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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2009

ECLI:EU:T:2009:487
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 9 dicembre 2009 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI (SUPERSKIN) (causa T‑486/08) «[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo SUPERSKIN – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]» [OSCURATO:PERSONA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto – Marchi privi di carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b) e c)] (v. punti 27, 37‑44, 50) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 15 settembre 2008 (procedimento R 1656/2007‑4), relativa alla registrazione del segno denominativo SUPERSKIN come marchio comunitario.

Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi: [OSCURATO:PERSONA] denominativo SUPERSKIN per prodotti e servizi appartenenti alle classi 3, 5 e 44 – domanda di registrazione n. 5 967 856 Decisione dell’esaminatore: Diniego della domanda di registrazione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 15 settembre 2008 (procedimento R 1656/2007‑4) è annullata, nella parte relativa ai profumi, ai prodotti per la cura delle unghie e dei capelli, ai prodotti antitraspiranti, ai deodoranti, al dentifricio, alle colorazioni per capelli, alle lacche per capelli, ai prodotti per la cura degli occhi, agli smalti per unghie e ai solventi per smalti per unghie e alle unghie finte, ricadenti nella classe 3, nonché ai prodotti per l’igiene e ai trattamenti cosmetici per i capelli, appartenenti alla classe

44. 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) [OSCURATO:PERSONA].

Ltd sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese dell’UAMI.

Quest’ultimo sopporterà la metà delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 9 dicembre 2009 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI (SUPERSKIN) (causa T‑486/08) «[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo SUPERSKIN – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]» [OSCURATO:PERSONA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto – Marchi privi di carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b) e c)] (v. punti 27, 37‑44, 50) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 15 settembre 2008 (procedimento R 1656/2007‑4), relativa alla registrazione del segno denominativo SUPERSKIN come marchio comunitario. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi: [OSCURATO:PERSONA] denominativo SUPERSKIN per prodotti e servizi appartenenti alle classi 3, 5 e 44 – domanda di registrazione n. 5 967 856 Decisione dell’esaminatore: Diniego della domanda di registrazione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 15 settembre 2008 (procedimento R 1656/2007‑4) è annullata, nella parte relativa ai profumi, ai prodotti per la cura delle unghie e dei capelli, ai prodotti antitraspiranti, ai deodoranti, al dentifricio, alle colorazioni per capelli, alle lacche per capelli, ai prodotti per la cura degli occhi, agli smalti per unghie e ai solventi per smalti per unghie e alle unghie finte, ricadenti nella classe 3, nonché ai prodotti per l’igiene e ai trattamenti cosmetici per i capelli, appartenenti alla classe 44. 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) [OSCURATO:PERSONA]. Ltd sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese dell’UAMI. Quest’ultimo sopporterà la metà delle proprie spese.
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