Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 38491/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 7/06/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Velletri, in data 19/03/2013, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA])[OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen..

Proponeva ricorso il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 648, secondo comma, e 62 numero 4) cod. pen..

Le ragioni del ricorso venivano ribadite con memoria.

Il ricorso è inammissibile in quanto reitera, peraltro genericamente ) le doglianze avanzate con la prima impugnazione, di fatto invocando una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

Invero, a fronte di una motivazione ampia e logicamente corretta sul mancato riconoscimento delle attenuanti invocate in ragione della non tenuità del danno patrimoniale per il valore intrinseco ed estrinseco del ciclomotore ricettato (v. pag. 5 della sentenza impugnata), il ricorrente insiste sul punto, senza indicare alcuna ragione di diritto né alcun elemento di fatto alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 14/06/2022 Il Consigliere Estensore ccbione i5 [OSCURATO:PERSONA] POSITATA sidente IN C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 7/06/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Velletri, in data 19/03/2013, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA])[OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.. Proponeva ricorso il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 648, secondo comma, e 62 numero 4) cod. pen.. Le ragioni del ricorso venivano ribadite con memoria. Il ricorso è inammissibile in quanto reitera, peraltro genericamente ) le doglianze avanzate con la prima impugnazione, di fatto invocando una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Invero, a fronte di una motivazione ampia e logicamente corretta sul mancato riconoscimento delle attenuanti invocate in ragione della non tenuità del danno patrimoniale per il valore intrinseco ed estrinseco del ciclomotore ricettato (v. pag. 5 della sentenza impugnata), il ricorrente insiste sul punto, senza indicare alcuna ragione di diritto né alcun elemento di fatto alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 14/06/2022 Il Consigliere Estensore ccbione i5 [OSCURATO:PERSONA] POSITATA sidente IN C
Sentenza Cassazione n. 38491/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris