Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2009
ECLI:EU:T:2009:487
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 9 dicembre 2009 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI (SUPERSKIN)
(causa T‑486/08)
«[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo SUPERSKIN – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto – Marchi privi di carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b) e c)] (v. punti 27, 37‑44,
50)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 15 settembre 2008 (procedimento R 1656/2007‑4),
relativa alla registrazione del segno denominativo SUPERSKIN come marchio comunitario.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi:
[OSCURATO:PERSONA] denominativo SUPERSKIN per prodotti e servizi appartenenti alle classi 3, 5 e 44 – domanda di registrazione n. 5 967 856
Decisione dell’esaminatore:
Diniego della domanda di registrazione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e
modelli) (UAMI) 15 settembre 2008 (procedimento R 1656/2007‑4) è annullata, nella parte relativa ai profumi, ai prodotti per
la cura delle unghie e dei capelli, ai prodotti antitraspiranti, ai deodoranti, al dentifricio, alle colorazioni per capelli,
alle lacche per capelli, ai prodotti per la cura degli occhi, agli smalti per unghie e ai solventi per smalti per unghie e
alle unghie finte, ricadenti nella classe 3, nonché ai prodotti per l’igiene e ai trattamenti cosmetici per i capelli, appartenenti
alla classe 44.
2)
Il ricorso è respinto per il resto.
3)
[OSCURATO:PERSONA]. Ltd sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese dell’UAMI. Quest’ultimo sopporterà la metà
delle proprie spese.