CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 14494/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 14185-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]giusta procura speciale allegata al la comparsa di costituzione di nuovo difensoree con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del controricorso -controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato – avverso la sentenza n. 7493/13/2016 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 28/11/2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio -del 16/5/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia n. 17006/2014 della Commissione tributaria provinciale di Roma in rigetto del ricorso avverso cartella esattoriale relative ad omesso versamento di contributi consortili, annualità 2010, in favore del Consorzio di Bonifica di Pratica di Mare; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi ed illustrato da memoria; il Consorzio di Bonifica di Pratica di Mare resiste con controricorso, l’agente della riscossione è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA] 1. preliminarmente va disattesa la richiesta di riunione del presente giudizio a quelli iscritti al n. 3383/2015 r.g., n. 10725/2017 r.g., n. 22607/2020 r.g. e n. 27865/2022, in quanto in un caso la controversia ha diverso oggetto, trattandosi di giudizio di revocazione ex art. 395 cod. proc. civ., e nei rimanenti casi, ancorché le controversie concernano questioni analoghe, i giudizi afferiscono a diverse annualità d'imposta, ognuna delle quali mantiene la propria autonomia rispetto all'altra, e non essendo, inoltre, in alcun modo evincibile dalle difese del contribuente, come di seguito illustrato, l'esistenza di pregiudizialità o litisconsorzio tra le controversie; 2.1. ciò posto, il ricorrente ha da ultimo depositato un'istanza con la quale ha manifestato la volontà di presentare domanda di definizione della controversia avvalendosi di quanto previsto dall’art. 1, comma 190, legge 29/12/2022, n. 197 ed ha chiesto il rinvio a nuovo ruolo del giudizio; 2.2. l'art. 1, comma 190, L. n. 197/2022 prevede che «le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia»; il comma 194 prevede che «la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 giugno 2023», ed il successivo comma 197 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»; il comma 198 prevede che «nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate»; il comma 205 prevede che sia riservata a ciascun ente locale la facoltà di «[…] stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale»; 2.3. con riferimento al caso di specie, è stato fissato al il 31 marzo 2023 il termine entro cui gli enti locali o i loro enti strumentali possono stabilire l’eventuale applicazione della definizione agevolata – anche ai sensi dell’art. 5 della L. 31 agosto 2022 n. 130, quale richiamato dal citato comma 204 –alle liti tributarie in cui è parte; 2.4. ritenuto opportuno assegnare termine al Consorzio di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza al fine di instaurare il contraddittorio sull’istanza dianzi illustrata, ed in particolare circa la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della normativa in oggetto ai Consorzi di bonifica P.Q.M. La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, assegnando al Consorzio controricorrente termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per eventuali deduzioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della definizione agevolata introdotta dalla Legge n. 197/2022. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 16.