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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 24151/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5061/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), MATAFU' CARMELO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CTLDNC68M08H22QD) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 92/2016 depositata il16/02/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. I l T ribunale di Messina rigettò la domanda proposta dal Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede del defunto marito [OSCURATO:PERSONA], di inefficacia ex art. art. 67, 2° comma , l . fall. dell’atto con il quale i due coniugi avevano acquistato una villetta dalla società poi fallita nel cd. periodo sospetto.

2. La decisione, im pugnata dalla curatela, è stata riformata dalla corte d'appello di Messina,che, con sentenza del 16 febbraio 2016, ha accolto l a domanda e dichiar ato l'atto inefficace nei confronti della massa dei creditori. 2.1 I giudici d ’ appello hanno valorizzato, ai fini della prova presuntiva della scientia decotionis degli acquirenti , l’elemento rappresentato dalla loro inequivocabile conoscenza della iscrizione sul bene oggetto della compravendita di due ipoteche giudiziali, espressamente menzionate nell’atto impugnato, a seguito dell’ emissione a carico della venditrice, ed in favore di banche creditrici, di due decreti ingiuntivi per un importo di circa 2 miliardi di lire.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi; la curatela si è difesa con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo mezzo di impugnazione la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti nonché «violazione dell’obbligo di decidere secondo le prove acquisite in relazione all’omesso esame sul punto decisivo (art 115 , 116 , 132 nr 4 e 360 nr, 3 e 5 cpc)» .

Deduce che la c orte d’appello da un lato non av rebbe fatto corretta applicazione del disposto dell’art. 115, 2° comma c.p.c., in quanto il curatore non aveva mai contestato l’esito degli accertamenti, (riportati nel doc. 3 prodotto in atti) fatti svolgere dal suo defunto marito sulla [OSCURATO:PERSONA].re prima di procedere alla stipula dell’atto pubblico, dai quali era emers o che la società aveva un rilevante volume d’affari ed era proprietaria di centinaia di immobili su tutto il territorio nazionale; dall’altro, non avrebbe tenuto conto del fatto storico rappresentato dall’ attività di occultamento del dissesto societario posta in essere dall’amministratore della società poi fallita con la complicità dei componenti del Collegio sindacale, le cui condott e erano ben descritt e nella sentenza penale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che li aveva condannati per i reati di bancarotta fraudolentae di falso in bilancio.

Sostiene quindi che, a fronte di tali circostanze, l ’elemento costituito dalle iscrizioni ipotecarie era indice presuntivo insufficiente a fondare il giudizio di sussistenza delpresupposto soggettivo dell’azione revocatoria. 1.1 Con il secondo motivo la ricorrente de nuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art 2729 cc, in relazione all’art 360 1 comma nr 3 cpc, per avere la C orte d' A ppello erroneamente ritenuto sufficiente a dimostrare la conoscenza dello stato di insolvenza il solo elemento, privo dei caratteri della precisione e della concordanza, dell'esistenza delle iscrizioni ipotecari e sull'immobile trasferito .

2. Va preliminarmente disattesa l’eccezione sollevata dal Fallimento controricorrente di inammissibilità del ricorso, p erché p ropost o oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata.

2.1. Secondo quanto previsto dall’art 58,1° comma , l. 69/2009 , la riduzione del termine lungo di decadenza dall’impugnazione da un anno a sei mesi non trova applicazione per procedimenti instaurati prima della data della sua entrata in vigore (4/7/2009).

Nella fattispecie il giudizio è stato introdotto in primo grado, come riferisce lo stesso Fallimento, con citazione del 30 marzo 2001, sicché trova applicazione il pregresso termine annuale di decadenza e il ricorso è tempestivo, essendo stato notificato in data 22/2/2017, entro l’anno dalla data di pubblicazione della sentenza (16/2/2016) tenuto conto della sospensione dei termini feriali.

3. Venendo all’esame del ricorso principale, i due motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono inammissibili. 3.1 Questa Corte ha costantemente affermato che, ai fini dell a revocatoria fallimentare di compravendite immobiliari, ex art. 67, secondo comma, l.fall., la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente, che pur deve essere effettiva e non meramente potenziale, può essere validamente provata dal curatore, su cui incombe il relativo onere probatorio, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, e tali sono anche quelle desumibili dall'esistenza di un'ipoteca giudiziale sul bene venduto, menzionata nel contratto e iscritta invirtù di un provvedimento definitivo di condanna della venditrice al pagamento di un rilevante importo (cfr. Cass. n. 25379/13e Cass. 13169/2020 che ha deciso su una fattispecie analoga a quella in esame). 3.2 Nel caso di specie la C orte d' A ppello di Messina ha , per l’appunto, fondato il proprio convincimento circa la ricorrenza del presupposto soggettivo dell’azione da una situazione di fatto corrispondente a quella presa in esame dalla giurisprudenza sopra segnalata e costituita dall'emissione di du e decreti ingiuntivi a favore di altrettanti istituti di credito, per importo considerevole (oltre due milioni di e uro ) , cui era conseguita l’ iscrizione sull'immobile compravenduto di due ipoteche giudiziali , espressamente menzionate nell'atto pubblico d i vendita, così da non lasciare alcun dubbio sul fatto che fossero staterese note a gli acquirenti . 3.3 Ciò premesso, va rimarcato che la sussistenza o meno della scientia decoctionis del terzo convenuto in revocatoria forma oggetto di una valutazione riservata al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione e nei ristretti termini previsti dall’attuale testo dell’art. 360, 1° comma, n. 5 cod. proc. civ. ( Cass. 17 gennaio 2019, n. 1234 ), a meno che non ricorra una anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (nel senso chiarito da Cass. Sez.

Un. 7 aprile2014, nn. 8053 e 8054) . 3.6 Nella specie la lettura dei motivi rende palese come le doglianze della ricorrente, sotto l’apparente denuncia di vizi di violazione di legge e di omesso esame di distinti fatti, mirino in realtà ad ottenere una lettura delle risultanze processuali diversa da quella alla quale è pervenuta la corte territoriale, ovvero ad una non consentita rivalutazione della quaestio facti. 3.7 Come insegna questa Corte, il ricorso per cassazione non rappresenta però uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della decisione, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr; ex multis, Cass. n. 27686 del 2018 ; Cass., Sez.

U, n. 7931 del 2013;Cass. n. 14233 del 2015 ; Cass. n. 26860 del 2014 ).

4. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.400, oltre ad € 200 per esborsi, [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5061/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), MATAFU' CARMELO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CTLDNC68M08H22QD) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 92/2016 depositata il16/02/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I l T ribunale di Messina rigettò la domanda proposta dal Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede del defunto marito [OSCURATO:PERSONA], di inefficacia ex art. art. 67, 2° comma , l . fall. dell’atto con il quale i due coniugi avevano acquistato una villetta dalla società poi fallita nel cd. periodo sospetto. 2. La decisione, im pugnata dalla curatela, è stata riformata dalla corte d'appello di Messina,che, con sentenza del 16 febbraio 2016, ha accolto l a domanda e dichiar ato l'atto inefficace nei confronti della massa dei creditori. 2.1 I giudici d ’ appello hanno valorizzato, ai fini della prova presuntiva della scientia decotionis degli acquirenti , l’elemento rappresentato dalla loro inequivocabile conoscenza della iscrizione sul bene oggetto della compravendita di due ipoteche giudiziali, espressamente menzionate nell’atto impugnato, a seguito dell’ emissione a carico della venditrice, ed in favore di banche creditrici, di due decreti ingiuntivi per un importo di circa 2 miliardi di lire. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi; la curatela si è difesa con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo mezzo di impugnazione la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti nonché «violazione dell’obbligo di decidere secondo le prove acquisite in relazione all’omesso esame sul punto decisivo (art 115 , 116 , 132 nr 4 e 360 nr, 3 e 5 cpc)» . Deduce che la c orte d’appello da un lato non av rebbe fatto corretta applicazione del disposto dell’art. 115, 2° comma c.p.c., in quanto il curatore non aveva mai contestato l’esito degli accertamenti, (riportati nel doc. 3 prodotto in atti) fatti svolgere dal suo defunto marito sulla [OSCURATO:PERSONA].re prima di procedere alla stipula dell’atto pubblico, dai quali era emers o che la società aveva un rilevante volume d’affari ed era proprietaria di centinaia di immobili su tutto il territorio nazionale; dall’altro, non avrebbe tenuto conto del fatto storico rappresentato dall’ attività di occultamento del dissesto societario posta in essere dall’amministratore della società poi fallita con la complicità dei componenti del Collegio sindacale, le cui condott e erano ben descritt e nella sentenza penale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che li aveva condannati per i reati di bancarotta fraudolentae di falso in bilancio. Sostiene quindi che, a fronte di tali circostanze, l ’elemento costituito dalle iscrizioni ipotecarie era indice presuntivo insufficiente a fondare il giudizio di sussistenza delpresupposto soggettivo dell’azione revocatoria. 1.1 Con il secondo motivo la ricorrente de nuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art 2729 cc, in relazione all’art 360 1 comma nr 3 cpc, per avere la C orte d' A ppello erroneamente ritenuto sufficiente a dimostrare la conoscenza dello stato di insolvenza il solo elemento, privo dei caratteri della precisione e della concordanza, dell'esistenza delle iscrizioni ipotecari e sull'immobile trasferito . 2. Va preliminarmente disattesa l’eccezione sollevata dal Fallimento controricorrente di inammissibilità del ricorso, p erché p ropost o oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata. 2.1. Secondo quanto previsto dall’art 58,1° comma , l. 69/2009 , la riduzione del termine lungo di decadenza dall’impugnazione da un anno a sei mesi non trova applicazione per procedimenti instaurati prima della data della sua entrata in vigore (4/7/2009). Nella fattispecie il giudizio è stato introdotto in primo grado, come riferisce lo stesso Fallimento, con citazione del 30 marzo 2001, sicché trova applicazione il pregresso termine annuale di decadenza e il ricorso è tempestivo, essendo stato notificato in data 22/2/2017, entro l’anno dalla data di pubblicazione della sentenza (16/2/2016) tenuto conto della sospensione dei termini feriali. 3. Venendo all’esame del ricorso principale, i due motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono inammissibili. 3.1 Questa Corte ha costantemente affermato che, ai fini dell a revocatoria fallimentare di compravendite immobiliari, ex art. 67, secondo comma, l.fall., la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente, che pur deve essere effettiva e non meramente potenziale, può essere validamente provata dal curatore, su cui incombe il relativo onere probatorio, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, e tali sono anche quelle desumibili dall'esistenza di un'ipoteca giudiziale sul bene venduto, menzionata nel contratto e iscritta invirtù di un provvedimento definitivo di condanna della venditrice al pagamento di un rilevante importo (cfr. Cass. n. 25379/13e Cass. 13169/2020 che ha deciso su una fattispecie analoga a quella in esame). 3.2 Nel caso di specie la C orte d' A ppello di Messina ha , per l’appunto, fondato il proprio convincimento circa la ricorrenza del presupposto soggettivo dell’azione da una situazione di fatto corrispondente a quella presa in esame dalla giurisprudenza sopra segnalata e costituita dall'emissione di du e decreti ingiuntivi a favore di altrettanti istituti di credito, per importo considerevole (oltre due milioni di e uro ) , cui era conseguita l’ iscrizione sull'immobile compravenduto di due ipoteche giudiziali , espressamente menzionate nell'atto pubblico d i vendita, così da non lasciare alcun dubbio sul fatto che fossero staterese note a gli acquirenti . 3.3 Ciò premesso, va rimarcato che la sussistenza o meno della scientia decoctionis del terzo convenuto in revocatoria forma oggetto di una valutazione riservata al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione e nei ristretti termini previsti dall’attuale testo dell’art. 360, 1° comma, n. 5 cod. proc. civ. ( Cass. 17 gennaio 2019, n. 1234 ), a meno che non ricorra una anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (nel senso chiarito da Cass. Sez. Un. 7 aprile2014, nn. 8053 e 8054) . 3.6 Nella specie la lettura dei motivi rende palese come le doglianze della ricorrente, sotto l’apparente denuncia di vizi di violazione di legge e di omesso esame di distinti fatti, mirino in realtà ad ottenere una lettura delle risultanze processuali diversa da quella alla quale è pervenuta la corte territoriale, ovvero ad una non consentita rivalutazione della quaestio facti. 3.7 Come insegna questa Corte, il ricorso per cassazione non rappresenta però uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della decisione, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr; ex multis, Cass. n. 27686 del 2018 ; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013;Cass. n. 14233 del 2015 ; Cass. n. 26860 del 2014 ). 4. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.400, oltre ad € 200 per esborsi, [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previ
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