Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 02761/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

dirigente, in specifici comparti e il connesso trattamento retributivo; ha pertanto ritenuto che in tal modo si è attuata una indebita sostituzione della fonte di disciplina del rapporto di lavoro individuata dalla legge statale nella contrattazione collettiva (art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»).

IlGiudice delle Leggi ha dunque dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge reg.

Sardegna n. 18 del 2020, in quanto lesivo del«il principio di riserva di contrattazione collettiva non può essere derogato nemmeno in via provvisoria» (sentenza n. 81 del 2019, punto

3.6. del Considerato in diritto).

La Corte costituzionale è intervenuta in relazione ai lavoratori Forestali anche con la sentenza 106 del 2025, ove si legge:“3.1.– Nel settore forestale, sin da epoca risalente, la necessità di assicurare la realizzazione di una serie di interventi (fra cui il rimboschimento, ma anche il controllo idraulico) connessi a specifiche esigenze è stata soddisfatta, da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante l’assunzione, specie in determinati periodi dell’anno, di manodopera destinata ai cantieri, con contratti di diritto privato.

Tale prassi, dapprima autorizzata dall’articolo unico della legge 12 aprile 1962, n. 205 (Disposizioni particolari per l’assunzione di mano d’opera da parte del Ministero dell’agricoltura e delle foreste e dell’Azienda di Stato per le foreste demaniali) «per la durata necessaria all’esecuzione dei singoli lavori ed in ogni caso per un periodo non superiore ai sessanta giorni», fu poi consolidata dalla previsione contenuta nella legge 5 aprile 1985, n. 124 (Disposizioni per l’assunzione di manodopera da parte del Ministero dell’agricoltura e delle foreste), che riconobbe la possibilità di ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto di diritto privato a tempo indeterminato «per lo svolgimento di attività non stagionali, qualitativamente e professionalmente più elevate» (così nella relazione illustrativa), in considerazione della diffusione delle varie forme di amministrazione diretta dei lavori già facenti capo all’ex Azienda di Stato per le foreste demaniali.

A tali indicazioni si adeguarono anche le normative regionali, pur nella varietà delle modalità di gestione del settore, in molti casi affidate a enti strumentali, in riferimento alle funzioni e ai beni della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali in materia di agricoltura e foreste trasferiti alle regioni già a partire dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).

La disciplina del rapporto di lavoro degli operai idraulico-forestali dipendenti di enti locali, comunità montane, enti pubblici, aziende speciali o «altri enti che, con finanziamento pubblico ed in amministrazione diretta, o in affidamento a cooperative o enti ed imprese di altra natura svolgano attività di […] sistemazione e manutenzione idraulico-forestale» (art. 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 13 giugno 1991 ‒ Settori: Agroindustriale ‒ Idraulico-forestale e idraulico-agraria) è stata così affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto agroindustriale, idraulico- forestale e idraulico-agrario, nonché alle integrazioni demandate alla relativa contrattazione collettiva regionale.

Tale assetto si è conservato anche all’indomani della privatizzazione del lavoro pubblico e all’entrata in vigore del d.lgs. n. 165 del 2001, che, tuttavia, agli artt. 40 e seguenti, ha disciplinato la contrattazione collettiva inerente ai vari comparti e aree del lavoro pubblico, dettandone le specifiche procedure e condizioni, anche ai fini della definizione dei medesimi comparti e aree”.

La Corte costituzionale ha quindi ricordato come questa Corte, in linea conle suddette indicazioni normative , ha ritenuto, in relazione alle vicende di alcuni operai idraulico-forestali transitati dall’AFOR ad [OSCURATO:PERSONA] (ente strumentale della Regione, subentrato all’ AFOR), che, una volta venuta a regime la normativa sul pubblico impiego privatizzato, ai medesiminon si sarebbero più potuti applicare i contratti di lavoro di diritto comune, ma solo «la specifica contrattazione collettiva pubblica del comparto di appartenenza» (Cass., n. 10973 del 2015), ed ha affermato, con riguardo alla medesima categoria di dipendenti di enti strumentali di altre regioni, che «l’applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico contrattualizzato» (Cass., ordinanza 18 febbraio 2025, n. 4236; Cass. ordinanza 5 settembre 2024, n. 23894).

4. Alla luce della normativa di settore e della giurisprudenziale di legittimità intervenuta in materia, come peraltro ben si evince dalle suddette pronunce, dunque, considerato che il ricorso introduttivo è stato depositato il 14 settembre 2018, come affermato nella sentenza d’appello e dagli stessi ricorrenti, al rapporto di lavoro dei ricorrenti si applica ratione temporis la contrattazione collettiva degli addetti alle sistemazioni idraulico-forestali, dovendosi concludere l’iter del passaggio di Forestas al CCRL (Contratto collettivo regionale del perdonale della regione Sardegna e dei suoi Enti strumentali)secondo le regole previste dalla legge regionale n. 31 del 1998, richiamata dalla legge regionale n. 43 del 2018 che ha modificato la legge regionale n. 8 del 2016 (modificando, come si è detto, in particolare l’art. 48 , e introducendo l’art. 48 - bis , con la previsione “Nel rispetto di quanto disposto dal comma 6 dell’articolo 48 i dipendenti dell’Agenzia in servizio,assunti a tempo indeterminato, sono inseriti nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale dalla data di adozione di una compiuta disciplina contrattuale coerente con le attività e con le tipologie lavorative del personale medesimo e, dalla medesima data, ad essi si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31”).

È dunque conforme a tali principi la sentenza impugnata, che ha ritenuto inapplicabile il CCRL ai rapporti di lavoro dei ricorrenti, dipendenti dell’Agenzia Forestas nel periodo per cui è causa (anteriore alla creazione di un unico comparto)e non ha accolto le domande relative all’accertamento della nullità del CCNL di diritto privato.

5. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata rispetto ai motivi precedenti, il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, della legge regionale Sardegna n. 24/1999, come sostituito dall’art. 6 della legge regionale Sardegna n. 12/2002, nonché dell’art. 48, comma 2, della legge regionale n. 8/2016, come modificato dalla legge regionale Sardegna n. 43/2018 e dalla legge regionale Sardegna n. 6/2019; dell’art. 43 del d.lgs. n. 165/2001 e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, dei CIRL 2004/2007 e 2008/2010, dell’art. 117, comma 1, lettera l) Cost., dell’art. 3, comma 1, dello Statuto della Regione Sardegna, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.

Ripropone la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lett. a) dello Statuto della Regione Sardegna, dell’art. 48, comma 2, della legge regionale n. 8/2016 nella versione antecedente alla riforma di cui alla legge regionale Sardegna n. 43/2018, e del medesimo articolo come formulato a seguito delle modifiche introdotte dalle leggi regionali Sardegna n. 43/2018 e n. 6/2019, rispetto all’art. 117, comma 1, lettera l) Cost.6.

La censura è inammissibile.

Le questioni non superano il vaglio di rilevanza e di non manifesta infondatezza, in ragione di quanto già affermato dalla sentenza n. 153/2021 della Corte costituzionale, che ha esaminato sia l’art. 3, comma 1, lettera a) dello Statuto di autonomia, sia la disciplina inerente alla transizione del personale dell’Agenzia Forestas al comparto unico della contrattazione regionale.

Riguardo al primo profilo il Giudice delle Leggi ha evidenziato che “ La disciplina del trattamento economico e giuridico, anche con riguardo al pubblico impiego regionale, è riconducibile alla materia «ordinamento civile», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (…).

È dunque precluso alle Regioni adottare una normativa che incida su un rapporto di lavoro già sorto e, nel regolarne il trattamento giuridico ed economico, si sostituisca alla contrattazione collettiva, fonte imprescindibile di disciplina (…).

Con riferimento alle Regioni a Statuto speciale, la Corte costituzionale ha poi indicatodi tener conto delle competenze statutarie.

Con particolare riguardo alla Regione autonoma Sardegna, ha posto in evidenza che occorre considerare «la competenza legislativa primaria in tema di “stato giuridico ed economico del personale” di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) dello Statuto di autonomia, che comunque, per espressa previsione statutaria, deve essere esercitata nel “rispetto (…) delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica”.

In proposito (come già posto in rilievo dalle sentenze della Corte costituzionale n. 257 del 2016 e n. 211 del 2014), con riguardo al trattamento economico, l’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001,stabilisce che l’attribuzione di tali trattamenti può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi, mentre l’art. 45 dello stesso decreto ribadisce che il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi (sentenza n. 154 del 2019, punto 2 del Considerato in diritto).

Tale disciplinacostituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica e detta principi che si configurano come tipici limiti di diritto privato, fondati sull’esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti tra privati, e pertanto siimpongono anche alle Regioni a Statuto speciale, come afferma la Corte costituzionale.

7. Il ricorso va pertanto rigettato.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

9. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; dà atto della sussistenza dell’obbligo per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dirigente, in specifici comparti e il connesso trattamento retributivo; ha pertanto ritenuto che in tal modo si è attuata una indebita sostituzione della fonte di disciplina del rapporto di lavoro individuata dalla legge statale nella contrattazione collettiva (art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»). IlGiudice delle Leggi ha dunque dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Sardegna n. 18 del 2020, in quanto lesivo del«il principio di riserva di contrattazione collettiva non può essere derogato nemmeno in via provvisoria» (sentenza n. 81 del 2019, punto 3.6. del Considerato in diritto). La Corte costituzionale è intervenuta in relazione ai lavoratori Forestali anche con la sentenza 106 del 2025, ove si legge:“3.1.– Nel settore forestale, sin da epoca risalente, la necessità di assicurare la realizzazione di una serie di interventi (fra cui il rimboschimento, ma anche il controllo idraulico) connessi a specifiche esigenze è stata soddisfatta, da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante l’assunzione, specie in determinati periodi dell’anno, di manodopera destinata ai cantieri, con contratti di diritto privato. Tale prassi, dapprima autorizzata dall’articolo unico della legge 12 aprile 1962, n. 205 (Disposizioni particolari per l’assunzione di mano d’opera da parte del Ministero dell’agricoltura e delle foreste e dell’Azienda di Stato per le foreste demaniali) «per la durata necessaria all’esecuzione dei singoli lavori ed in ogni caso per un periodo non superiore ai sessanta giorni», fu poi consolidata dalla previsione contenuta nella legge 5 aprile 1985, n. 124 (Disposizioni per l’assunzione di manodopera da parte del Ministero dell’agricoltura e delle foreste), che riconobbe la possibilità di ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto di diritto privato a tempo indeterminato «per lo svolgimento di attività non stagionali, qualitativamente e professionalmente più elevate» (così nella relazione illustrativa), in considerazione della diffusione delle varie forme di amministrazione diretta dei lavori già facenti capo all’ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. A tali indicazioni si adeguarono anche le normative regionali, pur nella varietà delle modalità di gestione del settore, in molti casi affidate a enti strumentali, in riferimento alle funzioni e ai beni della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali in materia di agricoltura e foreste trasferiti alle regioni già a partire dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382). La disciplina del rapporto di lavoro degli operai idraulico-forestali dipendenti di enti locali, comunità montane, enti pubblici, aziende speciali o «altri enti che, con finanziamento pubblico ed in amministrazione diretta, o in affidamento a cooperative o enti ed imprese di altra natura svolgano attività di […] sistemazione e manutenzione idraulico-forestale» (art. 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 13 giugno 1991 ‒ Settori: Agroindustriale ‒ Idraulico-forestale e idraulico-agraria) è stata così affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto agroindustriale, idraulico- forestale e idraulico-agrario, nonché alle integrazioni demandate alla relativa contrattazione collettiva regionale. Tale assetto si è conservato anche all’indomani della privatizzazione del lavoro pubblico e all’entrata in vigore del d.lgs. n. 165 del 2001, che, tuttavia, agli artt. 40 e seguenti, ha disciplinato la contrattazione collettiva inerente ai vari comparti e aree del lavoro pubblico, dettandone le specifiche procedure e condizioni, anche ai fini della definizione dei medesimi comparti e aree”. La Corte costituzionale ha quindi ricordato come questa Corte, in linea conle suddette indicazioni normative , ha ritenuto, in relazione alle vicende di alcuni operai idraulico-forestali transitati dall’AFOR ad [OSCURATO:PERSONA] (ente strumentale della Regione, subentrato all’ AFOR), che, una volta venuta a regime la normativa sul pubblico impiego privatizzato, ai medesiminon si sarebbero più potuti applicare i contratti di lavoro di diritto comune, ma solo «la specifica contrattazione collettiva pubblica del comparto di appartenenza» (Cass., n. 10973 del 2015), ed ha affermato, con riguardo alla medesima categoria di dipendenti di enti strumentali di altre regioni, che «l’applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico contrattualizzato» (Cass., ordinanza 18 febbraio 2025, n. 4236; Cass. ordinanza 5 settembre 2024, n. 23894). 4. Alla luce della normativa di settore e della giurisprudenziale di legittimità intervenuta in materia, come peraltro ben si evince dalle suddette pronunce, dunque, considerato che il ricorso introduttivo è stato depositato il 14 settembre 2018, come affermato nella sentenza d’appello e dagli stessi ricorrenti, al rapporto di lavoro dei ricorrenti si applica ratione temporis la contrattazione collettiva degli addetti alle sistemazioni idraulico-forestali, dovendosi concludere l’iter del passaggio di Forestas al CCRL (Contratto collettivo regionale del perdonale della regione Sardegna e dei suoi Enti strumentali)secondo le regole previste dalla legge regionale n. 31 del 1998, richiamata dalla legge regionale n. 43 del 2018 che ha modificato la legge regionale n. 8 del 2016 (modificando, come si è detto, in particolare l’art. 48 , e introducendo l’art. 48 - bis , con la previsione “Nel rispetto di quanto disposto dal comma 6 dell’articolo 48 i dipendenti dell’Agenzia in servizio,assunti a tempo indeterminato, sono inseriti nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale dalla data di adozione di una compiuta disciplina contrattuale coerente con le attività e con le tipologie lavorative del personale medesimo e, dalla medesima data, ad essi si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31”). È dunque conforme a tali principi la sentenza impugnata, che ha ritenuto inapplicabile il CCRL ai rapporti di lavoro dei ricorrenti, dipendenti dell’Agenzia Forestas nel periodo per cui è causa (anteriore alla creazione di un unico comparto)e non ha accolto le domande relative all’accertamento della nullità del CCNL di diritto privato. 5. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata rispetto ai motivi precedenti, il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, della legge regionale Sardegna n. 24/1999, come sostituito dall’art. 6 della legge regionale Sardegna n. 12/2002, nonché dell’art. 48, comma 2, della legge regionale n. 8/2016, come modificato dalla legge regionale Sardegna n. 43/2018 e dalla legge regionale Sardegna n. 6/2019; dell’art. 43 del d.lgs. n. 165/2001 e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, dei CIRL 2004/2007 e 2008/2010, dell’art. 117, comma 1, lettera l) Cost., dell’art. 3, comma 1, dello Statuto della Regione Sardegna, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. Ripropone la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lett. a) dello Statuto della Regione Sardegna, dell’art. 48, comma 2, della legge regionale n. 8/2016 nella versione antecedente alla riforma di cui alla legge regionale Sardegna n. 43/2018, e del medesimo articolo come formulato a seguito delle modifiche introdotte dalle leggi regionali Sardegna n. 43/2018 e n. 6/2019, rispetto all’art. 117, comma 1, lettera l) Cost.6. La censura è inammissibile. Le questioni non superano il vaglio di rilevanza e di non manifesta infondatezza, in ragione di quanto già affermato dalla sentenza n. 153/2021 della Corte costituzionale, che ha esaminato sia l’art. 3, comma 1, lettera a) dello Statuto di autonomia, sia la disciplina inerente alla transizione del personale dell’Agenzia Forestas al comparto unico della contrattazione regionale. Riguardo al primo profilo il Giudice delle Leggi ha evidenziato che “ La disciplina del trattamento economico e giuridico, anche con riguardo al pubblico impiego regionale, è riconducibile alla materia «ordinamento civile», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (…). È dunque precluso alle Regioni adottare una normativa che incida su un rapporto di lavoro già sorto e, nel regolarne il trattamento giuridico ed economico, si sostituisca alla contrattazione collettiva, fonte imprescindibile di disciplina (…). Con riferimento alle Regioni a Statuto speciale, la Corte costituzionale ha poi indicatodi tener conto delle competenze statutarie. Con particolare riguardo alla Regione autonoma Sardegna, ha posto in evidenza che occorre considerare «la competenza legislativa primaria in tema di “stato giuridico ed economico del personale” di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) dello Statuto di autonomia, che comunque, per espressa previsione statutaria, deve essere esercitata nel “rispetto (…) delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica”. In proposito (come già posto in rilievo dalle sentenze della Corte costituzionale n. 257 del 2016 e n. 211 del 2014), con riguardo al trattamento economico, l’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001,stabilisce che l’attribuzione di tali trattamenti può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi, mentre l’art. 45 dello stesso decreto ribadisce che il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi (sentenza n. 154 del 2019, punto 2 del Considerato in diritto). Tale disciplinacostituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica e detta principi che si configurano come tipici limiti di diritto privato, fondati sull’esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti tra privati, e pertanto siimpongono anche alle Regioni a Statuto speciale, come afferma la Corte costituzionale. 7. Il ricorso va pertanto rigettato. 8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 9. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; dà atto della sussistenza dell’obbligo per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.
Decreto Cassazione n. 02761/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris