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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04862/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Sostituto procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 13/01/2021 la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta documentale loro attribuiti nella rispettiva veste di amministratore di diritto e di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. e de n [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarate fallite in data 21/05/2009.

2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione affidato ai seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, per avere la Corte territoriale omesso: a) di individuare riscontri alle dichiarazioni del curatore che pure aveva trascurato di rispettare le regole tecniche elaborate dall'ordine professionale di riferimento e dal Presidente della sezione fallimentare di [OSCURATO:PERSONA], quanto alla convocazione del fallito e alla redazione del verbale delle dichiarazioni rese da quest'ultimo; b) di considerare che la documentazione era stata reperita presso un terzo: ciò che alimentava il dubbio che gli imputati godessero dell'autonomia gestionale loro attribuita; c) di prendere atto che «quasi tutti i libri erano aggiornati al 30/06/2008».

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per avere la Corte territoriale omesso di considerare che non risultava dimostrata la mancata tenuta della contabilità da parte degli imputati e la sussistenza del necessario dolo specifico.

Considerato in diritto

1. I due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione e la sovrapposizione delle critiche - non sempre lineari - prospettate nei confronti della sentenza impugnata sono inammissibili per assenza di specificità.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

In particolare, i ricorrenti introducono dubbi sulla attendibilità della ricostruzione del curatore, alludendo al mancato rispetto di regole predisposte dall'ordine di appartenenza e dal Presidente della sezione fallimentare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] senza spiegare in qual modo l'inosservanza lamentata avrebbe inciso sulla portata delle dichiarazioni rese, alla luce del pieno dispiegarsi del diritto di difesa, quale esercitato anche attraverso l'esame dei due imputati.

In altri termini, il significato di quest'ultimo riferimento da parte della sentenza impugnata va colto nella sollecitazione - rimasta inascoltata, attesa la genericità del ricorso - a illustrare quali critiche si intendevano muovere alle carenze contabili rilevate dal curatore (per le cui dichiarazioni senza alcun fondamento normativo i ricorrenti invocano riscontri non richiesti dalla normativa in materia di testimonianza), che hanno condotto alla condanna degli imputati.

In tale prospettiva, il fatto che le scritture siano state rinvenute in circostanze occasionali presso un capannone locato a società riconducibile al soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] si era reso acquirente delle quote delle due società, non dimostra affatto l'estraneità dei Morleo ai fatti se si considerano le seguenti circostanze: a) che le anomalie della cessione al Facco (sulle quali si registra l'assoluto silenzio del ricorso) sono state razionalmente apprezzate come indice del carattere fittizio della stessa, costruita per creare l'apparenza di una discontinuità della gestione sociale, in epoca successiva ai segnali di crisi descritti nella stessa sentenza (il rientro immediato richiesto dall'istituto bancario, l'escussione della fideiussione con decreto ingiuntivo del 18/03/2008, l'ipoteca iscritta su immobili di famiglia); b) che anche le scritture reperite fortunosamente, in occasione di un fatto di sangue, erano aggiornate al 31/03/2008 per il [OSCURATO:SOCIETA]. e al 30/04/2008 per la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; c) che gli artifici contabili rilevati dal curatore (rispetto ai quali in ricorso si rinvengono solo critiche assertive e generiche, salvo riconoscere che non è stato possibile individuare il «magazzino»), in assenza di alterazioni materiali e di un interesse dell'acquirente delle quote a falsificare i dati della gestione dei Morleo, non potevano che essere ascritte a costoro.

Quanto all'elemento soggettivo, la Corte territoriale ha condiviso gli elementi logici che il Tribunale ha tratto dalla falsificazione dei bilanci - i quali pure sono estranei alla nozione di scritture contabili assunta dalla fattispecie incriminatrice che viene in rilievo - sia quanto all'ancoraggio temporale delle condotte (altro profilo trascurato del tutto dal ricorso), sia con riferimento alla finalità di occultare lo stato di criticità delle società per tentare di continuare ad accedere al credito bancario.

In questa prospettiva, la menzione del ricorso alla deposizione del direttore del [OSCURATO:PERSONA] è del tutto generica e non spiega per quale ragione l'istruttoria condotta in epoca che non ci si cura di indicare dimostrerebbe l'illogicità della motivazione dei giudici di merito.2.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 18/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Gerl-d brne CORTE DI CASSAZIONE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Sostituto procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13/01/2021 la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta documentale loro attribuiti nella rispettiva veste di amministratore di diritto e di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. e de n [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarate fallite in data 21/05/2009. 2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione affidato ai seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, per avere la Corte territoriale omesso: a) di individuare riscontri alle dichiarazioni del curatore che pure aveva trascurato di rispettare le regole tecniche elaborate dall'ordine professionale di riferimento e dal Presidente della sezione fallimentare di [OSCURATO:PERSONA], quanto alla convocazione del fallito e alla redazione del verbale delle dichiarazioni rese da quest'ultimo; b) di considerare che la documentazione era stata reperita presso un terzo: ciò che alimentava il dubbio che gli imputati godessero dell'autonomia gestionale loro attribuita; c) di prendere atto che «quasi tutti i libri erano aggiornati al 30/06/2008». 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per avere la Corte territoriale omesso di considerare che non risultava dimostrata la mancata tenuta della contabilità da parte degli imputati e la sussistenza del necessario dolo specifico. Considerato in diritto 1. I due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione e la sovrapposizione delle critiche - non sempre lineari - prospettate nei confronti della sentenza impugnata sono inammissibili per assenza di specificità. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). In particolare, i ricorrenti introducono dubbi sulla attendibilità della ricostruzione del curatore, alludendo al mancato rispetto di regole predisposte dall'ordine di appartenenza e dal Presidente della sezione fallimentare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] senza spiegare in qual modo l'inosservanza lamentata avrebbe inciso sulla portata delle dichiarazioni rese, alla luce del pieno dispiegarsi del diritto di difesa, quale esercitato anche attraverso l'esame dei due imputati. In altri termini, il significato di quest'ultimo riferimento da parte della sentenza impugnata va colto nella sollecitazione - rimasta inascoltata, attesa la genericità del ricorso - a illustrare quali critiche si intendevano muovere alle carenze contabili rilevate dal curatore (per le cui dichiarazioni senza alcun fondamento normativo i ricorrenti invocano riscontri non richiesti dalla normativa in materia di testimonianza), che hanno condotto alla condanna degli imputati. In tale prospettiva, il fatto che le scritture siano state rinvenute in circostanze occasionali presso un capannone locato a società riconducibile al soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] si era reso acquirente delle quote delle due società, non dimostra affatto l'estraneità dei Morleo ai fatti se si considerano le seguenti circostanze: a) che le anomalie della cessione al Facco (sulle quali si registra l'assoluto silenzio del ricorso) sono state razionalmente apprezzate come indice del carattere fittizio della stessa, costruita per creare l'apparenza di una discontinuità della gestione sociale, in epoca successiva ai segnali di crisi descritti nella stessa sentenza (il rientro immediato richiesto dall'istituto bancario, l'escussione della fideiussione con decreto ingiuntivo del 18/03/2008, l'ipoteca iscritta su immobili di famiglia); b) che anche le scritture reperite fortunosamente, in occasione di un fatto di sangue, erano aggiornate al 31/03/2008 per il [OSCURATO:SOCIETA]. e al 30/04/2008 per la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; c) che gli artifici contabili rilevati dal curatore (rispetto ai quali in ricorso si rinvengono solo critiche assertive e generiche, salvo riconoscere che non è stato possibile individuare il «magazzino»), in assenza di alterazioni materiali e di un interesse dell'acquirente delle quote a falsificare i dati della gestione dei Morleo, non potevano che essere ascritte a costoro. Quanto all'elemento soggettivo, la Corte territoriale ha condiviso gli elementi logici che il Tribunale ha tratto dalla falsificazione dei bilanci - i quali pure sono estranei alla nozione di scritture contabili assunta dalla fattispecie incriminatrice che viene in rilievo - sia quanto all'ancoraggio temporale delle condotte (altro profilo trascurato del tutto dal ricorso), sia con riferimento alla finalità di occultare lo stato di criticità delle società per tentare di continuare ad accedere al credito bancario. In questa prospettiva, la menzione del ricorso alla deposizione del direttore del [OSCURATO:PERSONA] è del tutto generica e non spiega per quale ragione l'istruttoria condotta in epoca che non ci si cura di indicare dimostrerebbe l'illogicità della motivazione dei giudici di merito.2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Gerl-d brne CORTE DI CASSAZIONE
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