CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 aprile 2024
Cassazione n. 35821/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE DI VERONAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrSte le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] scritta. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Modena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 10 aprile 2024, il Tribunale di Modena solleva conflitto di competenza positivo ex art. 28 cod. proc. pen., dopo aver dichiarato la propria competenza a prendere cognizione dei fatti oggetto del reato di omesso versamento di IVA, ai sensi dell'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, contestati a [OSCURATO:PERSONA] come commessi il 27 dicembre 2018 in Carpi. Secondo l'imputazione, questi, quale legale rappresentante de [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con sede legale in Verona (precedentemente in Carpi), non aveva versato nei termini previsti l'acconto relativo al periodo d'imposta relativo all'anno 2017 per l'ammontare di euro 329.291,00. Il Tribunale di Modena, rilavato che pende nella medesima fase dibattimentale presso il Tribunale di Verona un differente procedimento avente ad oggetto il medesimo fatto di reato, solleva conflitto di competenza positivo, evidenziando che, nel delitto di omesso versamento dell'IVA, ai fini dell'individuazione della competenza per territorio, va applicato il criterio dell'accertamento del reato che, nel caso di specie, è Modena, nel cui circondario ha sede l'Ufficio tributario che aveva effettuato l'accertamento fiscale, come emerge dalla comunicazione di notizia di reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto positivo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti contemporaneamente assunto la cognizione del medesimo fatto, con ciò determinando la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l'affermazione della competenza del Tribunale di Modena. 2. Va evidenziato, infatti, che, in tema di delitto di omesso versamento dell'IVA, ai fini della individuazione della competenza per territorio, non può farsi riferimento al criterio del domicilio fiscale del contribuente, ma deve ricercarsi il luogo di consumazione del reato, ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen.; ne consegue che, essendo impossibile individuare con certezza il suddetto luogo di consumazione, in ragione del fatto che l'obbligazione tributaria può essere adempiuta anche presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va applicato il criterio sussidiario del luogo dell'accertamento del reato, previsto dall'art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 17060 del 10/01/2019, Lupo, Rv. 275942). Nel caso di specie, pertanto, la competenza territoriale deve essere radicata nel Tribunale di Modena, nel cui circondario ha sede l'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Modena, che aveva effettuato l'accertamento fiscale. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Modena cui dispone trasmettersi g