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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 09873/2023

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guente ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 154/3DE; -ricorrente - contro Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difes o da ll’Avvocatura generale dello Stato e domiciliatoper legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - nonché [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difesodagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],con essi elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29; - controricorrente - Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di Genova n. 130/2017pubblicata il 2 7 aprile 2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del3 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Ministero del Lavoro, ha agito nei confronti del suo datore di lavoro e dell’INPS, sostenendo che: aveva presentato il 23 aprile 1998 all’allora INPDAP un’istanza di ricongiunzione dei contributi relativi al periodo di riscatto della laurea pari ad anni 4, mesi 0 e giorni 2; l’istanza era stata reiterata il 22 aprile 2009; con determinazione del 22 luglio 2011 l’INPDAP le aveva riconosciuto la ricongiunzione del periodo di cui sopra, con onere di versamento della somma di € 1.325,26; aveva chiesto il 29 agosto 2011 di versare la somma in 48 rate mensili, a partire dal 1° gennaio 2012; il 21 febbraio2011 aveva avanzato richiesta di esonero dal servizio ex art. 72, commi 1-6, d.l. n. 112/2008, conv. dalla legge n. 133 del 2008; con nota del 31 gennaio 2012 il Ministero del Lavoro aveva respinto la sua ultima richiesta in quanto, alla data del 31 dicembre 2011, non era in possesso del requisito dell’anzianità contributiva di 35 anni.

La ricorrente, dopo una prima fase della controversia svoltasi davanti la Corte dei conti, ha chiesto al Tribunale di Genova l’accertamento del suo diritto ad essere esonerata dal servizio e la condanna del Ministero del Lavoro a corrispondere le mensilità maturate e maturande dalla data di maturazione del diritto all’esonero, nonché il risarcimento dei danni patiti.Il Tribunale di Genova, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 97/2016, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, rinunciando, in corso di causa, alla sua domanda di accertamento del diritto ad essere esonerata dal servizio, essendo stata nel frattempo abrogata la normativa che prevedeva la relativa possibilità.

La Corte d’appello di Genova, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 130/2017, ha rigettato il gravame. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e l’INPS si sono difesi ciascuno con proprio controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 72 d.l. n. 112 del 2008, degli artt. 1223, 1375 e 2697 c.c., nonché degli artt. 2 e 97 Cost. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel porre a suo carico l’onere di dimostrare che la sua istanza sarebbe stata accolta con probabilità superiore al 50%.

Essa sostiene di avere allegato tutti gli elementi a sua disposizione, provando l’elevata probabilità di accoglimento della sua istanza.

La doglianza è infondata.

In tema di risarcimento del danno daperdita di chance , l’accertamento del nesso di causalità tra il fatto illecito e l’evento di danno (rappresentato, in questo caso, dallaperdita non del bene della vita in sé, ma della mera possibilità di conseguirlo) non è sottoposto a un regime diverso da quello ordinario, sicché sullo stesso non influisce, in linea di principio, la misura percentuale della detta possibilità, della quale, invece, deve essere provata la serietà ed apprezzabilità ai fini della risarcibilità del conseguente pregiudizio (Cass., Sez.6-3, n. 2261 del 26 gennaio 2022 ) .

Nella specie, la Corte d’appello di Genova ha valutato che la richiesta dimostrazione non fosse stata fornita neppure mediante presunzioni, peraltro non allegate, dovendosi considerare che la P.A., pur in presenza dei requisiti prescritti dalla legge per domandare la ricongiunzione in esame, restava titolare di un’ampia discrezionalità quanto alla sua concessione.

La ricorrente non ha adeguatamente contestato questa ricostruzione né ha indicato quali circostanze, ulteriori rispetto alla maturazione dei requisiti contributivi ed al suo legittimo affidamento, avrebbe dedotto e dimostrato, idonee a provare che la P.A. avrebbe, con ragionevole probabilità, accolto la sua istanza.

Inoltre, nonpuò sostenersi che tali circostanze potessero da sole condurre all’accoglimento della sua domanda di risarcimento del danno da perdita di chance , atteso che, sul punto, vi è un accertamento della corte territoriale che ha escluso un siffatto esito, ritenendo che non vi fossero i requisiti per considerare data una prova per presunzioni. 2) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1226 c.c., dell’art. 2059 c.c. e dell’art. 29 Cost. in quanto la prova del danno esistenziale patito era in re ipsa.

La doglianza è infondata,perché la dimostrazione di un danno non può essere in re ipsa. 3)Con il terzo motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, e dell’art.92 c.p.c. poiché la corte territoriale avrebbe errato nel condannarla al pagamento del c.d. raddoppio del contributo unificato e nel non disporre la compensazione delle spese di lite.La doglianza è inammissibile.

Infatti, in ordine al contributo unificato, questa investe una statuizione non impugnabile perché priva di contenuto decisorio (Cass., SU,n. 4315 del 20 febbraio 2020 ).

Per ciò che concerne, invece, la menzionata compensazione, la scelta in questione non è sindacabile, di per sé, nella presente sede, essendo stata la ripartizione delle spese fondata sulla soccombenza. 4)Il ricorso è rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo della ricorrente di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, -rigetta il ricorso; -condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida, per il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,in € 3.000,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito , e, per l’INPS, in € 3.000,00 per compenso, € 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, se dovuti; -dichiara che sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo della ricorrente di corrispondere un importo pari a quello de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 154/3DE; -ricorrente - contro Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difes o da ll’Avvocatura generale dello Stato e domiciliatoper legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - nonché [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difesodagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],con essi elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29; - controricorrente - Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di Genova n. 130/2017pubblicata il 2 7 aprile 2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del3 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Ministero del Lavoro, ha agito nei confronti del suo datore di lavoro e dell’INPS, sostenendo che: aveva presentato il 23 aprile 1998 all’allora INPDAP un’istanza di ricongiunzione dei contributi relativi al periodo di riscatto della laurea pari ad anni 4, mesi 0 e giorni 2; l’istanza era stata reiterata il 22 aprile 2009; con determinazione del 22 luglio 2011 l’INPDAP le aveva riconosciuto la ricongiunzione del periodo di cui sopra, con onere di versamento della somma di € 1.325,26; aveva chiesto il 29 agosto 2011 di versare la somma in 48 rate mensili, a partire dal 1° gennaio 2012; il 21 febbraio2011 aveva avanzato richiesta di esonero dal servizio ex art. 72, commi 1-6, d.l. n. 112/2008, conv. dalla legge n. 133 del 2008; con nota del 31 gennaio 2012 il Ministero del Lavoro aveva respinto la sua ultima richiesta in quanto, alla data del 31 dicembre 2011, non era in possesso del requisito dell’anzianità contributiva di 35 anni. La ricorrente, dopo una prima fase della controversia svoltasi davanti la Corte dei conti, ha chiesto al Tribunale di Genova l’accertamento del suo diritto ad essere esonerata dal servizio e la condanna del Ministero del Lavoro a corrispondere le mensilità maturate e maturande dalla data di maturazione del diritto all’esonero, nonché il risarcimento dei danni patiti.Il Tribunale di Genova, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 97/2016, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, rinunciando, in corso di causa, alla sua domanda di accertamento del diritto ad essere esonerata dal servizio, essendo stata nel frattempo abrogata la normativa che prevedeva la relativa possibilità. La Corte d’appello di Genova, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 130/2017, ha rigettato il gravame. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e l’INPS si sono difesi ciascuno con proprio controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 72 d.l. n. 112 del 2008, degli artt. 1223, 1375 e 2697 c.c., nonché degli artt. 2 e 97 Cost. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel porre a suo carico l’onere di dimostrare che la sua istanza sarebbe stata accolta con probabilità superiore al 50%. Essa sostiene di avere allegato tutti gli elementi a sua disposizione, provando l’elevata probabilità di accoglimento della sua istanza. La doglianza è infondata. In tema di risarcimento del danno daperdita di chance , l’accertamento del nesso di causalità tra il fatto illecito e l’evento di danno (rappresentato, in questo caso, dallaperdita non del bene della vita in sé, ma della mera possibilità di conseguirlo) non è sottoposto a un regime diverso da quello ordinario, sicché sullo stesso non influisce, in linea di principio, la misura percentuale della detta possibilità, della quale, invece, deve essere provata la serietà ed apprezzabilità ai fini della risarcibilità del conseguente pregiudizio (Cass., Sez.6-3, n. 2261 del 26 gennaio 2022 ) . Nella specie, la Corte d’appello di Genova ha valutato che la richiesta dimostrazione non fosse stata fornita neppure mediante presunzioni, peraltro non allegate, dovendosi considerare che la P.A., pur in presenza dei requisiti prescritti dalla legge per domandare la ricongiunzione in esame, restava titolare di un’ampia discrezionalità quanto alla sua concessione. La ricorrente non ha adeguatamente contestato questa ricostruzione né ha indicato quali circostanze, ulteriori rispetto alla maturazione dei requisiti contributivi ed al suo legittimo affidamento, avrebbe dedotto e dimostrato, idonee a provare che la P.A. avrebbe, con ragionevole probabilità, accolto la sua istanza. Inoltre, nonpuò sostenersi che tali circostanze potessero da sole condurre all’accoglimento della sua domanda di risarcimento del danno da perdita di chance , atteso che, sul punto, vi è un accertamento della corte territoriale che ha escluso un siffatto esito, ritenendo che non vi fossero i requisiti per considerare data una prova per presunzioni. 2) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1226 c.c., dell’art. 2059 c.c. e dell’art. 29 Cost. in quanto la prova del danno esistenziale patito era in re ipsa. La doglianza è infondata,perché la dimostrazione di un danno non può essere in re ipsa. 3)Con il terzo motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, e dell’art.92 c.p.c. poiché la corte territoriale avrebbe errato nel condannarla al pagamento del c.d. raddoppio del contributo unificato e nel non disporre la compensazione delle spese di lite.La doglianza è inammissibile. Infatti, in ordine al contributo unificato, questa investe una statuizione non impugnabile perché priva di contenuto decisorio (Cass., SU,n. 4315 del 20 febbraio 2020 ). Per ciò che concerne, invece, la menzionata compensazione, la scelta in questione non è sindacabile, di per sé, nella presente sede, essendo stata la ripartizione delle spese fondata sulla soccombenza. 4)Il ricorso è rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo della ricorrente di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto. P.Q.M. La Corte, -rigetta il ricorso; -condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida, per il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,in € 3.000,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito , e, per l’INPS, in € 3.000,00 per compenso, € 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, se dovuti; -dichiara che sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo della ricorrente di corrispondere un importo pari a quello de
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