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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07564/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla sentenza di appello che, a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte, ha condannato Ndu alla pena di euro venti di multa a titolo di continuazione per la contravvenzione di cui all'art. 4 I.n. 110 del 1975 - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti sono espressi in modo generico e senza confrontarsi con le argomentazioni dei Giudici di merito, non risultando dunque idonei a introdurre nel giudizio di legittimità una critica ragionata alla motivazione della Corte di appello e non permettendo al Giudice di legittimità di percepire con esattezza l'oggetto delle censure.

Rilevato che la Corte territoriale, preso atto del giudicato parziale relativo alla qualificazione della fattispecie di ricettazione nell'ipotesi di particolare tenuità di cui al comma 4 dell'art. 648 cod. pen. e alla determinazione della pena base per essa inflitta (mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 100,00 di multa), ha operato per la continuazione con il reato di cui all'art. 4 I.n. 110 del 1975 un aumento di pena, limitato alla sola pecuniaria e pari a venti euro di multa, con pena finale di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 120,00 di multa.

Trattamento sanzionatorio che risulta più favorevole sia della condanna in primo grado (mesi quattro di reclusione ed euro 120 di multa) che di quella operata dalla prima sentenza di appello (che, sciolta di ufficio la continuazione tra i due reati, aveva irrogato per la ricettazione la pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 100,00 di multa e la pena di 800,00 euro di ammenda per la contravvenzione).

Pertanto, non è ravvisabile alcuna violazione della statuizione di annullamento con rinvio, che ha avuto ad oggetto il capo della prima sentenza di appello che aveva, illegittimamente, risolto il vincolo della continuazione riconosciuto in primo grado in assenza di devoluzione sul punto, violando quindi prima ancora che il divieto di reformatio in peius i limiti del principio devolutivo scolpiti al comma 1 dell'art. 597 del codice di rito.

Rilevato, altresì, che priva di fondamento risulta la censura mossa dal ricorrente alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione (che la sentenza di annullamento con rinvio aveva richiesto di individuare "in termini compatibili con la frazione di aumento già presumibilmente calcolata in primo grado per tale reato satellite"): invero, rispetto alla pena a tale titolo determinata dalla sentenza impugnata (20 euro di multa), quella di primo grado aveva irrogato /17 per la indicata contravvenzione una pena, detentiva, individuabile in mesi uno e giorni venti di reclusione; Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla sentenza di appello che, a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte, ha condannato Ndu alla pena di euro venti di multa a titolo di continuazione per la contravvenzione di cui all'art. 4 I.n. 110 del 1975 - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti sono espressi in modo generico e senza confrontarsi con le argomentazioni dei Giudici di merito, non risultando dunque idonei a introdurre nel giudizio di legittimità una critica ragionata alla motivazione della Corte di appello e non permettendo al Giudice di legittimità di percepire con esattezza l'oggetto delle censure. Rilevato che la Corte territoriale, preso atto del giudicato parziale relativo alla qualificazione della fattispecie di ricettazione nell'ipotesi di particolare tenuità di cui al comma 4 dell'art. 648 cod. pen. e alla determinazione della pena base per essa inflitta (mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 100,00 di multa), ha operato per la continuazione con il reato di cui all'art. 4 I.n. 110 del 1975 un aumento di pena, limitato alla sola pecuniaria e pari a venti euro di multa, con pena finale di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 120,00 di multa. Trattamento sanzionatorio che risulta più favorevole sia della condanna in primo grado (mesi quattro di reclusione ed euro 120 di multa) che di quella operata dalla prima sentenza di appello (che, sciolta di ufficio la continuazione tra i due reati, aveva irrogato per la ricettazione la pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 100,00 di multa e la pena di 800,00 euro di ammenda per la contravvenzione). Pertanto, non è ravvisabile alcuna violazione della statuizione di annullamento con rinvio, che ha avuto ad oggetto il capo della prima sentenza di appello che aveva, illegittimamente, risolto il vincolo della continuazione riconosciuto in primo grado in assenza di devoluzione sul punto, violando quindi prima ancora che il divieto di reformatio in peius i limiti del principio devolutivo scolpiti al comma 1 dell'art. 597 del codice di rito. Rilevato, altresì, che priva di fondamento risulta la censura mossa dal ricorrente alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione (che la sentenza di annullamento con rinvio aveva richiesto di individuare "in termini compatibili con la frazione di aumento già presumibilmente calcolata in primo grado per tale reato satellite"): invero, rispetto alla pena a tale titolo determinata dalla sentenza impugnata (20 euro di multa), quella di primo grado aveva irrogato /17 per la indicata contravvenzione una pena, detentiva, individuabile in mesi uno e giorni venti di reclusione; Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
Sentenza Cassazione n. 07564/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris