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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26762/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; Ritenuto che il motivo è inammissibile, perché prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte (p. 5 e 6 ove la Corte di appello spiega le ragioni di attendibilità del teste escusso e individua, in base alle risultanze istruttorie, la posizione dell'imputato nell'area protetta, in aderenza all'accertamento effettuato dalla guardia zoofila) nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181), rispetto ai quali il ricorrente propone censure orientate a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dellekmmende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; Ritenuto che il motivo è inammissibile, perché prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte (p. 5 e 6 ove la Corte di appello spiega le ragioni di attendibilità del teste escusso e individua, in base alle risultanze istruttorie, la posizione dell'imputato nell'area protetta, in aderenza all'accertamento effettuato dalla guardia zoofila) nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181), rispetto ai quali il ricorrente propone censure orientate a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dellekmmende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 26762/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris