CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 03274/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] Salvatore era stato condannato per un tentativo di furto pluriaggravato (posto in essere il 15/2/2012, mediante compimento di atti idonei, diretti in modo non equivoco a impossessarsi dello stereo dell'autovettura di ESPOSITO Raffaele, consistiti nell'introdursi nell'abitacolo del mezzo, strappando con violenza l'apparecchio dall'alloggiamento), non riuscendo nell'intento per il sopraggiungere della persona offesa, con le aggravanti della violenza sulle cose, della loro esposizione per necessità alla pubblica fede e con la recidiva reiterata e specifica. 2. Il difensore ha interposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, previa esclusione della recidiva, rispetto alla quale rileva il difetto di motivazione. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Olga MIGNOLO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In via preliminare, va osservato quanto segue in ordine alla procedibilità del reato di cui alla della imputazione. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, che ha modificato l'art. 624, c. 3, cod. pen., il reato è oggi procedibile a querela di parte. L'art. 85 del citato decreto (come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto- legge 31 ottobre 2022, n. 162), nel dettare disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità ha stabilito che «Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato». Nel caso di specie, tuttavia, non v'è necessità di attendere che decorrano tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (30 dicembre 2022). Trova, infatti, applicazione il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36. La disciplina transitoria prevedeva, in quel caso (art. 12 c. 2, d.lgs. n. 36/18), che dovesse essere dato avviso alla persona offesa della possibilità di proporre querela e il Supremo collegio ritenne che questo avviso non dovesse esser dato, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, nei casi di inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). Fu rilevato in quel caso, facendo ampio riferimento ai principi affermati in altre decisioni del supremo collegio (in particolare, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci) che l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che presuppone il pieno esercizio della giurisdizione. Non riveste, cioè, per quanto qui d'interesse, valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione. Tale argomentare è pertinente con il caso in esame. Esso consente, infatti, di escludere che il procedimento sia "pendente" in presenza di un ricorso inammissibile. Come sottolineato anche dalla sentenza Ricci, tale affermazione non è in contrasto con i diritti fondamentali sul giusto processo garantiti dalla CEDU. È onere della parte interessata, infatti, attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice e non vengono perciò in considerazione l'equità o la razionalità del processo. La sopravvenienza della procedibilità a querela, peraltro, ha valore ben diverso dalla abolitio criminis e la giurisprudenza ha costantemente escluso che il giudice dell'esecuzione possa revocare la condanna rilevando la mancata integrazione del presupposto di procedibilità. Come opportunamente rilevato dalla sentenza Salatino, inoltre, la mancanza della condizione di procedibilità viene comunemente trattata nel giudizio di legittimità come una questione di fatto, soggetta alle regole della autosufficienza del ricorso (sez. 6, n. 44774 del 8/10/2015, Raggi, Rv. 265343) e ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione (sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S., Rv. 248568), sicché non può dirsi che la declaratoria di inammissibilità del ricorso sia destinata ad essere messa in crisi da una ipotetica, incondizionata necessità di verifica dello stato della condizione di procedibilità come richiesta dalla normativa subentrata (Sez. U. Salatino, cit., Rv. 273551, a pag. 16 della motivazione). Nel caso di specie, dunque, il mutato regime di procedibilità non ha rilevanza e non preclude l'immediata declaratoria d'inammissibilità del ricorso. 3. Ciò premesso, il giudice di primo grado ha operato il giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali in termini di equivalenza con le riconosciute attenuanti generiche, senza escludere la recidiva contestata. Il ricorrente, con l'atto d'appello non ha censurato la mancanza di motivazione in ordine alla recidiva, contestata e non esclusa, ma si è limitato a invocare un più favorevole giudizio di comparazione. Pertanto, la relativa doglianza non è deducibile con il ricorso per cassazione (sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316, in cui si precisato che tale principio è correlato alla necessità di evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello; n. 13826 del 17/2/2017, Bolognese, Rv. 269745, proprio in fattispecie relativa ad omessa motivazione da parte della Corte di appello sulla recidiva ritenuta dal giudice di primo grado, non contestata con i motivi di appello; sez. 3, n. 35494 del 17/6/2021, Razza uti, Rv. 281852). 4. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragione di esonero in relazione alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 11 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] I e = DEPOSITATOCAb CELLERIA --slaT E r. • e") .• 0- 1 ti',,, - oggi, i