CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46079/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 213 cod. proc. pen., è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 5 sull'irrilevanza della mancata indicazione da parte del sovraintendente Sundas delle modalità di riconoscimento in quanto operato dai colleghi e risultante da un'annotazione acquisita con il consenso delle parti, fermo restando che il riconoscimento dell'imputato quale autore del reato era stato già corroborato dalla persona offesa nell'immediatezza dei fatti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos