CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 19862/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
APARAZZO,[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 484/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 20/02/2023 R.G.N. 2720/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 27/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9416/2023Numero sezionale 2637/2026Numero di raccolta generale 19862/2026Data pubblicazione 15/06/20261. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] convennein giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. richiedendo «l’accertamentodella natura subordinata del rapporto intercorso tra il mese diaprile 2014 ed il mese di giugno 2016 con qualifica di dirigenteai sensi del [OSCURATO:PERSONA] per i [OSCURATO:PERSONA] o, insubordine, con qualifica di [OSCURATO:PERSONA] per idipendenti di aziende del terziario, della distribuzione e deiservizi nonché, per l’effetto, la condanna della societàresistente al pagamento delle differenze retributive che, nelcaso di qualifica dirigenziale, venivano quantificate nella misuradi € 122.000, mentre nel caso di riconoscimento della qualificadi quadro nella misura di € 81.750,24».2. Il Tribunale adito, instaurato il contraddittorio ed espletataistruttoria, dichiarava che fra le parti era intercorso un rapportodi lavoro subordinato dal giugno 2014 a giugno 2016, condiritto del ricorrente all’inquadramento come Quadro secondoil CCNL del terziario, condannando la società convenuta apagare al ricorrente la complessiva somma di euro 75.353,81,oltre accessori e due terzi delle spese di lite.3. Interposto gravame dalla società soccombente, la Corte diAppello di Roma, con la sentenza impugnata, in riforma dellapronuncia di primo grado, ha rigettato le domande avanzatedal [OSCURATO:PERSONA] in primo grado.In estrema sintesi, all’esito della analisi del compendioistruttorio, ha ritenuto che «Il quadro probatoriocomplessivamente così ricostruito si connota per l’evidenteassenza di qualunque elemento, anche solo indiziario, cheNumero registro generale 9416/2023permetta di ravvisare l’asserita natura subordinata del rapportoN umero sezionale 2637/2026Numero di raccolta generale 19862/2026di lavoro intercorso fra le parti». Data pubblicazione 15/06/20264. La Corte ha altresì respinto l’eccezione di giudicato interno,sollevata dall’appellato, secondo cui «era mancatal’impugnazione di quella parte della sentenza in cui il Tribunaleha affermato che, trattandosi di una collaborazione coordinatae continuativa, ratione temporis avrebbe dovuto avere la formadi un contratto di lavoro a progetto, stante l’importo previstocome compenso (che superava il limite dei 5.000,00 annuiprevisto per le collaborazioni occasionali) e considerata ladisciplina recata dal d.lgs. n. 276/2003, in particolare l’art. 69,co. 1».La Corte ha argomentato: «Sia in primo grado, sia nei varimotivi di appello, la società ha sempre contestato che ilManiscalco fosse soggetto a qualunque forma dicoordinamento. Dunque, CSO ha sostenuto che non si trattassedi una collaborazione continuativa, bensì di un contratto dilavoro autonomo, esplicatosi in una forma di consulenza.L’appellante, dunque, ha contestato proprio il presuppostofattuale del ragionamento condotto dal Tribunale sul pianogiuridico e tanto basta a far ritenere investita dal gravameanche quella parte della decisione che – sul presupposto chequella intercorsa fra le parti fosse una collaborazionecoordinata e continuativa – ha richiamato la disciplina del d.lgs.n. 276/2003 sul lavoro a progetto. In conclusione, può ben dirsiche non fosse necessario alcun progetto, vista l’assenza di unacollaborazione coordinata e continuativa a causa dellamancanza di continuità e di qualunque coordinamento, salvoquello naturalmente richiesto di volta in volta dal cliente di unprofessionista della consulenza in materia di selezione delpersonale, come era il [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, venuto menoNumero registro generale 9416/2023il presupposto in fatto (ossia la collaborazione coordinata eN umero sezionale 2637/2026Numero di raccolta generale 19862/2026continuativa), viene logicamente meno pure la riconducibilitàDa ta pubblicazione 15/06/2026della fattispecie alla disciplina, anche sanzionatoria, dettata dald.lgs. n. 276/2003 per le collaborazioni che (ratione temporis)non rivestano la forma del rapporto di lavoro a progetto».5. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso ilsoccombente con tre motivi; ha resistito con controricorsol’intimata società.La sola controricorrente ha depositato memoria.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo – che, come i seguenti, può essere espostosecondo la sintesi offerta da parte ricorrente – denuncia: « Inrelazione all’art. 360, comma 1°, n. 3 e n. 4 c.p.c., violazionedell’art. 112 c.p.c., vizio di ultrapetizione in quanto la societàappellante non ha impugnato in appello quella parte dellasentenza in cui il Tribunale ha affermato che, trattandosi di unacollaborazione coordinata e continuativa, ratione temporisavrebbe dovuto avere la forma di un contratto di lavoro aprogetto, stante l’importo previsto come compenso (chesuperava il limite dei 5.000,00 annui previsto per lecollaborazioni occasionali) e considerata la disciplina recata dald.lgs. n. 276/2003, in particolare l’art. 69, co. 1».La censura non può trovare accoglimento.Costantemente è affermato il principio secondo cui il giudizio diappello, pur limitato all'esame delle sole questioni oggetto dispecifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenzadi primo grado che siano, anche implicitamente, connessi aNumero registro generale 9416/2023quelli censurati, sicché non viola il principio del «tantumN umero sezionale 2637/2026Numero di raccolta generale 19862/2026devolutum quantum appellatum» il giudice di secondo gradoDa ta pubblicazione 15/06/2026che esamini questioni in rapporto di diretta connessione conquelle comprese nel thema decidendum del giudizio (tra altre:Cass. n. 8604/2017; Cass. n. 1377/2016; Cass. n. 443/2011).Nel caso di specie, l’impugnazione della società era rivolta allariforma integrale della sentenza di primo grado che avevaaccertato l’esistenza di una subordinazione dal 2014 al 2016,con diritto all’inquadramento come quadro, per cui al giudicedel gravame era sicuramente devoluta l’intera questione deipresupposti di fatto e di diritto che avevano condotto allacondanna al pagamento di differenze retributive.Né può sostenersi – come pretende parte ricorrente – che sulfatto dell’esistenza di una collaborazione coordinata econtinuativa si fosse formato un giudicato interno, atteso chenon è suscettibile di passare in giudicato qualunque asserzionecontenuta nella motivazione d'una sentenza, riferendosi l'art.329 cpv. c.p.c. soltanto alla sequenza logica «fatto - norma -effetto giuridico» attraverso la quale si afferma l'esistenza d'unfatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi undato effetto giuridico (cfr. Cass. n. 14670/2015; Cass. n.4572/2013; Cass. n. 16583/2012; Cass. n. 16808/2011; Cass.n. 27196/2006; Cass. n. 10832/1998; Cass. n. 6769/1998).Ogni altro aspetto attiene all’interpretazione dell’atto diappello, di competenza del giudice del merito, né può dirsiviolato l’art. 112 c.p.c. in mancanza di attribuzione (onegazione) di un bene della vita diverso da quello oggettodell’originario contendere.2. Il secondo motivo denuncia: «In relazione all’art. 360,comma 1°, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art.434 c.p.c., palese inammissibilità dell’appello per carenzaN udmeerio registro generale 9416/2023Numero sezionale 2637/2026presupposti di cui al 434 c.p.c. in quanto le motivazNioumneir o ddi ir accolta generale 19862/2026appello afferivano argomenti non direttamente connessi con laDa ta pubblicazione 15/06/2026decisione resa in prime cure o che non avevano condotto ilTribunale ad assumere la decisione impugnata».Il motivo, oltre i profili di inammissibilità derivanti dal nonriportare i contenuti dell’atto di appello di cui si lamenta ildifetto di specificità (per tutte v. Cass. n. 183/2025, con lagiurisprudenza citata in motivazione), è comunque darespingere.Una volta accertato che la Corte territoriale ha giudicato nelmerito del gravame sulla base di quanto devoluto, chiaramentela stessa Corte ha inteso superare il vaglio di ammissibilitàdell’appello, in coerenza con l’insegnamento delle Sezioni uniten. 27199/2017 le quali hanno considerato, in relazione agli artt.342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012,conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, come, ai fini delrispetto di tali disposizioni, non «occorra l’utilizzo di particolariforme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo didecisione da contrapporre a quella di primo grado», risultandosufficiente che l’impugnazione contenga «una chiaraindividuazione delle questioni e dei punti contestati dellasentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze».3. Il terzo mezzo denuncia: «In relazione all’art. 360, comma1°, n. 3 c.p.c. e n. 5 c.p.c., violazione o falsa applicazione degliartt. 61, 62 e 69 D.Lgs. n. 276/2003, mancato esame deipresupposti e dei requisiti ai fini dell’applicabilità dell’art. 61D.Lgs. 276/2003 per non avere la Corte di Appello ritenutoapplicabili alla fattispecie in esame le norme anzidette e pernon aver esaminato un punto decisivo della controversia ossiala sussistenza dei requisiti della continuità e Nudmeerlo registro generale 9416/2023Numero sezionale 2637/2026coordinamento». Numero di raccolta generale 19862/2026Il motivo risulta inammissibile per entrambi i profili sollevati. Data pubblicazione 15/06/2026Innanzitutto, viene dedotto il vizio di cui al n. 3 dell’art. 360c.p.c. al di fuori dei limiti consentiti.Come noto, infatti, il vizio di violazione o falsa applicazione dinorma di diritto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, inrelazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicataquando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non sidoveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioèapplicata a fattispecie non esattamente comprensibile nellanorma (tra le molteplici, Cass. n. 26307/2014; Cass. n.22348/2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsaapplicazione di una norma di diritto presuppone la mediazionedi una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella cheè stata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove sicritichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultantedalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operativitàdell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e la censura è attrattainevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente exart. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempoper tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancoraoggetto di contestazione tra le parti.Nella specie parte ricorrente, lungi dall’individuare l’errore didiritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, nella sostanzaviene a contestare la valutazione della stessa in ordine almateriale istruttorio acquisito.Tuttavia, l'allegazione di un'erronea ricognizione dellafattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esternaall'esatta interpretazione della norma, quindi al vizio di cuiall’art. 360 n. 3 c.p.c., e inerisce alla tipica valutazioneN udmeerlo registro generale 9416/2023Numero sezionale 2637/2026giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v.N uCmaeros sdi. r accolta generale 19862/2026n. 35922/2023; Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 640/2019; CassD.a ta pubblicazione 15/06/2026n. 10320/2018; Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 195/2016).Inoltre, si evoca il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. senzal’osservanza delle indicazioni fornite dalle Sezioni unite con ledecisioni nn. 8053 e 8054/2014 e rispetto a circostanze – inparticolare il coordinamento – di cui non è state affatto omessol’esame dalla Corte territoriale ma, piuttosto, sono stateapprezzate diversamente rispetto a quanto auspicatodall’istante.Infine, il Collegio non ravvisa l’eccepita apparenzamotivazionale della sentenza gravata.Le Sezioni unite appena richiamate hanno ritenuto chel’anomalia motivazionale, implicante una violazione di leggecostituzionalmente rilevante, integri un error in procedendo checomporta la nullità della sentenza solo nel caso di «mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», di«motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili», di «motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile». Si è ulteriormente precisatoche di «motivazione apparente» o di «motivazione perplessa eincomprensibile» può parlarsi laddove essa non renda«percepibili le ragioni della decisione, perché consiste diargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iterlogico seguito per la formazione del convincimento, di talchéessa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sullalogicità del ragionamento del giudice» (Cass., Sez. Un., n.22232/2016).il che non ricorre nella specie in quanto è certamentepercepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corteterritoriale per accogliere il gravame della società e noNnum eèro registro generale 9416/2023Numero sezionale 2637/2026sufficiente a determinare il vizio radicale della nullitàN umdeerol ldai r accolta generale 19862/2026sentenza né una eventuale insufficienza della motivazione, néD,a ta pubblicazione 15/06/2026tanto meno, la circostanza che la medesima non soddisfi leaspettative di chi è rimasto soccombente.4. In conclusione, il ricorso deve essere nel suo complessorespinto, con spese che seguono la soccombenza liquidatecome da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese liquidate in euro 5.500,00, oltre euro 200 peresborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generalinella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dàversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 27 maggio2026.La PresidenteDott.ssa Margherita LeoneNumero registro generale 9416/2023Numero sezionale 2637/2026Numero di raccolta generale 19862/2026Data pubblicazione 15/06/2026Numero registro generale 9416/2023Numero sezionale 2637/2026Numero di raccolta generale 19862/2026Data pubblicazione 15/06/2026