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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 28654/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona di conferma della condanna del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Ancona in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e 2 sexies d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Fabriano il 29 giugno 2018.

Rilevato che il primo motivo, con cui sono stati dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità dell'accertamento con alcoltest in quando non preceduto dall'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., è inammissibile in quanto mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati.

La Corte, infatti, ha chiarito che prima di procede all, alcoltest il ricorrente era stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore: effettivamente in atti è presente il verbale di accertamenti urgenti della [OSCURATO:PERSONA] delle Marche nel quale si dà atto che prima di procedere a detti accertamenti al ricorrente era stato dato l'avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore ai sensi dell'art. 114 disp att. cod. proc. pen.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona di conferma della condanna del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Ancona in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e 2 sexies d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Fabriano il 29 giugno 2018. Rilevato che il primo motivo, con cui sono stati dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità dell'accertamento con alcoltest in quando non preceduto dall'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., è inammissibile in quanto mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati. La Corte, infatti, ha chiarito che prima di procede all, alcoltest il ricorrente era stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore: effettivamente in atti è presente il verbale di accertamenti urgenti della [OSCURATO:PERSONA] delle Marche nel quale si dà atto che prima di procedere a detti accertamenti al ricorrente era stato dato l'avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore ai sensi dell'art. 114 disp att. cod. proc. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il
Sentenza Cassazione n. 28654/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris