CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021
Cassazione n. 39434/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 settembre 2019, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 495 e 477, 482 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, formulando un unico motivo per vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata esclusione della recidiva reiterata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto aspecifico, giacché propone una propria tesi, trascurando tuttavia il ragionamento della Corte territoriale, che ha negato l'esclusione della recidiva ricollegando i molteplici precedenti penali del prevenuto alle caratteristiche della condotta a lui addebitata, laddove egli era stato trovato in possesso di una carta di identità contraffatta all'aeroporto di Capodichino ed aveva l'obiettivo di allontanarsi dall'Italia per sfuggire all'esecuzione di misure restrittive. Da tanto la Corte territoriale ha ricavato la dimostrazione che i nuovi addebiti sono la riprova della sua proclività a delinquere. Milita nel senso dell'inammissibilità del ricorso, dunque, il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consigliere estensore Il P