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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2023

Cassazione n. 28152/2023

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ere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31836/2020 proposto da: Comune di Pigna in persona del Sindaco e [OSCURATO:PERSONA] p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del l’[OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 370/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 10/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Nel maggio 2011, su richiesta del Comune di Camporosso, la società [OSCURATO:SOCIETA] Impresa sociale, che gestiva la [OSCURATO:PERSONA] A. Pisano sita in Apricale, aveva accolto in detta sua struttura [OSCURATO:PERSONA], già residente nel Comune di Pigna, che vi era rimasta fino al maggio 2012.

La retta mensile pattuita era di euro 1800.

Il Comune di Pigna aveva corrisposto la retta per i mesi di giugno, luglio ed agosto 2011, mentre le altre mensilità erano rimaste inevase, per un importo complessivo di oltre 16 mila euro.

2. Nel 2014 la società conveniva in giudizio il Comune di Camporosso, quello di Pigna e la Ughetto sostenendo che: il primo, avendo chiesto l’inserimento della Ughetto nella struttura, aveva posto in essere un contratto di servizi a favore di terzi; il secondo era obbligato solidalmente, in quanto, essendo il Comune di residenza della Ughetto, aveva obblighi di assistenza per il periodo di ricovero ai sensi dell’art. 6 comma 4 della legge n. 328 del 2000; la Ughetto, infine, era anch’essa obbligata in solido, in quanto beneficiaria del servizio.

A fondamento della domanda di adempimento poneva la delibera n. 81 del 24 maggio 2011 del Comune di Pigna e la determinazione n. 110 del Comune di Camporosso.

Il giudice di primo grado –dopo aver ritenuto che: a) il Comune di Camporosso, evocato in giudizio dalla società Marco, non era legittimato passivo; b) [OSCURATO:PERSONA], pure evocata in giudizio dalla società Marco, in quanto soggetto terzo in favore del quale era stato stipulato il contratto azionato, non aveva assunto alcun obbligo; c) neppure il Comune di Pigna poteva rispondere della domanda contrattuale svolta dalla società Marco in relazione alla permanenza della Ughetto nella struttura di Apricale – in accoglimento della domanda di arricchimento senza causa proposta dalla società Marco in via subordinata rispetto alla domanda contrattuale, condannava il Comune di Pigna a corrispondere ai sensi dell’art. 2041 c.c. la somma di euro 9.800 in favore della società Marco.

Con sentenza n. 370/2020 la Corte d’appello di Genova, respingendo l’appello proposto dal Comune di Pigna nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] Impresa sociale, confermava la sentenza del giudice di primo grado. 3.Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il Comune di Pigna.

Ha resistito con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA].

Non risultano depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso del Comune di Pigna è affidato a due motivi.

1.1. Con il primo motivo il comune ricorrente denuncia falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. nella parte in cui la corte di merito: -ha ritenuto che la domanda contrattuale, che era stata proposta in via principale anche nei suoi confronti, era stata respinta sotto il profilo della carenza ab origine della azione proposta, mentre invece era stata respinta (come risulterebbe dal tenore della sentenza di primo grado, riportata in parte quain ricorso) perché ad esito della espletata istruttoria non era risultata provata; -ha dato atto della formazione del giudicato sulla situazione inerente la domanda contrattuale principale, ma non ha dichiarato improcedibile la domanda subordinata in conseguenza del rigetto della domanda principale, come invece era stato richiesto dal Comune in sede di atto di appello.Sostiene il comune ricorrente che il ragionamento della corte territoriale è censurabile sulla base dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla sussidiarietà dell’azione di arricchimento: in sintesi, secondo il ricorrente, nel caso di specie non avrebbe dovuto essere ritenuto sussistente il requisito della sussidiarietà e, conseguentemente, avrebbe dovuto essere dichiarata improcedibile la domanda subordinata di arricchimento senza causa.

1.2. Con il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. nella parte in cui ha operato una sintesi non corretta del contenuto del giudicato della sentenza di primo grado, che costituisce presupposto per l’accoglimento della domanda di arricchimento senza causa.

Osserva che la sussistenza del giudicato è rilevabile d’ufficio e che l’interpretazione della portata del giudicato va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo e nella motivazione della sentenza del giudice di primo grado, che riporta alle pp. 3-5.

In sintesi, secondo il comune ricorrente, la corte territoriale nella sentenza impugnata ha erroneamente interpretato la questione passata in giudicato.

2. Nella sentenza impugnata, la corte territoriale, dopo aver ripercorso analiticamente il contenuto dei tre motivi di appello: -in via preliminare, ha ritenuto l’atto di appello conforme a quanto richiesto dall’art. 342 c.p.c. ed ha ritenuto ammissibile la produzione da parte del Comune di Pigna dei documenti versati dalla Ughetto nel corso del giudizio di primo grado; -quindi, passando allo scrutinio dei motivi di impugnazione: a) quanto al primo motivo, in punto di an debeatur: ha affermato la procedibilità dell’azione di arricchimento senza causa, in quanto questa era stata esperita in via subordinata e la mancanza ab origine di un contratto scritto tra le parti era circostanza ormai coperta da giudicato; ha ritenuto sussistenti i requisiti per l’applicazione dell’art. 6 della legge 328/2000 (che pone a carico del Comune di residenza gli obblighi connessi all’integrazione economica necessaria per il ricovero dei propri cittadini in strutture protette); ha confermato la fondatezza della domanda ex art. 2041 proposta dalla società Marco nei confronti del Comune; b) quanto al secondo, in punto di quantum dell’’indennizzo posto a carico del Comune, ha ritenuto che il calcolo operato dal ctu (per determinare in euro 9800 la somma dovuta dal comune) fosse corretto e che, in particolare, la retta di euro 1800, posta a base del suddetto calcolo, fosse stata pattuita non soltanto per i primi mesi di ricovero (cui aveva fatto fronte il Comune di Camporosso), ma anche per le mensilità successive; c) quanto al terzo, concernente la condanna del Comune di Pigna al pagamento della metà delle spese di lite e di c.t.u., ha ritenuto assorbita detta doglianza per effetto del rigetto dei motivi primo e secondo.

3. Tanto premesso, i due motivi di ricorso – che, in quanto connessi, sono qui trattati congiuntamente –non sono fondati.

Invero, secondo consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 15496 del 2018, n. 11489 del 2011 e 6537 del 1984) La sentenza che abbia dichiarato l’inesistenza del contratto, se in negativo esclude che l’avente diritto possa nuovamente esercitare l’azione contrattuale, in positivo accerta la sussistenza del presupposto della sussidiarietà (cioè dell’indisponibilità di un rimedio alternativo a quello contrattuale), che deve ricorrere per l’esperibilità dell’azione di ingiustificato arricchimento: in tal caso, l’azione ex art.2041 è proponibile proprio in quanto il danneggiato, non esistendo il contratto, ha a disposizione soltanto detta azione per far valere il suo diritto all’indennizzo per il pregiudizio subito .

Di tale principio ha fatto corretta applicazione la corte territoriale nel caso di specie, nel quale: a) la società Marco nell’atto introduttivo del giudizio di merito, aveva dedotto l’esistenza di un contratto di servizi a favore della Ughetto; aveva indicato quali soggetti tenuti all’adempimento il Comune di Camporosso (quale capofila ATS) ed il Comune di Pigna (quale Comune di residenza della beneficiaria); aveva indicato, quali fonti dell’impegno contrattuale, la delibera 81 del Comune di Pigna e la determinazione n. 110 del Comune di Camporosso; b) il giudice di primo grado aveva respinto la domanda di adempimento per mancanza di prova sull’esistenza di un valido titolo contrattuale (sul presupposto che la delibera n. 81 del Comune di Pigna e la determinazione 110 del Comune di Camporosso non erano atti sufficienti a provare l’esistenza dei requisiti necessari per l’accoglimento della domanda) e, ritenendo correttamente che si verteva in un caso di carenza ab origine dell’azione contrattuale esperita in via principale, ha ritenuto procedibile la domanda di arricchimento senza causa proposta dalla società Marco in via subordinata, domanda subordinata che poi ha in concreto accolto.

In definitiva, la corte territoriale ha rigettato la domanda contrattuale per carenza di un presupposto dell’azione contrattuale, la forma scritta del contratto della P.A. corredato di autorizzazione di spesa.

E sulla base di tale rilievo ha correttamente ritenuto di confermare la sentenza del giudice di primo grado.

Nessun errore di diritto, dunque, è ravvisabile nell’iter motivazionale seguito nella sentenza impugnata.4.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente.

P.Q.M.

La Corte: -rigetta il ricorso - condanna il com une ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 2300 per compensi, oltre, alle spese forfettarie n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31836/2020 proposto da: Comune di Pigna in persona del Sindaco e [OSCURATO:PERSONA] p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del l’[OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 370/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 10/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Nel maggio 2011, su richiesta del Comune di Camporosso, la società [OSCURATO:SOCIETA] Impresa sociale, che gestiva la [OSCURATO:PERSONA] A. Pisano sita in Apricale, aveva accolto in detta sua struttura [OSCURATO:PERSONA], già residente nel Comune di Pigna, che vi era rimasta fino al maggio 2012. La retta mensile pattuita era di euro 1800. Il Comune di Pigna aveva corrisposto la retta per i mesi di giugno, luglio ed agosto 2011, mentre le altre mensilità erano rimaste inevase, per un importo complessivo di oltre 16 mila euro. 2. Nel 2014 la società conveniva in giudizio il Comune di Camporosso, quello di Pigna e la Ughetto sostenendo che: il primo, avendo chiesto l’inserimento della Ughetto nella struttura, aveva posto in essere un contratto di servizi a favore di terzi; il secondo era obbligato solidalmente, in quanto, essendo il Comune di residenza della Ughetto, aveva obblighi di assistenza per il periodo di ricovero ai sensi dell’art. 6 comma 4 della legge n. 328 del 2000; la Ughetto, infine, era anch’essa obbligata in solido, in quanto beneficiaria del servizio. A fondamento della domanda di adempimento poneva la delibera n. 81 del 24 maggio 2011 del Comune di Pigna e la determinazione n. 110 del Comune di Camporosso. Il giudice di primo grado –dopo aver ritenuto che: a) il Comune di Camporosso, evocato in giudizio dalla società Marco, non era legittimato passivo; b) [OSCURATO:PERSONA], pure evocata in giudizio dalla società Marco, in quanto soggetto terzo in favore del quale era stato stipulato il contratto azionato, non aveva assunto alcun obbligo; c) neppure il Comune di Pigna poteva rispondere della domanda contrattuale svolta dalla società Marco in relazione alla permanenza della Ughetto nella struttura di Apricale – in accoglimento della domanda di arricchimento senza causa proposta dalla società Marco in via subordinata rispetto alla domanda contrattuale, condannava il Comune di Pigna a corrispondere ai sensi dell’art. 2041 c.c. la somma di euro 9.800 in favore della società Marco. Con sentenza n. 370/2020 la Corte d’appello di Genova, respingendo l’appello proposto dal Comune di Pigna nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] Impresa sociale, confermava la sentenza del giudice di primo grado. 3.Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il Comune di Pigna. Ha resistito con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA]. Non risultano depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del Comune di Pigna è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo il comune ricorrente denuncia falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. nella parte in cui la corte di merito: -ha ritenuto che la domanda contrattuale, che era stata proposta in via principale anche nei suoi confronti, era stata respinta sotto il profilo della carenza ab origine della azione proposta, mentre invece era stata respinta (come risulterebbe dal tenore della sentenza di primo grado, riportata in parte quain ricorso) perché ad esito della espletata istruttoria non era risultata provata; -ha dato atto della formazione del giudicato sulla situazione inerente la domanda contrattuale principale, ma non ha dichiarato improcedibile la domanda subordinata in conseguenza del rigetto della domanda principale, come invece era stato richiesto dal Comune in sede di atto di appello.Sostiene il comune ricorrente che il ragionamento della corte territoriale è censurabile sulla base dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla sussidiarietà dell’azione di arricchimento: in sintesi, secondo il ricorrente, nel caso di specie non avrebbe dovuto essere ritenuto sussistente il requisito della sussidiarietà e, conseguentemente, avrebbe dovuto essere dichiarata improcedibile la domanda subordinata di arricchimento senza causa. 1.2. Con il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. nella parte in cui ha operato una sintesi non corretta del contenuto del giudicato della sentenza di primo grado, che costituisce presupposto per l’accoglimento della domanda di arricchimento senza causa. Osserva che la sussistenza del giudicato è rilevabile d’ufficio e che l’interpretazione della portata del giudicato va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo e nella motivazione della sentenza del giudice di primo grado, che riporta alle pp. 3-5. In sintesi, secondo il comune ricorrente, la corte territoriale nella sentenza impugnata ha erroneamente interpretato la questione passata in giudicato. 2. Nella sentenza impugnata, la corte territoriale, dopo aver ripercorso analiticamente il contenuto dei tre motivi di appello: -in via preliminare, ha ritenuto l’atto di appello conforme a quanto richiesto dall’art. 342 c.p.c. ed ha ritenuto ammissibile la produzione da parte del Comune di Pigna dei documenti versati dalla Ughetto nel corso del giudizio di primo grado; -quindi, passando allo scrutinio dei motivi di impugnazione: a) quanto al primo motivo, in punto di an debeatur: ha affermato la procedibilità dell’azione di arricchimento senza causa, in quanto questa era stata esperita in via subordinata e la mancanza ab origine di un contratto scritto tra le parti era circostanza ormai coperta da giudicato; ha ritenuto sussistenti i requisiti per l’applicazione dell’art. 6 della legge 328/2000 (che pone a carico del Comune di residenza gli obblighi connessi all’integrazione economica necessaria per il ricovero dei propri cittadini in strutture protette); ha confermato la fondatezza della domanda ex art. 2041 proposta dalla società Marco nei confronti del Comune; b) quanto al secondo, in punto di quantum dell’’indennizzo posto a carico del Comune, ha ritenuto che il calcolo operato dal ctu (per determinare in euro 9800 la somma dovuta dal comune) fosse corretto e che, in particolare, la retta di euro 1800, posta a base del suddetto calcolo, fosse stata pattuita non soltanto per i primi mesi di ricovero (cui aveva fatto fronte il Comune di Camporosso), ma anche per le mensilità successive; c) quanto al terzo, concernente la condanna del Comune di Pigna al pagamento della metà delle spese di lite e di c.t.u., ha ritenuto assorbita detta doglianza per effetto del rigetto dei motivi primo e secondo. 3. Tanto premesso, i due motivi di ricorso – che, in quanto connessi, sono qui trattati congiuntamente –non sono fondati. Invero, secondo consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 15496 del 2018, n. 11489 del 2011 e 6537 del 1984) La sentenza che abbia dichiarato l’inesistenza del contratto, se in negativo esclude che l’avente diritto possa nuovamente esercitare l’azione contrattuale, in positivo accerta la sussistenza del presupposto della sussidiarietà (cioè dell’indisponibilità di un rimedio alternativo a quello contrattuale), che deve ricorrere per l’esperibilità dell’azione di ingiustificato arricchimento: in tal caso, l’azione ex art.2041 è proponibile proprio in quanto il danneggiato, non esistendo il contratto, ha a disposizione soltanto detta azione per far valere il suo diritto all’indennizzo per il pregiudizio subito . Di tale principio ha fatto corretta applicazione la corte territoriale nel caso di specie, nel quale: a) la società Marco nell’atto introduttivo del giudizio di merito, aveva dedotto l’esistenza di un contratto di servizi a favore della Ughetto; aveva indicato quali soggetti tenuti all’adempimento il Comune di Camporosso (quale capofila ATS) ed il Comune di Pigna (quale Comune di residenza della beneficiaria); aveva indicato, quali fonti dell’impegno contrattuale, la delibera 81 del Comune di Pigna e la determinazione n. 110 del Comune di Camporosso; b) il giudice di primo grado aveva respinto la domanda di adempimento per mancanza di prova sull’esistenza di un valido titolo contrattuale (sul presupposto che la delibera n. 81 del Comune di Pigna e la determinazione 110 del Comune di Camporosso non erano atti sufficienti a provare l’esistenza dei requisiti necessari per l’accoglimento della domanda) e, ritenendo correttamente che si verteva in un caso di carenza ab origine dell’azione contrattuale esperita in via principale, ha ritenuto procedibile la domanda di arricchimento senza causa proposta dalla società Marco in via subordinata, domanda subordinata che poi ha in concreto accolto. In definitiva, la corte territoriale ha rigettato la domanda contrattuale per carenza di un presupposto dell’azione contrattuale, la forma scritta del contratto della P.A. corredato di autorizzazione di spesa. E sulla base di tale rilievo ha correttamente ritenuto di confermare la sentenza del giudice di primo grado. Nessun errore di diritto, dunque, è ravvisabile nell’iter motivazionale seguito nella sentenza impugnata.4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente. P.Q.M. La Corte: -rigetta il ricorso - condanna il com une ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 2300 per compensi, oltre, alle spese forfettarie n
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