CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 28260/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZA di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Milano, con provvedimento del 11 febbraio2026, ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta nell’interesse di RamiAdil avverso il decreto di espulsione emesso dal Magistrato di sorveglianza diPavia, ex art. 16 d.lgs. 286/98 (d’ora innanzi, anche TUI).Ciò in quanto detta opposizione è stata proposta oltre il termine di diecigiorni stabilito dall’art. 678 cod. proc. pen.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia, lamentando la violazione dell’art. 16 d.lgs. 286/98.Il difensore di fiducia non aveva mai ricevuto la notifica del decreto diespulsione, di cui aveva avuto notizia solo al momento della notifica da partedella Procura di Como della comunicazione del decreto di espulsione.Il ricorrente sottolinea che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] è difensore di fiducia del detenutoper tutte le posizioni che lo riguardano; le affermazioni contenute nelprovvedimento impugnato sono contraddittorie, poiché quando viene emesso ildecreto di espulsione inaudita altera parte, ben difficilmente il detenuto avrà giànominato un difensore di fiducia che, però, è normativamente previsto, postoche la notifica al difensore di ufficio viene indicata solo come sussidiaria a quellaeffettuata al difensore di fiducia.3.[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendodichiararsi il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Il provvedimento impugnato fonda le proprie ragioni sulla circostanza,incontestata, che nel procedimento di sorveglianza, avente ad oggetto laprocedura di espulsione, ovverossia l’emissione del decreto di espulsione ex art.16 d.lgs. 286/98 da parte del Magistrato di sorveglianza, il condannato nonavesse nominato alcun difensore di fiducia.L’art. 16 comma 6 TUI stabilisce che il Magistrato decide con decretomotivato senza formalità; il decreto è comunicato al pubblico ministero, allostraniero e al suo difensore, i quali, nel termine di dieci giorni, possono proporreopposizione dinanzi al Tribunale di sorveglianza.Se lo straniero non è assistito da un difensore di fiducia, il Magistratoprovvede alla nomina di un difensore di ufficio.Così ha fatto nel caso concreto il Magistrato di sorveglianza di Pavia, inragione del fatto che per quel particolare procedimento di sorveglianza ildetenuto non aveva depositato alcuna nomina fiduciaria.E tale aspetto non è confutato dal ricorrente, che si limita ad affermare diavere sempre rappresentato il detenuto, ma senza affermare di avere avuto unospecifico mandato a difenderlo in questo particolare procedimento.Il modus operandi del Magistrato di sorveglianza che ha notificato il decretodi espulsione al difensore di ufficio, in difetto di una nomina fiduciaria, è correttoe ha fatto esatta applicazione di un principio più volte ribadito da questa Corte,secondo cui nel procedimento di sorveglianza non spiega effetti la nomina deldifensore di fiducia intervenuta nella fase di cognizione, o in quella esecutiva, oin altra e diversa procedura che abbia già interessato il medesimo detenutoinnanzi alla magistratura di sorveglianza (Sez. 1, n. 6765 del 10/12/2025, dep.2026, Xheli, Rv. 289494 – 01).Il precedente citato riguarda appunto una fattispecie relativa ad opposizioneavverso decreto di espulsione dello straniero emesso a titolo di sanzionesostitutiva alla detenzione ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1988,n. 286, nella quale la Corte ha ritenuto che correttamente il provvedimento fossestato notificato al difensore di ufficio nominato ai sensi dell'art. 666, comma 3,cod. proc. pen., pur avendo il detenuto già nominato il difensore di fiducia inprecedenti procedimenti instaurati innanzi al magistrato di sorveglianza per laconcessione di un permesso premio, di una misura alternativa e della liberazioneanticipata.La base logico-giuridica di questo indirizzo poggia sulla considerazione percui l'art. 666, comma 3, cit., applicabile, ai sensi dell'art. 678, comma 1, cod.proc., ai procedimenti del tribunale di sorveglianza, stabilisce che il presidentedel tribunale fissa l'udienza nominando un difensore di ufficio all'interessato chesia privo di un legale di fiducia: e anche nel caso di interesse deve prendersi attoche il ricorrente era privo di un difensore di fiducia, non avendolo mai nominatoper quella specifica procedura e non essendo estensibile ad essa la nominaeffettuata, secondo quanto indicato nel ricorso, per altri procedimenti, del tuttoautonomi sotto il profilo concettuale e funzionale.Il precedente citato dal ricorrente, a sostegno della tesi della nullità di ordinegenerale nel caso di omessa notifica al difensore di fiducia, attiene ad un caso deltutto differente, poiché riguarda una situazione in cui era intervenuta unanomina fiduciaria in data anteriore alle emissione del decreto di espulsione,circostanza qui non verificatasi, poiché, si ribadisce, è circostanza incontestataanche dalla difesa che nel procedimento di sorveglianza avente ad oggetto laemissione del decreto di espulsione il detenuto non aveva nominato il difensoredi fiducia (né soprattutto è documentato il contrario); pertanto del tuttocorrettamente il provvedimento - poi tardivamente opposto -venne notificato aldifensore di ufficio, facendo decorrere da tale momento il termine perl’impugnazione, ampiamente spirato nel momento in cui il difensore di fiducia poiofficiato, depositava l’opposizione al Tribunale di sorveglianza.2. Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]