CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 34013/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MONZA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. A [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Firenze, in sede di riesame cautelare, ha confermato il provvedimento del G.I.P. dello stesso Tribunale che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 (capo 1) e ad altri episodi criminosi di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (capi 2 e 4) a lui ascritti nell'imputazione provvisoria. 2. Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 73 d.P.R. 309/90. 2.1.1. Sul capo 4) si deduce motivazione apparente, nella parte in cui il Tribunale ritiene di poter affermare che "il nipote" emergente dalle risultanze captative fosse lo Ierace e che lo stesso potesse identificarsi come "K", stante il contrasto tra la frase intercettata "lui e lei erano stati fermati" e la successiva frase secondo cui bisognava avvisare K che c'era una pattuglia. In altra parte delle intercettazioni si afferma che K è originario di Anguillara, per poi affermare contraddittoriamente che sarebbe soggetto svizzero-calabrese. Anche se K fosse identificabile con il ricorrente, non vi è prova che la foto inviata dal Fonti all'indagato riguardasse la droga detenuta dal primo, né da tale foto può ricavarsi la prova del concorso del ricevente. Nessun elemento dimostra il concorso, potendo trattarsi di connivenza non punibile. 2.1.2. Sul capo 2) si deduce che la stessa motivazione del Tribunale ha riconosciuto come nelle intercettazioni manchi uno specifico riferimento a K quale partecipe del delitto, per cui non vi è prova del ruolo di committente del ricorrente nell'illecita importazione di droga. 3. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/90. Si deduce che il Tribunale ha desunto la prova della sussistenza dell'associazione dalla mera commissione dei reati di cui ai capi 2) e 4). Dalle fonti di prova non emerge alcun affectio societatis, né sussistono elementi di partecipazione dello Ierace ai reati a lui ascritti. Dalle intercettazioni non si rinvengono elementi comprovanti l'esistenza del vincolo, della struttura organizzativa e del programma criminoso. 4. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari. 2 e Si deduce che il mero rinvio alla gravità dei fatti non è sufficiente per ritenere la concretezza ed attualità delle esigenze cautelari nei confronti del prevenuto, nonostante siano passati oltre due anni dall'ultimo fatto contestato. Il Tribunale non ha fornito risposta alla richiesta difensiva di concessione della misura degli arresti domiciliari in territorio calabrese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, deducendo censure generiche e aspecifiche, che non si confrontano con il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, certamente congruo e non illogico. 2. Le doglianze in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in relazione ai reati di cui alla provvisoria imputazione, sono inammissibili, in quanto svolgono essenzialmente censure in fatto, pretendendo dalla Corte di cassazione una rivisitazione del compendio indiziario al fine di attribuirgli una diversa valenza fattuale e giuridica, favorevole al ricorrente. Si deve, invece, qui ribadire che nel nostro sistema processuale la Suprema Corte non è chiamata ad interpretare a sua volta, sulla base delle critiche avanzate in ricorso, il significato delle prove o degli indizi processualmente emersi, al fine di stabilire quale sia la migliore e più affidabile ricostruzione dei fatti penalmente rilevanti. Ciò porrebbe la Cassazione in una posizione equivalente a quella di un giudice di merito superiore o di terza istanza, estranea al ruolo che le è proprio, che è invece quello di una Corte di legittimità chiamata a valutare la correttezza giuridica e motivazionale dei provvedimenti oggetto di ricorso, secondo le direttive delineate dall'art. 606 cod. proc. pen. Invero, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). 3. Sotto questo profilo, l'ordinanza impugnata non presenta vizi logico- giuridici desumibili in sede di legittimità, avendo adeguatamente rappresentato i gravi indizi a carico del prevenuto, con particolare riguardo ai sequestri operati nei mesi di novembre 2019 e gennaio 2020, aventi ad oggetto grosse partite di cocaina, importate dal Sudamerica ed indicative della presenza di contatti e mezzi economici rilevanti e di una rete di complici estesa e diversificata nei ruoli, necessaria per portare a compimento le operazioni; le conversazioni intercettate tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da cui è stata ricavata l'esistenza di una complessa ed articolata organizzazione avente notevoli disponibilità economiche, dotata di strutture finalizzate al narcotraffico; in particolare, in una conversazione è lo stesso Fonti a raccontare di lavorare per due soggetti, ciascuno assistito da un gruppo di complici più o meno stabili e che detti gruppi risultavano connessi tra loro. L'individuazione dell'odierno indagato con il soggetto denominato "K" è argomentata dal Tribunale in maniera congrua e non manifestamente illogica, in quanto descritto dal Fonti come persona dimorante in Svizzera, sposato ma con una compagna ecuadoriana, descrizione che corrisponde alle condizioni di vita dell'indagato, dimorante in Svizzera e visto insieme ad una donna di origine ecuadoriana. La assunzione da parte dell'indagato del ruolo di committente e gestore dell'importazione dal Sudamerica delle partite di cocaina di cui ai capi 2) e 4) è stata evinta, sul piano della gravità indiziaria, dai contatti che egli vantava in Ecuador (anche grazie al fratello della compagna che "lavora" in questo ambito), che egli intendeva rafforzare con l'invio in Ecuador di un complice albanese per facilitare l'approvvigionamento della merce, secondo quanto emerso e riscontrato dalle conversazioni intercettate. Tutti elementi che non possono essere rimessi in discussione, in assenza di evidenti vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede di legittimità. Sotto questo profilo, i rilievi del ricorrente sfociano nel merito e neanche si confrontano adeguatamente con le specifiche e logiche argomentazioni dell'ordinanza impugnata, coerenti con il quadro probatorio a disposizione, le quali, chiarendo in modo esplicito su quali elementi si fonda la gravità indiziaria, non presentano alcuna contraddittorietà in relazione alle circostanze di fatto oggetto dell'indagine, emergenti dall'analisi delle captazioni utilizzate, illustrando il loro significato nell'ambito del complessivo compendio indiziario raccolto dagli inquirenti. 4. Per quanto attiene alle esigenze cautelari, va rammentato, sul piano giuridico, che nel caso si verte in ipotesi di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., caratterizzato tanto dalla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, quanto dalla presunzione di adeguatezza (relativa) della misura carceraria, nel caso ritenuta non superata dal Tribunale in considerazione della rilevante capacità criminale del prevenuto, dimostrata dal ruolo di vertice assunto in un contesto associativo più ampio e destinato a perdurare nel tempo, riorganizzatosi anche dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e i sequestri di droga, e potendo contare sull'appoggio di soggetti che operano anche fuori dal territorio nazionale; è stata anche valorizzata la sua capacità di operare in maniera sistematica e organizzata dopo il sequestro operato presso il porto di Livorno. In tal senso è stata adeguatamente argomentata l'impossibilità di applicare la misura degli arresti domiciliari, anche assistita dal dispositivo elettronico di controllo, stante la negativa valutazione della personalità dello Ierace e l'assenza di garanzie in ordine all'osservanza della misura e degli obblighi ad essa eventualmente correlabili. Si tratta di elementi su cui il Tribunale ha basato un logico e adeguato percorso motivazionale, teso ad evidenziare la necessità di applicare al prevenuto la massima misura custodiale, ritenuta l'unica concretamente idonea e funzionale rispetto al notevole grado di intensità dell'esigenza di prevenire il pericolo, attuale e concreto, di reiterazione di reati aventi ad oggetto il traffico di sostanze stupefacenti. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. Va, inoltre, disposto che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui