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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 39597/2021

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a Seguente ORDINANZA Sul ricorso 19602-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] VII 396, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 320 D/4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] G. Iannarelli; -controrícorrente - avverso la sentenza N. 548/2016 della Corte d'appello di Bari, depositata il 04/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -[OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Bari che ha dichiarato inammissibile il di lui gravame avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Foggia-Sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA]; -egli aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto e notificatogli dal sig.[OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di euro 1.858,94, oltre interessi e spese, dovuta a titolo di quota parte della metà delle spese processuali liquidate nella sentenza della Corte d'appello di Bari n.69/1999 e poste a carico degli appellanti fra cui il Monteleone e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto in corso di causa; -il tribunale, per quanto ancora di interesse, aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo fondata sull'incompetenza per valore del tribunale a favore del giudice di pace nonchè sull'infondatezza della pretesa creditoria; -impugnata la decisione di prime cure, la corte barese ha ritenuto inammissibili i motivi del gravame osservando che con essi l'appellante si era limitato a riproporre le deduzione e le ragioni svolte in prime cure; -ha, inoltre, motivato la correttezza della decisione sull'eccezione di incompetenza per valore e ha evidenziato l'incontrovertibile qualità di erede dell'originario appellante [OSCURATO:PERSONA] in capo a [OSCURATO:PERSONA], così come la fondatezza dell'azione di regresso esercitata da quest'ultimo nei confronti del Monteleone; Ric. 2016 n. 19602 sez. 52 - ud. 15-07-2021 -2- -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; -entrambe la parti hanno depositato memorie ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.; considerato che: -con il primo motivo si censura la statuizione di inammissibilità dell'appello ed il mezzo è articolato, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 , n,.4 e n.5 cod. proc. civ., come violazione e falsa applicazione di legge, nullità della sentenza per violazione di norma processuale, in relazione agli articoli 112,132 e 342 cod. proc. civ., art. 118 disp att. cod. proc. civ., arti 111 comma 6 Cost.; -con il secondo motivo si censura la decisione adottata dalla corte territoriale relativamente al rigetto dell'eccezione di incompetenza per valore dell'adito tribunale in favore del giudice di pace ed articolata, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 e n.5, cod. proc. civ., come violazione e falsa applicazione di legge, in relazione agli art.10,14,112 e 132 cod. proc. civ., art.111, comma 6 Cost .; -con il terzo motivo si censura la decisione della corte territoriale sulla ritenuta qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] assunta da [OSCURATO:PERSONA] ed articolata, con riferimento all'art. 360, comma 1, n.3, n.4 e n.5, cod. proc. civ., come violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115 cod. proc. civ., art. 111 comma 6 Cost.; -con il quarto motivo si censura la statuizione sulla fondatezza della natura solidale del debito e dell'azione di regresso intrapresa da [OSCURATO:PERSONA], articolata con riferimento all'art. 360, comma 1, n.3, n.4 e n.5, cod. proc. civ., come violazione e falsa applicazione degli articoli Ric. 2016 n. 19602 sez. 52 - ud. 15-07-2021 -3- 752,754,1292,1295 e art. 1314 cod. civ., articoli 110 e 115 cod. proc. civ,. ed art. 111, comma 6 Cost. nonchè omessa motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ. ; -il primo motivo è inammissibile; -il ricorrente censura la statuizione di inammissibilità cui la corte territoriale è pervenuta sul rilievo che l'appello si è limitato a riproporre le deduzioni e le ragioni svolte in prime cure, senza indicare i concreti motivi per cui era richiesto il riesame delle specifiche statuizioni del tribunale, statuizioni che vengono richiamate nella stessa sentenza d'appello a mera conferma della puntualità delle risposte date dal primo giudice all'opposizione proposta dal Monteleone e senza che ciò possa giustificare l'interesse della parte ad una loro autonoma impugnazione (cfr. Cass. Sez.

Un. 3840/2007); -ebbenei a fronte di tale puntuale ratio decidendi, nemmeno con il ricorso in esame si è specificato quali erano le critiche mosse con il gravame e in tesi erroneamente dichiarate inammissibili dalla corte d'appello sicchè la declaratoria di inammissibilità della censura appare inevitabile; -l'inammissibilità della censura relativa alla pronuncia di inammissibilità dell'appello comporta r1Jegli altri tre motivi di ricorso, attinenti al merito della decisione di rigetto dell'opposizione; -infatti, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale il giudice si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, ove lo stesso abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione Ric. 2016 n. 19602 sez. 52 - ud. 15-07-2021 -4- pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata (cfr. Cass. Sez.

Un.3840/2007); -in ragione dell'inammissibilità del ricorso e in applicazione della soccombenza il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e dichiara il ricorrente tenuto a rifondere le spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in euro 1800,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, il 15 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Seguente ORDINANZA Sul ricorso 19602-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] VII 396, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 320 D/4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] G. Iannarelli; -controrícorrente - avverso la sentenza N. 548/2016 della Corte d'appello di Bari, depositata il 04/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -[OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Bari che ha dichiarato inammissibile il di lui gravame avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Foggia-Sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA]; -egli aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto e notificatogli dal sig.[OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di euro 1.858,94, oltre interessi e spese, dovuta a titolo di quota parte della metà delle spese processuali liquidate nella sentenza della Corte d'appello di Bari n.69/1999 e poste a carico degli appellanti fra cui il Monteleone e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto in corso di causa; -il tribunale, per quanto ancora di interesse, aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo fondata sull'incompetenza per valore del tribunale a favore del giudice di pace nonchè sull'infondatezza della pretesa creditoria; -impugnata la decisione di prime cure, la corte barese ha ritenuto inammissibili i motivi del gravame osservando che con essi l'appellante si era limitato a riproporre le deduzione e le ragioni svolte in prime cure; -ha, inoltre, motivato la correttezza della decisione sull'eccezione di incompetenza per valore e ha evidenziato l'incontrovertibile qualità di erede dell'originario appellante [OSCURATO:PERSONA] in capo a [OSCURATO:PERSONA], così come la fondatezza dell'azione di regresso esercitata da quest'ultimo nei confronti del Monteleone; Ric. 2016 n. 19602 sez. 52 - ud. 15-07-2021 -2- -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; -entrambe la parti hanno depositato memorie ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.; considerato che: -con il primo motivo si censura la statuizione di inammissibilità dell'appello ed il mezzo è articolato, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 , n,.4 e n.5 cod. proc. civ., come violazione e falsa applicazione di legge, nullità della sentenza per violazione di norma processuale, in relazione agli articoli 112,132 e 342 cod. proc. civ., art. 118 disp att. cod. proc. civ., arti 111 comma 6 Cost.; -con il secondo motivo si censura la decisione adottata dalla corte territoriale relativamente al rigetto dell'eccezione di incompetenza per valore dell'adito tribunale in favore del giudice di pace ed articolata, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 e n.5, cod. proc. civ., come violazione e falsa applicazione di legge, in relazione agli art.10,14,112 e 132 cod. proc. civ., art.111, comma 6 Cost .; -con il terzo motivo si censura la decisione della corte territoriale sulla ritenuta qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] assunta da [OSCURATO:PERSONA] ed articolata, con riferimento all'art. 360, comma 1, n.3, n.4 e n.5, cod. proc. civ., come violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115 cod. proc. civ., art. 111 comma 6 Cost.; -con il quarto motivo si censura la statuizione sulla fondatezza della natura solidale del debito e dell'azione di regresso intrapresa da [OSCURATO:PERSONA], articolata con riferimento all'art. 360, comma 1, n.3, n.4 e n.5, cod. proc. civ., come violazione e falsa applicazione degli articoli Ric. 2016 n. 19602 sez. 52 - ud. 15-07-2021 -3- 752,754,1292,1295 e art. 1314 cod. civ., articoli 110 e 115 cod. proc. civ,. ed art. 111, comma 6 Cost. nonchè omessa motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ. ; -il primo motivo è inammissibile; -il ricorrente censura la statuizione di inammissibilità cui la corte territoriale è pervenuta sul rilievo che l'appello si è limitato a riproporre le deduzioni e le ragioni svolte in prime cure, senza indicare i concreti motivi per cui era richiesto il riesame delle specifiche statuizioni del tribunale, statuizioni che vengono richiamate nella stessa sentenza d'appello a mera conferma della puntualità delle risposte date dal primo giudice all'opposizione proposta dal Monteleone e senza che ciò possa giustificare l'interesse della parte ad una loro autonoma impugnazione (cfr. Cass. Sez. Un. 3840/2007); -ebbenei a fronte di tale puntuale ratio decidendi, nemmeno con il ricorso in esame si è specificato quali erano le critiche mosse con il gravame e in tesi erroneamente dichiarate inammissibili dalla corte d'appello sicchè la declaratoria di inammissibilità della censura appare inevitabile; -l'inammissibilità della censura relativa alla pronuncia di inammissibilità dell'appello comporta r1Jegli altri tre motivi di ricorso, attinenti al merito della decisione di rigetto dell'opposizione; -infatti, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale il giudice si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, ove lo stesso abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione Ric. 2016 n. 19602 sez. 52 - ud. 15-07-2021 -4- pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata (cfr. Cass. Sez. Un.3840/2007); -in ragione dell'inammissibilità del ricorso e in applicazione della soccombenza il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e dichiara il ricorrente tenuto a rifondere le spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in euro 1800,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, il 15 luglio
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