchi la tendenza, propria del diritto amministrativo nazionale ( 3 ) ad interpretare estensivamente la nozione di atto amministrativo (considerato questo in funzione della tutela giurisdizionale), tale risultato, dicevo, non può essere infirmato nemmeno da talune considerazioni della [OSCURATO:PERSONA], definite dalle ricorrenti «di diritto politico» ( 4 ). [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le imprese interessate non avevano alcuna necessità di sottoporre alla Corte le comunicazioni di cui all'articolo 15, n. 6, in quanto l'eventuale successivo sindacato su atti indubbiamente impugnabili, avrebbe garantito un'adeguata tutela dei loro diritti ed interessi.

Nemmeno altri sistemi nazionali o comunitari aventi struttura simile a quella dell'articolo 15, n. 6, prevederebbero alcuna possibilità d'impugnazione.

Infine, se le comunicazioni avessero la natura loro attribuita dalle ricorrenti, la loro adozione sarebbe così complicata da esigenze di forma ch'esse non risponderebbero più allo scopo.

Non sarebbe poi dato di comprendere quale sindacato potrebbe esercitare la Corte (qualora le comunicazioni fossero impugnabili) senza affrontare i problemi relativi all'applicazione dell'articolo 85, nn. 1 e 3, ancor prima che la [OSCURATO:PERSONA] li abbia esaminati a fondo.

Le osservazioni circa la tutela giurisdizionale delle imprese sono certo irrilevanti nella misura in cui vi si fa rinvio a determinati sistemi nazionali (come il diritto tedesco delle intese, secondo cui l'ammenda a norma del paragrafo 38 della legge contro le restrizioni della concorrenza può essere inflitta senza preavviso, ed il diritto olandese, che ammette la soppressione di intese, mediante decreto ministeriale non impugnabile) oppure la [OSCURATO:PERSONA] vi si adopera ad esporre altre possibili strutturazioni del regolamento n. 17, nelle quali in situazioni analoghe non vi sarebbe possibilità di ricorso.

Prescindendo dal fatto che il diritto tedesco delle intese ha una disciplina particolare (paragrafo 106) per le cosiddette intese di transizione (corrispondenti alle nostre intese preesistenti) come pure dal fatto che il diritto olandese limita la summenzionata soppressione ad un periodo di tre mesi (e non è evidentemente possibile immaginare una sentenza che intervenga entro tale termine), per il diritto comunitario è decisiva la considerazione che il regolamento n. 17 prevede un atto giuridico , e precisamente la comunicazione in virtù dell'articolo 15, il quale modifica lo status delle imprese interessate.

Inoltre non mi pare dimostrato che, nel sistema diverso ipotizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] (secondo il quale le imprese, prima di aver ricevuto un ammonimento da parte della [OSCURATO:PERSONA], potrebbero far valere di non aver agito con dolo o negligenza), detto ammonimento per nessun motivo potrebbe essere un atto impugnabile.

Sempre a proposito dell'interesse alla tutela giurisdizionale, è incontestabile che svariati gravi argomenti militano per l'impugnabilità delle comunicazioni di cui all'articolo 15, n. 6.

La prassi seguita finora dalla [OSCURATO:PERSONA] non consente di affermare che la conclusione della procedura in materia d'intese sia normalmente possibile prima della definizione del giudizio d'impugnazione delle comunicazioni di cui trattasi; senza contare poi che, nel corso del giudizio, il presidente della Corte può ovviare con provvedimenti d'urgenza alla mancanza di effetto sospensivo dei ricorsi giurisdizionali.

Le imprese quindi, ove sia ammessa l'impugnazione, hanno buone probabilità che la regolarità di una comunicazione a norma dell'articolo 15, n. 6, venga accertata prima che si concluda la procedura in materia d'intese.

D'altro canto le imprese, ove fosse loro negato il diritto d'impugnazione, potrebbero ottenere che le comunicazioni siano sottoposte a sindacato solo se la successiva decisione in materia d'intese è negativa e qualora sia stata loro inflitta un'ammenda, il che implica un notevole rischio ed un comportamento esattamente contrario a quello auspicato dalla [OSCURATO:PERSONA].

Se invece le imprese si sono conformate all'avvertimento, vale a dire si sono astenute dall'applicare il loro accordo (il che dovrebbe avvenire normalmente, tenuto conto del notevole rischio rappresentato dalle ammende, ed assai sovente — in caso di sospensione prolungata — praticamente equivale all'irrevocabile scioglimento dell'accordo), qualora la successiva decisione relativa a quell'intesa fosse favorevole, non solo si troverebbero di fronte alle rilevanti difficoltà insite nella ricostituzione di un'organizzazione commerciale ormai smantellata, ma soprattutto dovrebbero adire la Corte per faute de service (a norma dell'art. 215 del trattato) onde ottenere il risarcimento del danno subito, rimedio questo che — sotto il profilo dell'onere della prova — è estremamente gravoso ed inoltre difficilmente può condurre all'integrale risarcimento.

Per quanto riguarda poi presunti svantaggi di carattere procedurale, che dovrebbero svuotare di efficacia l'istituto della comunicazione, non mi convincono molto gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA], specie tenuto conto della prassi finora seguita.

Riservandomi di ritornare sull'argomento, mi limiterò qui ad osservare che le particolarità del provvedimento previsto dall'articolo 15, n. 6 (il quale ha il compito di sostituire un provvedimento provvisorio) permettono d'interpretare il regolamento n. 17 e gli altri regolamenti di esecuzione in materia d'intese in modo tale da far apparire lecite determinate deroghe alla procedura normale.

Quindi ritengo che si possa ad esempio rinunciare all'audizione dei terzi interessati, ed altresì ad interpellare il comitato consultivo ed a consultare le competenti autorità nazionali prima d'inviare una comunicazione a norma dell'articolo 15, n. 6.

Per quanto riguarda invece l'audizione delle imprese interessate, le norme di procedura, nel loro testo attuale (fissazione di termini brevi, rinuncia all'audizione), lasciano un margine discrezionale tanto ampio che la prescritta audizione in pratica non ritarderebbe affatto la procedura.

Oltre a ciò, la prosecuzione della procedura in materia d'intese non risentirebbe del procedimento giurisdizionale relativo al provvedimento provvisorio, poiché la questione fondamentale oggetto del procedimento in materia d'intese non sarebbe pregiudicata dalla sentenza della Corte più di quanto normalmente in un procedimento sommario si possa pregiudicare il merito della causa.

Il diritto comunitario in materia di intese m'induce quindi a ritenere che le comunicazioni previste dall'articolo 15, n. 6, del regolamento n. 17 vanno considerate, quanto al loro contenuto, come decisioni ai sensi dell'articolo 189 del trattato e sono pertanto impugnabili dai singoli.

2. Se nella fattispecie la decisione sia nulla per violazione di forme essenziali e per incompetenza Dopo queste osservazioni di carattere generale, mi occuperò della questione del se nella fattispecie sussistano vizi di forma così gravi da far ritenere inesistente la decisione e quindi irricevibile il ricorso.

La questione non è soltanto nota al diritto amministrativo nazionale, ma è già stata trattata più volte dalla Corte.

Nella fattispecie è tanto più naturale sollevarla in quanto la [OSCURATO:PERSONA] insiste nel sostenere di non aver inteso emanare una decisione e di non aver quindi osservato le forme prescritte.

Se all'inizio le ricorrenti che non avevano ricevuto la comunicazione della direzione generale concorrenza in data 7 febbraio 1966 potevano ancora chiedersi se si trattasse di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] oppure di una semplice dichiarazione di detta direzione generale (giacché la comunicazione era firmata solo dal capo di questa) nel corso del procedimento , grazie al verbale della 343 a riunione della [OSCURATO:PERSONA], è emerso che, su proposta del presidente del gruppo di lavoro concorrenza (contenuta in una nota del segretario esecutivo in data 9 dicembre 1965), si è giunti ad una decisione della [OSCURATO:PERSONA] contenente pure la delega al presidente di detto gruppo di lavoro a far firmare e trasmettere dal direttore generale della concorrenza una comunicazione a norma dell'articolo 15, n. 6.

Ci si può quindi chiedere se la decisione abbia seguito un iter ortodosso e sia stata notificata secondo le forme prescritte.

Non mi soffermerò sul punto se il testo di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] debba essere redatto dallo stesso Collegio nelle lingue prescritte, oppure la compilazione possa essere affidata agli uffici della [OSCURATO:PERSONA], cioè sul se ed entro quali limiti sia ammessa una delega.

Ho buone ragioni per ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] stessa sia tenuta a curare le sue decisioni anche nei particolari (giacché gli effetti giuridici possono dipendere anche da piccole sfumature formali); con ciò non è però ancora chiarito se si tratti di un grave vizio di forma (come richiede la nostra giurisprudenza, cfr. sentenza 23, 24 e 52-63) che implichi la nullità assoluta dell'atto (inesistenza).

Non è nemmeno il caso d'indagare se la delega di poteri per la formulazione e l'emanazione di decisioni della [OSCURATO:PERSONA] sia lecita a norma dell'articolo 27 del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] in data 9 gennaio 1963, che recita : «[OSCURATO:PERSONA] può autorizzare i propri dipendenti ad adottare in tutto o in parte le misure necessarie per l'esecuzione delle sue decisioni», oppure tale testo — come appare più probabile — si riferisca solo a provvedimenti consecutivi ad una decisione della [OSCURATO:PERSONA] da questa precisata in ogni particolare.

La nostra giurisprudenza ha elaborato, per quanto riguarda il problema che ci occupa, alcuni criteri che, pur riferendosi al trattato C.E.C.A., possono estendersi a tutto il sistema C.E.E. e facilitano la soluzione nel nostro caso.

Non mi riferisco alla sentenza 1 e 14-57 , già più volte ricordata, nella quale dal difetto di motivazione si argomentava l'inesistenza della decisione; questa sentenza infatti, come dimostra la successiva giurisprudenza in materia di obbligo di motivazione, riguarda esclusivamente il caso particolare di un parere a norma dell'articolo 54 del trattato C.E.C.A.

Penso piuttosto a sentenze nella quali si sottolinea che gl'interessati «devono essere in condizione di riconoscere già dalla sua forma esterna la natura di un atto», che questa si deve poter desumere chiaramente dall'atto stesso che è stato deliberato ed emanato dall'organo competente (indipendentemente dalla definizione di «decisione») e che l'atto (come prescrive anche l'articolo 12 del regolamento della [OSCURATO:PERSONA]) dev'essere firmato e notificato da un membro del Collegio che l'ha adottato (sentenze 23, 24 e 52-63; 54-65, Raccolta, vol.

IX, pag. 500 e seguenti).

In mancanza di questi requisiti (nella sentenza 42-59.

Raccolta, vol.

VII, pag. 138 — si afferma che l'atto deve per lo meno essere firmato in nome e per conto del collegio competente), non sussiste una decisione impugnabile.

Nel caso in esame esiste questa situazione; la comunicazione impugnata recita : «

[OSCURATO:PERSONA]

ha esaminato in via provvisoria l'accordo… concludendone… [OSCURATO:PERSONA] ha l'onore di comunicarvi i risultati di tale esame provvisorio in applicazione dell'articolo 15, n. 6, del regolamento n. 17… [OSCURATO:PERSONA] v'informa…» (il che dovrebbe costituire un riferimento alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] su cui la comunicazione si fonda).

Tutto questo però porta solo la firma del direttore generale della concorrenza, il quale non dichiara di agire in nome e per conto della [OSCURATO:PERSONA]; manca quindi la necessaria autentica mediante firma di un membro della [OSCURATO:PERSONA].

Tale manchevolezza, vista alla luce della giurisprudenza, ci obbliga a concludere per l'inesistenza di una decisione, anche se tale conclusione può apparire troppo formalistica.

Applicando principi giuridici generali (e non quanto dispone il regolamento interno della [OSCURATO:PERSONA]) giungiamo al risultato, sicuramente soddisfacente sotto il profilo dell'interesse alla certezza del diritto delle imprese interessate, che il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile in quanto proposto contro un atto non impugnabile.

II — Nel merito Tenuto conto di quanto precede, ritengo di dover esaminare il merito concisamente e solo in via subordinata.

Non mi pronuncerò quindi sulle critiche di principio mosse al sistema del regolamento n. 17, né sulla questione del se l'accordo notificato, come la [OSCURATO:PERSONA] ritiene dopo un esame provvisorio, violi effettivamente e palesemente le norme sulla disciplina delle intese, né sulla censura che le ricorrenti sarebbero state vittime di una discriminazione perché vennero loro inviate le comunicazioni, né sull'asserito sviamento di potere commesso dalla [OSCURATO:PERSONA] interrompendo le trattative che già da mesi stava conducendo con le ricorrenti ed emanando un atto unilaterale.

Mi limiterò a trattare delle censure relative agli errori di procedura e di forma che sarebbero stati commessi dalla [OSCURATO:PERSONA].

Non mi riferisco alla correttezza formale dell'audizione delle ricorrenti, in quanto su tale argomento mi è difficile determinare l'oggetto esatto dei vari colloqui.

Mi riferisco invece alle questioni del se, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA]: 1) potesse ricorrere al procedimento scritto a norma dell'articolo 11 del suo regolamento interno; 2) avrebbe dovuto interpellare il Comitato consultivo; 3) abbia rispettato l'obbligo di motivazione.

Sulle prime due questioni aggiungerò solo quanto segue: tenuto conto delle garanzie offerte dal regolamento interno (distribuzione di una proposta particolareggiata e possibilità di opporsi al procedimento scritto), ritengo non si possa affermare che la delibera per iscritto va limitata alle sole questioni di ordinaria amministrazione; quanto meno non mi pare costituisca eccesso di potere l'applicarla all'esame provvisorio, nell'ambito della procedura in materia di intese, che precede l'invio di una comunicazione a norma dell'articolo 15, n. 6.

In una precedente occasione ho già rilevato che non si può considerare essenziale l'audizione preventiva del Comitato consultivo, e ciò tenuto conto della speciale natura e della funzione delle diffide a norma dell'articolo 15, n. 6; l'audizione del Comitato consultivo potrebbe infatti ritardare eccessivamente la procedura a seguito delle formalità e dei termini da osservare (regolamento n. 17 e regolamento n. 99).

La tesi è condivisa dalle ricorrenti belghe ed è d'altronde consona ad una ragionevole interpretazione dell'articolo 10 del regolamento n. 17.

Per quanto riguarda poi l'obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di motivare i propri atti, la critica delle ricorrenti appare giustificata, anche se le comunicazioni fatte in virtù dell'articolo 15, n. 6, a motivo della loro urgenza, possono essere fornite di motivazione più sommaria.

Come sappiamo, le comunicazioni impugnate contengono solo delle clausole dell'accordo nonché la constatazione che l'articolo 85, n. 1, è applicabile ad esclusione dell'articolo 85, n. 3, Manca qualsiasi considerazione sui singoli punti dell'articolo 85, n. 1, ogni richiamo a constatazioni di fatto (che la nostra giurisprudenza in determinati casi non richiede, almeno per quanto riguarda il n. 1 dell'articolo 85), ogni dichiarazione relativa all'articolo 85, n. 3 (se si prescinde dall'erronea constatazione che l'esonero va negato in caso di violazione particolarmente grave dell'articolo 85, n. 1), nonché infine qualsiasi spiegazione circa la necessità di un provvedimento d'urgenza.

Queste omissioni non possono essere compensate dalle dichiarazioni fatte durante le trattative con le ricorrenti né dal comunicato stampa pubblicato nel gennaio 1966, né dalla lettera diretta alle imprese belghe in data 7 febbraio 1966 (che per di più non forniscono alcun ulteriore elemento chiarificatore) e nemmeno possono essere giustificate dalla rapidità che caratterizza l'adozione delle misure d'urgenza a norma dell'articolo 15, n. 6.

Quest'ultimo fatto va poi escluso soprattutto perché la [OSCURATO:PERSONA], prima d'inviare una simile comunicazione, deve comunque essersi formata un convincimento radicato, la cui formulazione — come ho già rilevato in altre occasioni — non può ritardare notevolmente l'adozione dell'atto.

Di conseguenza, ammettendo che le comunicazioni impugnate abbiano carattere di decisione e che i ricorsi siano ricevibili, si dovrebbero annullare le comunicazioni almeno per violazione dell'obbligo di motivazione.

A questo punto vorrei rilevare che le comunicazioni dovrebbero essere più esaurientemente motivate anche se non costituissero decisioni impugnabili, ma soltanto atti preparatori intermedi nel senso di una diffida alle imprese.

Anche in questo caso esse potrebbero servire a scuotere la buona fede delle imprese solo se redatte in forma convincente.

Questa non può derivare dal solo fatto che sono intervenuti alti funzionari della [OSCURATO:PERSONA] o la [OSCURATO:PERSONA] stessa, bensì richiede particolareggiate considerazioni giuridiche.

Qualora la Corte, avendo negato il carattere di decisione alle comunicazioni, dovesse tornare ad occuparsene sotto il profilo delle ammende, credo che dovrebbe comunque considerarle giuridicamente irrilevanti in quanto non convincenti per mancanza di motivazione.

III — Sulle spese Partendo dalla mia tesi principale, secondo cui i ricorsi sono irricevibili per insussistenza di una decisione vera e propria, aggiungerò qualche parola sulle spese processuali.

Ritengo che le ricorrenti vadano dichiarate soccombenti; esse chiedono però il favore delle spese in quanto le comunicazioni del 3 gennaio 1966 avrebbero avuto la parvenza di decisioni, e si richiamano a sentenze pronunciate in casi simili relativi al trattato C.E.C.A.

In effetti appare giusto accogliere la tesi delle ricorrenti.

Non solo il tenore delle comunicazioni del 3 gennaio è tale da far pensare ad un atto della [OSCURATO:PERSONA], ma nello stesso modo possono venire interpretati il comunicato stampa del gennaio 1966, la lettera indirizzata ad alcune ricorrenti il 7 febbraio 1966 e obiettivamente considerato il sistema del regolamento n. 17, in base al quale era necessaria una decisione.

Infine vorrei rilevare che non disponiamo ancora in materia di una giurisprudenza relativa al trattato C.E.E. e quindi, in considerazione dei notevoli rischi di ammende conseguenti alle comunicazioni della [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti avevano fondate ragioni di esigere che fosse chiarita la situazione giuridica.

Last but not least, la [OSCURATO:PERSONA] — ammessa la ricevibilità del ricorso — dovrebbe rimanere soccombente nel merito, ed è quindi equo che sopporti le spese processuali.

IV — Conclusioni finali Concludo come segue: gli atti impugnati, in considerazione dei gravi vizi di forma in essi contenuti, non sono decisioni impugnabili e i ricorsi vanno quindi dichiarati irricevibili.

In applicazione della giurisprudenza relativa all'articolo 69, paragrafo 3, del regolamento di procedura, le spese del giudizio vanno tuttavia poste a carico della [OSCURATO:PERSONA]. ( 1 ) Traduzione dal tedesco. ( 2 ) Vedi il paragrafo 56 della legge tedesca contro le limitazioni della concorrenza. ( 3 ) Vedi la sentenza 9 febbraio 1966 del Bundesverwaltungsgericht, Verwaltungsarchiv 67, pag.

76. ( 4 ) Vedi le sentenze 10 marzo 1958 del Bundesgerichtshof, vol. 72, pag. 209; e 3 maggio 1956 del Bundesverwaltungsgericht, Entscheidungen des Bundesverwaltungsgericht, vol. 3, pag. 258.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61966C0008 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] presentate il 15 febbraio 1967 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] (gli antefatti, conclusioni delle parti) Valutazione giuridica I — Sulla ricevibilità 1. Se le comunicazioni fatte a norma dell'articolo 15, n. 6, del regolamento n. 17 possano in astratto venire considerate decisioni 2. Se nella fattispecie la decisione sia nulla per violazione di forme essenziali e per incompetenza II — Nel merito III — Sulle spese IV — Conclusioni finali [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici , Oggetto della controversia di cui mi occupo è una comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] C.E.E. in materia di cartelli, indirizzata alle ricorrenti in virtù dell'articolo 15, n. 6, del regolamento n. 17. Essa è stata adottata nelle seguenti circostanze. Il 6 luglio 1956 numerose imprese cementifere (28 belghe, 2 olandesi e 44 tedesche; le ultime riunite nella «[OSCURATO:PERSONA] N.V.») stipulavano un contratto, detto «[OSCURATO:PERSONA]», onde rinnovare e riordinare una regolamentazione, già esistente da decenni, del mercato cementifero olandese (mercato che i produttori olandesi non riescono evidentemente ad approvvigionare). L'accordo contiene, per le forniture di cemento e clinker, la ripartizione del mercato pro quota, clausole sulla costruzione di nuovi cementifìci, la determinazione unitaria di prezzi e condizioni di vendita, obblighi esclusivi di fornitura e di acquisto nonché determinati divieti d'esportazione. Gli ultimi punti costituiscono pure l'oggetto di un ulteriore accordo (irrilevante ai fini dell'attuale procedimento) stipulato dall'esecutivo dell'«[OSCURATO:PERSONA]», cioè la «[OSCURATO:PERSONA]Centrale voor Nederland» con la «Vereeniging van Cementhandelaren» nonché rappresentano il contenuto delle condizioni di vendita stabilite da quest'ultima. Come prescritto dal regolamento n. 17, l'N.C.A. veniva notificato dai contraenti alla [OSCURATO:PERSONA] C.E.E. il 31 ottobre 1962. Ciò provocava l'instaurazione del procedimento previsto per le intese, con particolare riguardo all'andamento dell'accordo dal gennaio 1964. L'8 aprile 1965, i contraenti olandesi, l'organizzazione professionale degli imprenditori belgi (Cimbel) nonché la società olandese nella quale erano riunite le società tedesche, ricevevano — nell'ambito del procedimento di cui sopra — una lettera del membro della [OSCURATO:PERSONA] von der Groeben, nella quale si diceva tra l'altro che la convenzione denunciata probabilmente cadeva sotto l'articolo 85, n. 1, e non poteva essere autorizzata a norma del n. 3 dello stesso articolo. Sarebbe quindi stato opportuno sopprimere un certo numero di clausole. A questo proposito i contraenti venivano invitati ad esprimere il loro parere. Nella lettera si precisava ch'essa non era una comunicazione ai sensi dell'articolo 15, n. 6, del regolamento n. 17. A richiesta delle imprese avevano luogo numerosi incontri tra rappresentanti delle interessate e funzionari della [OSCURATO:PERSONA], come pure uno scambio di corrispondenza. L'11 giugno 1965 avveniva a Bruxelles un incontro del cui svolgimento le parti hanno dato versioni divergenti. Mentre la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che era stato rinnovato calorosamente l'invito ad eliminare le clausole menzionate nella lettera dell'8 aprile 1965, le ricorrenti assumono (richiamandosi ad una lettera del «Cimbel» al sig. von der Groeben, in data 23 giugno 1965, nella quale si riassumeva il contenuto del colloquio) che anzitutto si era discusso del futuro svolgimento dei colloqui intesi al raggiungimento di un accordo amichevole, mentre il contenuto dell'accordo veniva trattato solo incidentalmente ed in modo tale che parve possibile giungere ad un accordo sulla modifica di determinate clausole. In effetti sarebbero state modificate talune disposizioni. Promossa dai cementifici olandesi, nel settembre 1965 si teneva una nuova riunione di rappresentanti delle imprese belghe e olandesi e di esponenti della [OSCURATO:PERSONA]; una lettera delle imprese alla direzione generale concorrenza, in data 8 ottobre 1965, riassume i risultati di tale incontro. In tale lettera si parla nuovamente di modifiche apportate a clausole dell'accordo tra la «[OSCURATO:PERSONA]» e l'associazione olandese dei commercianti, dunque alle condizioni di vendita dei commercianti olandesi, nonché della possibilità di discutere ulteriori modifiche. Ricorderò infine una richiesta, in data 1 o dicembre 1965, rivolta dalla direzione generale concorrenza alla «[OSCURATO:PERSONA]» e intesa ad ottenere spiegazioni circa presunte contraddizioni tra le clausole dell'accordo «[OSCURATO:PERSONA]» — associazione commercianti — e le condizioni di vendita di quest'ultima, spiegazioni fornite con lettera dei rappresentanti delle imprese olandesi in data 17 dicembre 1965. Giunti a questo punto, mentre le ricorrenti, persuase di avere sostanzialmente soddisfatto o di poter soddisfare le richieste della [OSCURATO:PERSONA], presumevano di poter continuare le loro trattative, la [OSCURATO:PERSONA] riteneva irrilevanti le modifiche apportate e previste, in quanto rimaneva immutata la sostanza degli accordi. Di conseguenza, il 14 dicembre 1965 la [OSCURATO:PERSONA], mediante procedimento scritto, decideva d'inviare alle parti contraenti dell' [OSCURATO:PERSONA] una comunicazione a norma dell'articolo 15, n. 6, del regolamento n. 17. A questo scopo conferiva facoltà al presidente del gruppo di lavoro concorrenza, sig. von der Groeben, di incaricare il direttore generale della concorrenza di firmare e spedire le comunicazioni. L'incarico veniva trasmesso con lettera del presidente del gruppo di lavoro in data 15 dicembre 1965 ed eseguito dal direttore generale della concorrenza con lettera del 3 gennaio 1966. La lettera ha il seguente tenore : « Oggetto: pratica IV/A-00581 ([OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e allegati). La vostra impresa partecipa all'accordo di cui all'oggetto della presente lettera. Detto accordo è stato notificato il 31 ottobre 1962 allo scopo di ottenere una dichiarazione di applicazione dell'articolo 85, n. 3, del trattato istitutivo della Comunità economica europea. L'accordo notificato implica : — la determinazione di contingenti per la fornitura di cemento (artt. 4-13) e di clinker (art. 26); — il divieto di costruire cementerie nel territorio delle altre contraenti (art. 2) ; — la determinazione collettiva dei prezzi del cemento (art. 20 e «Prijslijst en verdere voorwaarden voor de verkoop en de levering van cement in Nederland, wastgesteld door de [OSCURATO:PERSONA]Centrale voor Nederland») ; — la determinazione collettiva dei prezzi dei clinker (art. 28) ; — l'impegno collettivo reciproco d'esclusiva per la fornitura e l'acquisto di clinker (artt. 24 e 25); — l'applicazione collettiva delle condizioni di vendita (art. 20) che implica in particolare : — l'obbligo per i rivenditori di attenersi ai prezzi ed alle condizioni di rivendita (IV, b) stabiliti dalle «Aanvullende voorwaarden voor de verkoop en de levering van cement in Nederland aan handelaren, ingaande 1 januari 1964, vastgesteld door de [OSCURATO:PERSONA]Centrale voor Nederland»; — la fornitura esclusiva ai membri della «Vereeniging van [OSCURATO:PERSONA]-handelaren» (Unione dei commercianti di cemento) alle condizioni applicabili ai rivenditori di cui sopra (I, d), previste dalle «Aanvullende voorwaarden voor de verkoop en de levering van cement in Nederland aan handelaren, ingaande 1 januari 1964, vastgesteld door de [OSCURATO:PERSONA]Centrale voor Nederland»; — la vendita esclusiva alle fabbriche di malta di cemento aderenti alla «Beton-vereniging» dell'Aia, alle particolari condizioni stabilite dalle «Aanvullende voorwaarden voor de verkoop… aan betonmortelbedrijven…» (I, d) ; — la determinazione degli sconti quantitativi, degli sconti ai rivenditori e di altri sconti, del prezzo per gli imballi, di abbuoni e supplementi di prezzo (figuranti in tutte le condizioni di vendita trasmesse alla direzione generale della concorrenza in allegato alla lettera 8 ottobre 1965). [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato in via provvisoria l'accordo di cui trattasi, concludendone che le condizioni per l'applicazione dell'articolo 85, n. 1, del trattato sussistono e non vi è motivo di applicare a detto accordo, così com'è stato notificato, l'articolo 85, n. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha l'onore di comunicar Vi i risultati di tale esame provvisorio in applicazione dell'articolo 15, n. 6, del regolamento n. 17 (primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del trattato del 6 febbraio 1962, G.U. n. 13, pag. 204 e segg., anno 1962). [OSCURATO:PERSONA] informa a questo proposito che le disposizioni dell'articolo 15, n. 5, del regolamento n. 17 di cui sopra, che avevano lo scopo di far disapplicare temporaneamente all'accordo notificato le disposizioni in materia di ammende contenute nell'articolo 15, n. 2, capoverso a) di detto regolamento, non verranno più applicate all'accordo dalla ricezione della presente comunicazione. Vi prego di informarmi entro sei settimane (dalla ricezione della presente lettera) se l'accordo in questione non viene più applicato». Le cementerie belghe rispondevano il 25 gennaio 1966 esprimendo il loro stupore — dopo le trattative e dopo le modifiche apportate e la dichiarazione di essere disposti ad accettarne delle nuove, il che significava una «quasi intesa» — per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva interrotto le trattative miranti a raggiungere una soluzione amichevole. Per tutta risposta, il direttore generale della concorrenza, il 7 febbraio 1966, inviava loro una breve comunicazione in cui ripeteva il contenuto della lettera del 3 gennaio e faceva notare trattarsi di una presa di posizione della stessa [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre si chiedeva loro di proporre un nuovo termine per discutere dello scioglimento dell'[OSCURATO:PERSONA]. Le imprese proponevano allora dei ricorsi, il 2 e il 9 marzo 1966. Nei ricorsi si conclude come segue : 1 o Annullamento della comunicazione 3 gennaio 1966 (per le cause 8, 9, 10 e 11-66); 2 o In subordine: dichiarazione dell'illegittimità dell'articolo 15, n. 6, del regolamento n. 17 e quindi annullamento della comunicazione del 3 gennaio 1966 (nelle cause 9 e 10-66). [OSCURATO:PERSONA] sostiene che i ricorsi sono irricevibili perché diretti contro atti non impugnabili. In subordine chiede che siano respinti. Tutte le cause di cui sopra sono state riunite con ordinanza del 4 maggio 1966 ed è oggi mio compito esaminare la controversia nel suo complesso. Valutazione giuridica I — Sulla ricevibilità Particolare attenzione merita il problema della ricevibilità, trattandosi di un'impugnazione a norma dell'articolo 173, 2 o comma, del trattato C.E.E., e poiché gli atti impugnati non sono evidentemente dei regolamenti, il problema centrale è costituito dalla soluzione della questione del se le comunicazioni trasmesse alle imprese vadano considerate come decisioni a norma dell'articolo 173. La questione si può suddividere in due punti, dei quali il primo riguarda la determinazione astratta della natura giuridica di una comunicazione adottata correttamente a norma dell'articolo 15, n. 6, del regolamento n. 17, mentre il secondo, partendo dal presupposto che la comunicazione abbia fondamentalmente natura di decisione, consiste nel chiedersi se nella fattispecie sussistano vizi di forma così gravi da rendere nullo l'atto impugnato. 1. Se le comunicazioni fatte a norma dell'articolo 15, n. 6, del regolamento n. 17 possano in astratto venire considerate decisioni Sappiamo che la [OSCURATO:PERSONA] contesta che le comunicazioni emanate in virtù dell'articolo 15, n. 6, abbiano carattere di decisione, in quanto si tratterebbe semplicemente di pareri, a norma dell'articolo 189 del trattato non vincolanti. A sostegno di tale assunto, la [OSCURATO:PERSONA] si richiama tra l'altro alla giurisprudenza della Corte relativa al trattato C.E.C.A. ; al fatto che una comunicazione ai sensi dell'articolo 15, n. 6, non conclude il procedimento in materia d'intese, anzi alla comunicazione seguono parecchi altri atti; ed infine alla circostanza che simili comunicazioni non obbligano l'impresa interessata a fare o non fare alcunché. Le ricorrenti per contro sostengono — adducendo anch'esse numerosi argomenti — che la comunicazione ha natura di decisione. Anzitutto sarebbero determinanti le conseguenze giuridiche di una simile comunicazione, nonché gl'imperativi della certezza del diritto e di un'adeguata tutela giurisdizionale. Dalla discussione emerge anzitutto, e le stesse parti lo ammettono, che la nozione di decisione contenuta nell'articolo 173 coincide con quella dell'articolo 189. È altresì vero che l'articolo 189 contiene un elenco tassativo di categorie di atti cui gli organi comunitari devono in linea di principio attenersi nell'esercizio dei poteri loro attribuiti (cfr. artt. 4 e 155 del trattato). Ciò vale anche per il Consiglio allorché adotta regolamenti d'esecuzione relativi al trattato, con l'inevitabile conseguenza che tali regolamenti devono essere interpretati conformemente al trattato. Come rilevano le ricorrenti, dobbiamo quindi partire dal presupposto che, per quanto riguarda la tutela giurisdizionale stabilita dall'articolo 173, da un lato, e le definizioni nonché i requisiti formali prescritti dagli articoli 189 e 190 dall'altro, il trattato contiene norme tassative. A proposito di tale elemento, di cui si deve tenere conto in qualunque tentativo d'interpretazione, e nonostante l'indiscutibile peculiarità di numerose nozioni del trattato, non si deve dimenticare l'utilità che, ai fini di una corretta comprensione delle categorie di atti previste dal trattato, può offrire la comparazione col diritto nazionale. Esaminando singolarmente gli argomenti delle parti devo subito osservare che sono piuttosto irrilevanti quelli relativi alla terminologia. Come ho già sottolineato più volte, tali metodi interpretativi si possono applicare ai trattati solo con estrema prudenza, poiché, come mostrano numerosi esempi, i loro testi non sono tutti redatti con la stessa precisione dei codici nazionali. Ciò vale a maggior ragione per i regolamenti del Consiglio che traggono la loro origine dal trattato o addirittura per i regolamenti emanati dalla [OSCURATO:PERSONA], previa autorizzazione del Consiglio. Non è quindi il caso di dilungarsi sul richiamo fatto dalle ricorrenti belghe al testo francese del regolamento n. 17 ove compare il termine «estimer», ch'esse equiparano al termine «juger» (decidere), oppure sul richiamo delle ricorrenti all'articolo 9 del regolamento n. 17 ed alla nozione di decisione che esso contiene, nozione con cui esse intendono giustificare l'assunto che una decisione della [OSCURATO:PERSONA] sussiste ogni qualvolta non sia espressamente dichiarata l'inapplicabilità dell'articolo 85, n. 3; le ricorrenti evidentemente dimenticano che detto articolo 9 regola semplicemente le competenze nei confronti delle autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Lo stesso può dirsi degli sforzi della [OSCURATO:PERSONA] intesi a trarre argomenti dalle divergenze fra il testo del regolamento n. 17 e quello del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 99. Per quanto riguarda quest'ultimo, devo rilevare che i termini degli articoli 2, 6 e 10, nonché 4, sono stati scelti dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa e quindi non possono servire a dimostrare che le distinzioni ivi contenute sono ammesse dal trattato. Circa il regolamento n. 99, si può ancora osservare che le comunicazioni ivi menzionate non hanno sempre la medesima rilevanza giuridica (cfr. gli artt. 2 e 6), il che rende problematico il tentativo di porre sullo stesso piano il tipo di comunicazione di cui all'articolo 6 — assolutamente privo di conseguenze giuridiche — e le comunicazioni di cui all'articolo 15, n. 6, del regolamento n. 17. Per quanto riguarda il regolamento n. 17, è innegabile che talune sue disposizioni contengono il termine «decisione» (artt. 15 e 16, in materia di ammende e penalità di mora) e che altri articoli fanno distinzione espressa tra richieste d'informazioni non vincolanti e poteri di accertamento, da un lato, e decisioni vincolanti aventi lo stesso oggetto, dall'altro (artt. 11 e 14). Altre disposizioni dello stesso regolamento n. 17 ci dimostrano però che la sua terminologia non si attiene scrupolosamente ai termini tecnici e che quindi sarebbe errato attribuire il carattere di decisione solo agli atti espressamente qualificati tali. Mi riferisco ad esempio alle attestazioni negative dell'articolo 2 (in cui si parla di « accertare ») ; agli atti con cui si vietano determinati comportamenti (art. 8) oppure a dichiarazioni fatte a norma dell'articolo 85, n. 3; alla revoca e alla modifica di autorizzazioni (artt. 6 e 8), per le quali ha particolare importanza la definizione indiretta contenuta nell'articolo 19. Su questo articolo però si fondano anche le ricorrenti per sostenere che, a proposito dell'articolo 15, vi si parla di decisioni senza distinguere tra i vari paragrafi, il che dimostrerebbe che anche le comunicazioni dell'articolo 15, n. 6, sono decisioni. Infine non è possibile trarre argomenti decisivi per definire l'atto impugnato né dalla terminologia del regolamento n. 17, che non può prevalere sui principi cui s'ispira il trattato, né dal fatto che l'articolo 15 di detto regolamento prevede espressamente che venga interpellato il Comitato consultivo solo nei casi contemplati dai nn. 1 e 2. Tale consultazione non è prevista dal regolamento n. 17 nemmeno prima della richiesta di informazioni o della domanda di accertamenti, quindi anteriormente all'adozione di provvedimenti che, per espressa definizione del regolamento stesso, sono indiscutibilmente delle decisioni. Invece di attardarmi ancora sulle varie interpretazioni, preferisco occuparmi del contenuto giuridico e degli effetti giuridici dei provvedimenti impugnati, onde risolvere il problema del se essi siano decisioni ai sensi dell'articolo 189 del trattato. L'articolo 189 stabilisce che le decisioni sono atti vincolanti in tutti i loro elementi per i destinatari in esse designati. Tale definizione li distingue dagli atti solo parzialmente vincolanti (ad esempio rispetto allo scopo perseguito) oppure non vincolanti del tutto. Questi criteri di suddivisione non sono esaurienti, ma possono facilitare la soluzione del problema in quanto coincidono con gli elementi che determinano la nozione di decisione contenuta nell'articolo 14 del trattato C.E.C.A., elementi sui quali la Corte si è già più volte pronunciata. Entrambe le parti invocano questa giurisprudenza, pur insistendo su aspetti diversi di essa. Prima di entrare nei particolari, devo rilevare che la Corte negli scorsi anni ha esaminato parecchi casi di specie e che le definizioni da essa date devono essere valutate in questa prospettiva. Questo fatto, particolarmente sottolineato dalle ricorrenti, dovrebbe trattenerci da generalizzazioni eccessive che ci porterebbero a conclusioni dogmatiche che la Corte, per la natura stessa della sua funzione, non può aver voluto. Il rilievo vale particolarmente per le sentenze che affermano la natura di decisione di un atto impugnato, poiché in tali casi era sufficiente rintracciare taluni elementi della decisione, senza approfondire quali altri criteri avrebbero rivelato la presenza di una decisione, qualora i fatti fossero stati diversi. È quindi logico che la sentenza 8-55 definisca decisione una lettera con cui si minacciava il governo belga di sanzioni in materia perequativa qualora esso non avesse adottato determinati provvedimenti, e ciò nei seguenti termini : «L'[OSCURATO:PERSONA] ha in tal modo inequivocabilmente stabilito fin d'ora quale atteggiamento assumerà… qualora le condizioni si verifichino. In altre parole, essa ha fissato una norma atta ad essere applicata qualora le circostanze lo richiedano» (Raccolta, vol. II, pag. 220). Non se ne può certo dedurre che la decisione sussiste solo se vi sono questi determinati presupposti , come dimostrano in particolare sentenze successive in cui si è attribuito il carattere di decisione al rifiuto di esonerare dalla perequazione, cioè ad un atto dichiarativo, con la seguente motivazione : «La convenuta ha inteso decidere una questione di diritto ed ha formalmente affermato che sussiste un obbligo della ricorrente» (sentenza 14-59, Raccolta, vol. V, pag. 455), oppure si è attribuito lo stesso carattere al rifiuto di accogliere una domanda di esenzione dal prelievo (cioè al tener ferma una determinata situazione giuridica; sentenza 41 e 50-59, Raccolta, vol. VI, pag. 983) o di esenzione dalla perequazione (sentenza 14-61 Raccolta, vol. VIII, pag. 505). Bisogna però tenere conto delle particolarità della fattispecie anche nelle sentenze che negano il sussistere di una decisione. Ad esempio nella sentenza 1 e 14-57 (Raccolta, vol. III, pag. 217), in cui si afferma che l'atto impugnato non è una decisione perché non contiene alcuna norma atta a venire applicata, non imponendo esso alcun obbligo giuridico alla ricorrente, si trattava di una presa di posizione, in materia di progetti d'investimento, assolutamente non vincolante e priva di qualsiasi effetto giuridico. Altrettanto privi di effetto giuridico e non vincolanti sono i passi di una decisione riguardante la proroga dell'autorizzazione di un'intesa (sentenza 16 e 18-59, Raccolta, vol. VI, pag. 61) cui venne negato il carattere di decisione in quanto l'[OSCURATO:PERSONA] si era riservata di emanare in seguito norme vincolanti, mentre nell'atto impugnato si fornivano semplicemente informazioni e (per quanto riguarda l'incarico impartito ai funzionari di esercitare un controllo sull'impresa) l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe adottato semplicemente una misura di carattere interno. Tenuto conto di questa situazione, la sentenza va intesa nel senso che non vi è decisione se non esistono «norme atte a produrre un qualsiasi effetto giuridico, vuoi sotto il profilo normativo, vuoi nel caso concreto». Quanto alla sentenza 42-59, che nega il carattere di decisione ad un atto poiché non «introduce alcuna regola generale, né incide in modo definitivo su alcun interesse individuale» (Raccolta, vol. VII, pag. 138), bisogna ricordare che in questo caso aveva agito un servizio dell'[OSCURATO:PERSONA] del tutto incompetente, e l'[OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato in modo assolutamente non vincolante che erano stati esaminati gli effetti di un'altra sentenza e non riteneva si potesse accogliere una domanda di risarcimento. Infine, quanto alle sentenze 23, 24 e 52-63 (Raccolta, voi. IX, pag. 450), 28-63 e 53 e 54-63 , che hanno lo stesso tenore, bisogna notare che l'atto esaminato — al quale è stata negata la natura di decisione in quanto non è destinato a «produrre effetti giuridici per i suoi destinatari», non conclude un procedimento amministrativo interno e non rappresenta una manifestazione definitiva di volontà — è stato del pari emanato da un servizio dell'[OSCURATO:PERSONA] e quindi non poteva produrre alcun effetto giuridico, il che spiega il punto della motivazione in cui è detto che si ha una decisione soltanto se l'atto «appare destinato a produrre effetti giuridici per i destinatari». Se ora cerchiamo di risolvere il problema che ci occupa, sulla scorta particolarmente delle sentenze di cui sopra, sorgono due questioni, controverse fra le parti : 1 o Quale sia la portata del requisito della manifestazione di volontà definitiva ; 2 o Se l'espressione «produrre effetti giuridici » debba intendersi nel senso che l'atto deve necessariamente attribuire diritti o imporre obblighi. La seconda questione non può certamente essere risolta in senso restrittivo. Mi riferisco ad una sentenza successiva (causa 54-65) nella quale si esige semplicemente, perché sussista una decisione, che il provvedimento sia destinato a produrre effetti giuridici, cioè non si parla più dell'attribuzione di diritti o dell'imposizione di obblighi. Inoltre mi pare del tutto chiaro che non è possibile escludere dalla nozione di decisione — come vorrebbe un'interpretazione restrittiva — gli atti di natura dichiarativa (quali le attestazioni negative di cui all'articolo 2 del regolamento n. 17) — il che trova conferma del resto nelle sentenze 14-59 e 14-61 — nonché gli atti che revocano diritti o esentano da obblighi e quindi possono incidere in misura rilevante nella sfera degli interessi individuali. Perciò, alla luce della giurisprudenza della Corte, il criterio dell'«obbligatorietà», che compare tanto nell'articolo 14 del trattato C.E.C.A. quanto nell'articolo 189 del trattato C.E.E., non dev'essere inteso nel senso dell'imposizione di obblighi o dell'attribuzione di diritti, bensì dobbiamo considerare anzitutto se l'atto possa produrre effetti giuridici. Vedremo in seguito quali ulteriori limitazioni siano opportune. Per quanto riguarda la questione del senso da attribuire al presupposto della manifestazione definitiva di volontà, presupposto figurante nelle sentenze, non si deve dimenticare che esso è stato elaborato per la valutazione di atti emananti da servizi dell'[OSCURATO:PERSONA] non competenti, nell'ambito di un procedimento amministrativo preparatorio, vale a dire di atti che non contengono alcuna manifestazione di volontà del collegio competente. Già questo fatto dovrebbe trattenerci dal concludere che le «manifestazioni definitive di volontà» per la Corte sono soltanto quelle che concludono un procedimento. Che le cose stiano altrimenti è dimostrato proprio dal sistema del regolamento n. 17, nel quale figurano espressamente come decisioni impugnabili la richiesta d'informazioni e la domanda di accertamenti, quindi atti destinati a continuare e a promuovere un procedimento la cui conclusione può essere anche molto remota. Appare quindi giusto, come sostengono le ricorrenti, considerare il requisito della definitività solo sotto il profilo degli effetti giuridici concreti che si vogliono raggiungere con un atto determinato. Se non risultano riserve quanto alla provvisorietà dell'atto, se quindi gli effetti giuridici prodotti possono essere eliminati solo dalla revoca dell'atto stesso, secondo i principi generali, è innegabile che sussista una manifestazione definitiva di volontà. Esaminiamo ora come si presenta l'atto da valutare alla luce di questi primi tentativi di definizione basati sulla giurisprudenza. Per quanto riguarda la produzione di effetti giuridici, osservo che nella fattispecie tale requisito è senz'altro presente anche se, come giustamente sostiene la [OSCURATO:PERSONA] a proposito di talune espresse qualificazioni del trattato, non è sufficiente qualsiasi effetto giuridico (vale a dire ogni atto giuridicamente rilevante non va considerato come una decisione), ma più restrittivamente si richiede che l'atto possa incidere in misura rilevante nella sfera d'interessi (il che si ricollega a determinate definizioni di precedenti sentenze) (sentenze 16 e 18-59 , Raccolta, vol. VI, pag. 61; 42-59, Raccolta, vol. VII, pag. 138). Nella fattispecie non è sostenibile che tali effetti sussistano in quanto le comunicazioni fatte in virtù dell'articolo 15, n. 6, del regolamento n. 17 avrebbero ripercussioni nel campo del diritto privato: infatti, secondo il sistema introdotto dal regolamento n. 17, anche le intese preesistenti, tempestivamente denunciate alla [OSCURATO:PERSONA], hanno una validità di diritto privato non già assoluta, ma solo provvisoria, vale a dire sono soggette (a partire dall'entrata in vigore del regolamento n. 17) a un rischio sul quale la comunicazione fatta a norma dell'articolo 15 non ha alcuna influenza. È invece determinante il fatto che le comunicazioni effettuate in virtù dell'articolo 15 implicano una modifica dello status delle imprese interessate dal punto di vista del diritto pubblico, in quanto, a partire dalla loro notifica, le imprese sono assoggettate ad ammende di cui in precedenza non erano passibili e quindi, come afferma la sentenza 41 e 50-59, introducono un elemento nuovo nei rapporti giuridici tra la [OSCURATO:PERSONA] e le imprese. L'effetto giuridico è indubbiamente d'importanza rilevante e quindi la comunicazione non è un atto che, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], possa essere posto sullo stesso piano degli atti intermedi di una procedura amministrativa o di certe raccomandazioni. Gli esempi addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] si riferiscono ad atti emanati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] membri e quindi giuridicamente irrilevanti (come il parere di cui all'articolo 170), oppure non vincolanti (come il parere di cui all'articolo 169), poiché solo l'eventuale successiva sentenza della Corte vincola lo Stato interessato a un determinato comportamento. La comunicazione in virtù dell'articolo 15, n. 6, non può nemmeno essere paragonata ad altri atti intermedi in materia d'intese, poiché questi (come l'introduzione del procedimento previsto dall'articolo 9 e la comunicazione degli addebiti di cui all'articolo 4 del regolamento n. 99) hanno la funzione di regolare le competenze nei confronti delle autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri nonché di determinare (in modo tuttavia non vincolante) l'oggetto di un procedimento in materia d'intese, ma non esercitano alcuna influenza sul comportamento effettivo delle imprese interessate o dei terzi. Sotto il profilo degli effetti giuridici, non è nemmeno possibile fare un parallelo con le raccomandazioni rivolte agli [OSCURATO:PERSONA] membri a norma dell'articolo 102 del trattato (che possono essere emanate in caso di provvedimenti normativi che provochino una distorsione nelle condizioni della concorrenza) poiché anche in questa ipotesi non si esercita alcuna influenza sul comportamento dello Stato membro interessato, il quale rimane libero di scegliere tra l'adeguarsi alla raccomandazione e il rinunziare a chiedere una modifica della legislazione degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri. Completamente diversa è l'intensità degli effetti esercitati sul comportamento dei destinatari nel caso delle comunicazioni in questione. Non dobbiamo dimenticare che la [OSCURATO:PERSONA], nella fase scritta, ha insistito sul fatto che essa si vale del potere di emanare comunicazioni, tuttavia con prudenza ed in via eccezionale in caso di patente e grave violazione dell'articolo 85, 1 o comma, «onde conferire maggior gravità ai propri atti». Il provvedimento acquista così particolare importanza ed il rischio delle imprese interessate aumenta in misura tale che la comunicazione va assimilata, quanto a funzione ed effetti, ad un provvedimento provvisorio di diritto interno in materia di intese ( 2 ) vale a dire — come anche il tenore della comunicazione lascia intendere — assume il carattere di un atto imperativo provvisorio. Giustamente le ricorrenti rilevano che la [OSCURATO:PERSONA], se avesse ritenuto sufficiente un provvedimento meno drastico, avrebbe potuto adottare una raccomandazione priva di effetti giuridici, a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 17. Non è quindi possibile contestare il carattere di decisione del provvedimento impugnato affermando che i suoi effetti giuridici sono trascurabili. Circa la questione del se il provvedimento impugnato rappresenti una manifestazione di volontà definitiva , vale a dire — per usare l'espressione della sentenza 41 e 50-59 — data la sua forma definitiva, esso debba essere considerato alla stregua di un provvedimento impugnabile, la risposta non può essere positiva in considerazione del giudizio fondato sull'articolo 85, nn. 1 e 3, o della punibilità dell'accordo tra le ricorrenti; in altre parole: la comunicazione non conclude interamente la procedura in materia di intese. Ciò però, a ben vedere, non è nemmeno indispensabile, bensì deve essere considerato sufficiente che una parte della procedura venga conclusa, come ad esempio nel caso di un procedimento sommario oppure del bando di concorso, dichiarato impugnabile dalla giurisprudenza (sentenza 15-63, Raccolta, vol. X, pag. 63). In queste ipotesi non si tiene conto del carattere provvisorio o definitivo degli esami effettuati, ma esclusivamente del se gli effetti concreti dell'atto abbiano carattere provvisorio. A differenza della lettera dell'8 aprile 1965, non è certo questo il caso della comunicazione del 3 gennaio 1966 e quindi ritengo che ci troviamo di fronte ad una decisione impugnabile non meno della richiesta d'informazioni e della domanda di accertamenti, atti che pure non concludono una procedura ed ai quali, in contrasto con quanto ritiene la [OSCURATO:PERSONA], non si può obiettivamente attribuire un'importanza per le imprese (ad esempio in considerazione dell'imperativo della segretezza) superiore a quella delle comunicazioni, su cui si fonda in ampia misura la loro soggezione ad ammende. Tale risultato cui — non lo nego — sono giunto anche sotto l'influenza della sentenza Humblet (causa 6-60, Raccolta, vol. VI, pag. 1093) (vale a dire del principio che, nel dubbio, le norme sulla tutela giurisdizionale vanno interpretate a favore degli amministrati) e che ritengo rispecchi la tendenza, propria del diritto amministrativo nazionale ( 3 ) ad interpretare estensivamente la nozione di atto amministrativo (considerato questo in funzione della tutela giurisdizionale), tale risultato, dicevo, non può essere infirmato nemmeno da talune considerazioni della [OSCURATO:PERSONA], definite dalle ricorrenti «di diritto politico» ( 4 ). [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le imprese interessate non avevano alcuna necessità di sottoporre alla Corte le comunicazioni di cui all'articolo 15, n. 6, in quanto l'eventuale successivo sindacato su atti indubbiamente impugnabili, avrebbe garantito un'adeguata tutela dei loro diritti ed interessi. Nemmeno altri sistemi nazionali o comunitari aventi struttura simile a quella dell'articolo 15, n. 6, prevederebbero alcuna possibilità d'impugnazione. Infine, se le comunicazioni avessero la natura loro attribuita dalle ricorrenti, la loro adozione sarebbe così complicata da esigenze di forma ch'esse non risponderebbero più allo scopo. Non sarebbe poi dato di comprendere quale sindacato potrebbe esercitare la Corte (qualora le comunicazioni fossero impugnabili) senza affrontare i problemi relativi all'applicazione dell'articolo 85, nn. 1 e 3, ancor prima che la [OSCURATO:PERSONA] li abbia esaminati a fondo. Le osservazioni circa la tutela giurisdizionale delle imprese sono certo irrilevanti nella misura in cui vi si fa rinvio a determinati sistemi nazionali (come il diritto tedesco delle intese, secondo cui l'ammenda a norma del paragrafo 38 della legge contro le restrizioni della concorrenza può essere inflitta senza preavviso, ed il diritto olandese, che ammette la soppressione di intese, mediante decreto ministeriale non impugnabile) oppure la [OSCURATO:PERSONA] vi si adopera ad esporre altre possibili strutturazioni del regolamento n. 17, nelle quali in situazioni analoghe non vi sarebbe possibilità di ricorso. Prescindendo dal fatto che il diritto tedesco delle intese ha una disciplina particolare (paragrafo 106) per le cosiddette intese di transizione (corrispondenti alle nostre intese preesistenti) come pure dal fatto che il diritto olandese limita la summenzionata soppressione ad un periodo di tre mesi (e non è evidentemente possibile immaginare una sentenza che intervenga entro tale termine), per il diritto comunitario è decisiva la considerazione che il regolamento n. 17 prevede un atto giuridico , e precisamente la comunicazione in virtù dell'articolo 15, il quale modifica lo status delle imprese interessate. Inoltre non mi pare dimostrato che, nel sistema diverso ipotizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] (secondo il quale le imprese, prima di aver ricevuto un ammonimento da parte della [OSCURATO:PERSONA], potrebbero far valere di non aver agito con dolo o negligenza), detto ammonimento per nessun motivo potrebbe essere un atto impugnabile. Sempre a proposito dell'interesse alla tutela giurisdizionale, è incontestabile che svariati gravi argomenti militano per l'impugnabilità delle comunicazioni di cui all'articolo 15, n. 6. La prassi seguita finora dalla [OSCURATO:PERSONA] non consente di affermare che la conclusione della procedura in materia d'intese sia normalmente possibile prima della definizione del giudizio d'impugnazione delle comunicazioni di cui trattasi; senza contare poi che, nel corso del giudizio, il presidente della Corte può ovviare con provvedimenti d'urgenza alla mancanza di effetto sospensivo dei ricorsi giurisdizionali. Le imprese quindi, ove sia ammessa l'impugnazione, hanno buone probabilità che la regolarità di una comunicazione a norma dell'articolo 15, n. 6, venga accertata prima che si concluda la procedura in materia d'intese. D'altro canto le imprese, ove fosse loro negato il diritto d'impugnazione, potrebbero ottenere che le comunicazioni siano sottoposte a sindacato solo se la successiva decisione in materia d'intese è negativa e qualora sia stata loro inflitta un'ammenda, il che implica un notevole rischio ed un comportamento esattamente contrario a quello auspicato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Se invece le imprese si sono conformate all'avvertimento, vale a dire si sono astenute dall'applicare il loro accordo (il che dovrebbe avvenire normalmente, tenuto conto del notevole rischio rappresentato dalle ammende, ed assai sovente — in caso di sospensione prolungata — praticamente equivale all'irrevocabile scioglimento dell'accordo), qualora la successiva decisione relativa a quell'intesa fosse favorevole, non solo si troverebbero di fronte alle rilevanti difficoltà insite nella ricostituzione di un'organizzazione commerciale ormai smantellata, ma soprattutto dovrebbero adire la Corte per faute de service (a norma dell'art. 215 del trattato) onde ottenere il risarcimento del danno subito, rimedio questo che — sotto il profilo dell'onere della prova — è estremamente gravoso ed inoltre difficilmente può condurre all'integrale risarcimento. Per quanto riguarda poi presunti svantaggi di carattere procedurale, che dovrebbero svuotare di efficacia l'istituto della comunicazione, non mi convincono molto gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA], specie tenuto conto della prassi finora seguita. Riservandomi di ritornare sull'argomento, mi limiterò qui ad osservare che le particolarità del provvedimento previsto dall'articolo 15, n. 6 (il quale ha il compito di sostituire un provvedimento provvisorio) permettono d'interpretare il regolamento n. 17 e gli altri regolamenti di esecuzione in materia d'intese in modo tale da far apparire lecite determinate deroghe alla procedura normale. Quindi ritengo che si possa ad esempio rinunciare all'audizione dei terzi interessati, ed altresì ad interpellare il comitato consultivo ed a consultare le competenti autorità nazionali prima d'inviare una comunicazione a norma dell'articolo 15, n. 6. Per quanto riguarda invece l'audizione delle imprese interessate, le norme di procedura, nel loro testo attuale (fissazione di termini brevi, rinuncia all'audizione), lasciano un margine discrezionale tanto ampio che la prescritta audizione in pratica non ritarderebbe affatto la procedura. Oltre a ciò, la prosecuzione della procedura in materia d'intese non risentirebbe del procedimento giurisdizionale relativo al provvedimento provvisorio, poiché la questione fondamentale oggetto del procedimento in materia d'intese non sarebbe pregiudicata dalla sentenza della Corte più di quanto normalmente in un procedimento sommario si possa pregiudicare il merito della causa. Il diritto comunitario in materia di intese m'induce quindi a ritenere che le comunicazioni previste dall'articolo 15, n. 6, del regolamento n. 17 vanno considerate, quanto al loro contenuto, come decisioni ai sensi dell'articolo 189 del trattato e sono pertanto impugnabili dai singoli. 2. Se nella fattispecie la decisione sia nulla per violazione di forme essenziali e per incompetenza Dopo queste osservazioni di carattere generale, mi occuperò della questione del se nella fattispecie sussistano vizi di forma così gravi da far ritenere inesistente la decisione e quindi irricevibile il ricorso. La questione non è soltanto nota al diritto amministrativo nazionale, ma è già stata trattata più volte dalla Corte. Nella fattispecie è tanto più naturale sollevarla in quanto la [OSCURATO:PERSONA] insiste nel sostenere di non aver inteso emanare una decisione e di non aver quindi osservato le forme prescritte. Se all'inizio le ricorrenti che non avevano ricevuto la comunicazione della direzione generale concorrenza in data 7 febbraio 1966 potevano ancora chiedersi se si trattasse di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] oppure di una semplice dichiarazione di detta direzione generale (giacché la comunicazione era firmata solo dal capo di questa) nel corso del procedimento , grazie al verbale della 343 a riunione della [OSCURATO:PERSONA], è emerso che, su proposta del presidente del gruppo di lavoro concorrenza (contenuta in una nota del segretario esecutivo in data 9 dicembre 1965), si è giunti ad una decisione della [OSCURATO:PERSONA] contenente pure la delega al presidente di detto gruppo di lavoro a far firmare e trasmettere dal direttore generale della concorrenza una comunicazione a norma dell'articolo 15, n. 6. Ci si può quindi chiedere se la decisione abbia seguito un iter ortodosso e sia stata notificata secondo le forme prescritte. Non mi soffermerò sul punto se il testo di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] debba essere redatto dallo stesso Collegio nelle lingue prescritte, oppure la compilazione possa essere affidata agli uffici della [OSCURATO:PERSONA], cioè sul se ed entro quali limiti sia ammessa una delega. Ho buone ragioni per ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] stessa sia tenuta a curare le sue decisioni anche nei particolari (giacché gli effetti giuridici possono dipendere anche da piccole sfumature formali); con ciò non è però ancora chiarito se si tratti di un grave vizio di forma (come richiede la nostra giurisprudenza, cfr. sentenza 23, 24 e 52-63) che implichi la nullità assoluta dell'atto (inesistenza). Non è nemmeno il caso d'indagare se la delega di poteri per la formulazione e l'emanazione di decisioni della [OSCURATO:PERSONA] sia lecita a norma dell'articolo 27 del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] in data 9 gennaio 1963, che recita : «[OSCURATO:PERSONA] può autorizzare i propri dipendenti ad adottare in tutto o in parte le misure necessarie per l'esecuzione delle sue decisioni», oppure tale testo — come appare più probabile — si riferisca solo a provvedimenti consecutivi ad una decisione della [OSCURATO:PERSONA] da questa precisata in ogni particolare. La nostra giurisprudenza ha elaborato, per quanto riguarda il problema che ci occupa, alcuni criteri che, pur riferendosi al trattato C.E.C.A., possono estendersi a tutto il sistema C.E.E. e facilitano la soluzione nel nostro caso. Non mi riferisco alla sentenza 1 e 14-57 , già più volte ricordata, nella quale dal difetto di motivazione si argomentava l'inesistenza della decisione; questa sentenza infatti, come dimostra la successiva giurisprudenza in materia di obbligo di motivazione, riguarda esclusivamente il caso particolare di un parere a norma dell'articolo 54 del trattato C.E.C.A. Penso piuttosto a sentenze nella quali si sottolinea che gl'interessati «devono essere in condizione di riconoscere già dalla sua forma esterna la natura di un atto», che questa si deve poter desumere chiaramente dall'atto stesso che è stato deliberato ed emanato dall'organo competente (indipendentemente dalla definizione di «decisione») e che l'atto (come prescrive anche l'articolo 12 del regolamento della [OSCURATO:PERSONA]) dev'essere firmato e notificato da un membro del Collegio che l'ha adottato (sentenze 23, 24 e 52-63; 54-65, Raccolta, vol. IX, pag. 500 e seguenti). In mancanza di questi requisiti (nella sentenza 42-59. Raccolta, vol. VII, pag. 138 — si afferma che l'atto deve per lo meno essere firmato in nome e per conto del collegio competente), non sussiste una decisione impugnabile. Nel caso in esame esiste questa situazione; la comunicazione impugnata recita : « [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato in via provvisoria l'accordo… concludendone… [OSCURATO:PERSONA] ha l'onore di comunicarvi i risultati di tale esame provvisorio in applicazione dell'articolo 15, n. 6, del regolamento n. 17… [OSCURATO:PERSONA] v'informa…» (il che dovrebbe costituire un riferimento alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] su cui la comunicazione si fonda). Tutto questo però porta solo la firma del direttore generale della concorrenza, il quale non dichiara di agire in nome e per conto della [OSCURATO:PERSONA]; manca quindi la necessaria autentica mediante firma di un membro della [OSCURATO:PERSONA]. Tale manchevolezza, vista alla luce della giurisprudenza, ci obbliga a concludere per l'inesistenza di una decisione, anche se tale conclusione può apparire troppo formalistica. Applicando principi giuridici generali (e non quanto dispone il regolamento interno della [OSCURATO:PERSONA]) giungiamo al risultato, sicuramente soddisfacente sotto il profilo dell'interesse alla certezza del diritto delle imprese interessate, che il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile in quanto proposto contro un atto non impugnabile. II — Nel merito Tenuto conto di quanto precede, ritengo di dover esaminare il merito concisamente e solo in via subordinata. Non mi pronuncerò quindi sulle critiche di principio mosse al sistema del regolamento n. 17, né sulla questione del se l'accordo notificato, come la [OSCURATO:PERSONA] ritiene dopo un esame provvisorio, violi effettivamente e palesemente le norme sulla disciplina delle intese, né sulla censura che le ricorrenti sarebbero state vittime di una discriminazione perché vennero loro inviate le comunicazioni, né sull'asserito sviamento di potere commesso dalla [OSCURATO:PERSONA] interrompendo le trattative che già da mesi stava conducendo con le ricorrenti ed emanando un atto unilaterale. Mi limiterò a trattare delle censure relative agli errori di procedura e di forma che sarebbero stati commessi dalla [OSCURATO:PERSONA]. Non mi riferisco alla correttezza formale dell'audizione delle ricorrenti, in quanto su tale argomento mi è difficile determinare l'oggetto esatto dei vari colloqui. Mi riferisco invece alle questioni del se, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA]: 1) potesse ricorrere al procedimento scritto a norma dell'articolo 11 del suo regolamento interno; 2) avrebbe dovuto interpellare il Comitato consultivo; 3) abbia rispettato l'obbligo di motivazione. Sulle prime due questioni aggiungerò solo quanto segue: tenuto conto delle garanzie offerte dal regolamento interno (distribuzione di una proposta particolareggiata e possibilità di opporsi al procedimento scritto), ritengo non si possa affermare che la delibera per iscritto va limitata alle sole questioni di ordinaria amministrazione; quanto meno non mi pare costituisca eccesso di potere l'applicarla all'esame provvisorio, nell'ambito della procedura in materia di intese, che precede l'invio di una comunicazione a norma dell'articolo 15, n. 6. In una precedente occasione ho già rilevato che non si può considerare essenziale l'audizione preventiva del Comitato consultivo, e ciò tenuto conto della speciale natura e della funzione delle diffide a norma dell'articolo 15, n. 6; l'audizione del Comitato consultivo potrebbe infatti ritardare eccessivamente la procedura a seguito delle formalità e dei termini da osservare (regolamento n. 17 e regolamento n. 99). La tesi è condivisa dalle ricorrenti belghe ed è d'altronde consona ad una ragionevole interpretazione dell'articolo 10 del regolamento n. 17. Per quanto riguarda poi l'obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di motivare i propri atti, la critica delle ricorrenti appare giustificata, anche se le comunicazioni fatte in virtù dell'articolo 15, n. 6, a motivo della loro urgenza, possono essere fornite di motivazione più sommaria. Come sappiamo, le comunicazioni impugnate contengono solo delle clausole dell'accordo nonché la constatazione che l'articolo 85, n. 1, è applicabile ad esclusione dell'articolo 85, n. 3, Manca qualsiasi considerazione sui singoli punti dell'articolo 85, n. 1, ogni richiamo a constatazioni di fatto (che la nostra giurisprudenza in determinati casi non richiede, almeno per quanto riguarda il n. 1 dell'articolo 85), ogni dichiarazione relativa all'articolo 85, n. 3 (se si prescinde dall'erronea constatazione che l'esonero va negato in caso di violazione particolarmente grave dell'articolo 85, n. 1), nonché infine qualsiasi spiegazione circa la necessità di un provvedimento d'urgenza. Queste omissioni non possono essere compensate dalle dichiarazioni fatte durante le trattative con le ricorrenti né dal comunicato stampa pubblicato nel gennaio 1966, né dalla lettera diretta alle imprese belghe in data 7 febbraio 1966 (che per di più non forniscono alcun ulteriore elemento chiarificatore) e nemmeno possono essere giustificate dalla rapidità che caratterizza l'adozione delle misure d'urgenza a norma dell'articolo 15, n. 6. Quest'ultimo fatto va poi escluso soprattutto perché la [OSCURATO:PERSONA], prima d'inviare una simile comunicazione, deve comunque essersi formata un convincimento radicato, la cui formulazione — come ho già rilevato in altre occasioni — non può ritardare notevolmente l'adozione dell'atto. Di conseguenza, ammettendo che le comunicazioni impugnate abbiano carattere di decisione e che i ricorsi siano ricevibili, si dovrebbero annullare le comunicazioni almeno per violazione dell'obbligo di motivazione. A questo punto vorrei rilevare che le comunicazioni dovrebbero essere più esaurientemente motivate anche se non costituissero decisioni impugnabili, ma soltanto atti preparatori intermedi nel senso di una diffida alle imprese. Anche in questo caso esse potrebbero servire a scuotere la buona fede delle imprese solo se redatte in forma convincente. Questa non può derivare dal solo fatto che sono intervenuti alti funzionari della [OSCURATO:PERSONA] o la [OSCURATO:PERSONA] stessa, bensì richiede particolareggiate considerazioni giuridiche. Qualora la Corte, avendo negato il carattere di decisione alle comunicazioni, dovesse tornare ad occuparsene sotto il profilo delle ammende, credo che dovrebbe comunque considerarle giuridicamente irrilevanti in quanto non convincenti per mancanza di motivazione. III — Sulle spese Partendo dalla mia tesi principale, secondo cui i ricorsi sono irricevibili per insussistenza di una decisione vera e propria, aggiungerò qualche parola sulle spese processuali. Ritengo che le ricorrenti vadano dichiarate soccombenti; esse chiedono però il favore delle spese in quanto le comunicazioni del 3 gennaio 1966 avrebbero avuto la parvenza di decisioni, e si richiamano a sentenze pronunciate in casi simili relativi al trattato C.E.C.A. In effetti appare giusto accogliere la tesi delle ricorrenti. Non solo il tenore delle comunicazioni del 3 gennaio è tale da far pensare ad un atto della [OSCURATO:PERSONA], ma nello stesso modo possono venire interpretati il comunicato stampa del gennaio 1966, la lettera indirizzata ad alcune ricorrenti il 7 febbraio 1966 e obiettivamente considerato il sistema del regolamento n. 17, in base al quale era necessaria una decisione. Infine vorrei rilevare che non disponiamo ancora in materia di una giurisprudenza relativa al trattato C.E.E. e quindi, in considerazione dei notevoli rischi di ammende conseguenti alle comunicazioni della [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti avevano fondate ragioni di esigere che fosse chiarita la situazione giuridica. Last but not least, la [OSCURATO:PERSONA] — ammessa la ricevibilità del ricorso — dovrebbe rimanere soccombente nel merito, ed è quindi equo che sopporti le spese processuali. IV — Conclusioni finali Concludo come segue: gli atti impugnati, in considerazione dei gravi vizi di forma in essi contenuti, non sono decisioni impugnabili e i ricorsi vanno quindi dichiarati irricevibili. In applicazione della giurisprudenza relativa all'articolo 69, paragrafo 3, del regolamento di procedura, le spese del giudizio vanno tuttavia poste a carico della [OSCURATO:PERSONA]. ( 1 ) Traduzione dal tedesco. ( 2 ) Vedi il paragrafo 56 della legge tedesca contro le limitazioni della concorrenza. ( 3 ) Vedi la sentenza 9 febbraio 1966 del Bundesverwaltungsgericht, Verwaltungsarchiv 67, pag. 76. ( 4 ) Vedi le sentenze 10 marzo 1958 del Bundesgerichtshof, vol. 72, pag. 209; e 3 maggio 1956 del Bundesverwaltungsgericht, Entscheidungen des Bundesverwaltungsgericht, vol. 3, pag. 258.
Sentenza Corte di giustizia UE/1967 — Fons Iuris — Fons Iuris