CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12746/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'i aprile 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione, presentata da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli arrt. 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., avverso il provvedimento con cui lo stesso giudice, il 3 dicembre 2020, aveva disatteso la richiesta di revoca della confisca, disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., della quota del 50% di un immobile sito in Casapesenna, [OSCURATO:PERSONA], e di un'autovettura Mercedes CLS. Il giudice dell'esecuzione ha, in proposito, ritenuto che la documentazione esibita dalla Garofalo a sostegno dell'istanza non valga a superare le conclusioni raggiunte nel procedimento penale conclusosi con la condanna definitiva di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 416-bis e 513-bis, aggravato ex art. 416- bis.1, cod. pen., in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento ablativo. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge, anche per carenza di motivazione, per avere il Giudice per le indagini preliminari indebitamente sottostimato l'attitudine della più recente produzione a comprovare la provenienza da fonte lecita della provvista da lei utilizzata per acquistare, nell'ottobre del 2010, la quota dell'immobile ingiustamente confiscato. Rileva, ulteriormente, di avere dimostrato, con l'istanza di revoca della confisca, di avere prodotto, a far data dal 2008, redditi leciti di consistenza tale da consentirle, in un periodo, peraltro, estraneo alla perimetrazione temporale della pericolosità sociale del marito, l'accumulazione di capitale sufficiente all'effettuazione degli investimenti additati a sospetto, e lamenta, pertanto, di avere patito, anche sotto questo aspetto, una illegittima restrizione del diritto di proprietà. Eccepisce, da ultimo, che l'ammontare delle sue entrate le ha permesso, a dispetto di quanto adombrato dal giudice dell'esecuzione, di far fronte alla restituzione dei prestiti, dell'importo, rispettivamente, di 40.000 e 20.000 euro, erogati, rispettivamente, dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Compass in favore dell'impresa del marito e dell'intero nucleo familiare. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. Il procedimento di cognizione promosso nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] si è concluso con la confisca dei beni — la quota del 50% di un immobile sito in Casapesenna, [OSCURATO:PERSONA], acquistata il 7 ottobre 2010, ed un'autovettura Mercedes CLS, a lei intestata dal 28 giugno 2011 — di cui la moglie, [OSCURATO:PERSONA], ha, senza successo, chiesto la revoca in sede esecutiva. Nella sentenza di primo grado, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 22 dicembre 2016, è affermato, in proposito (cfr. pagg. 28-29), che dall'analisi dei redditi della famiglia Fontana emerge una palese sproporzione economica, a fronte della quale l'imputato non ha fornito giustificazione di sorta. Il tema è ripreso nella sentenza di appello, pronunziata il 26 aprile 2018, ove (cfr. pagg. 20-21) è ribadito, con riferimento alla Mercedes, che «alla stregua degli accertamenti patrimoniali [...] ed in assenza di una prova contraria suscettibile di neutralizzare la presunzione di illecita accumulazione di cui all'art. 12 sexies della L. n. 356/92 [...] sussistono tutti i presupposti per la confisca [...] dovendo ritenersi l'infondatezza del motivo di doglianza elevato sul punto dalla difesa» e, quanto all'immobile, che «deve rilevarsi la sussistenza dei presupposti normativi per la confisca, trattandosi di bene di recente acquisizione, pervenuto nella disponibilità della Garofalo previo versamento di una somma considerevole, la cui disponibilità non trova giustificazione negli accertamenti patrimoniali assunti a base dell'emanazione dell'originario provvedimento impositivo del vincolo reale, sicché, sussistendo i presupposti contemplati dall'art. 12 sexies del D.L. n. 306/1992 (reato tipico presupposto; sproporzione del valore del bene rispetto ai redditi dichiarati; conseguente presunzione di illecita accumulazione e di fittizia intestazione ad opera del [OSCURATO:PERSONA] in capo alla coniuge; carenza di prova contraria), deve ritenersi l'infondatezza del motivo di doglianza elevato sul punto dalla difesa». Le concordi decisioni di merito hanno trovato, infine, avallo nella sentenza n. 17233 del 17 gennaio 2020, con la quale la Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], rilevando, tra l'altro (cfr. pagg. 8- 10), che l'acquisto sia dell'immobile che dell'autovettura si collocano in momenti non eccessivamente anteriori rispetto alla commissione dei reati accertati, onde deve ritenersi soddisfatto il requisito della «ragionevolezza temporale» cui la giurisprudenza costituzionale e di legittimità subordina la possibilità di estendere il provvedimento ablatorio ad incrementi patrimoniali intervenuti in epoca non coincidente con quella di consumazione dei reati. 3. Nel corso del giudizio di cognizione intentato a carico di [OSCURATO:PERSONA], la Garofalo, che ad esso è rimasta estranea, ha, nondimeno, sollecitato la restituzione, previo dissequestro, dei beni a lei intestati, rivolgendosi, in ossequio a quanto statuito da Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938, al giudice procedente e, quindi, proponendo appello al tribunale del riesame che ha disatteso la richiesta. Nell'occasione — avendo la Garofalo dedotto di avere destinato all'acquisto dell'immobile, comportante un esborso di 29.550 euro, l'assegno circolare di 9.000 euro, emesso grazie a fondi prelevati da un conto corrente acceso a nome della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. — il tribunale del riesame ha ritenuto l'inattendibilità della ricostruzione che avrebbe visto i familiari di Fontana reperire le risorse, di origine lecita, necessarie per acquistare, nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare, il bene già di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA]. A tal fine, rilevato che le entrate lecite dell'intero nucleo familiare erano appena sufficienti a coprire i bisogni primari dei componenti e che la stessa promozione della procedura esecutiva nei confronti della Basilico testimoniava di un disagio economico in radice incompatibile con la versione difensiva, ha stimato l'irrilevanza della provvista garantita dall'assegno circolare di 9.000 euro. 4. Con l'istanza di revoca della confisca rigettata dal giudice dell'esecuzione, [OSCURATO:PERSONA] ha, per un verso, dedotto di avere acquistato la quota dell'immobile già intestata alla suocera grazie anche alla somma portata da un altro assegno circolare, che la cognata [OSCURATO:PERSONA] le avrebbe prestato, ed allegato, per altro verso, che il computo delle entrate lecite sue e dell'intero nucleo familiare — comprensivo dei finanziamenti, dell'importo, rispettivamente, di 40.000 e 20.000 euro, erogati, in prossimità degli investimenti de quibus agitur, dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Compass — avrebbe senz'altro consentito, a dispetto di quanto erroneamente affermato nel procedimento a carico del marito, l'acquisto dell'immobile e dell'autovettura, peraltro avvenuti in epoca largamente antecedente a quella segnata dalla commissione dei reati da parte del coniuge. 5. Il giudice dell'esecuzione ha disatteso, anche in sede di opposizione, la richiesta di revoca della confisca sulla base di un percorso argomentativo che appare scevro dai denunziati profili di violazione di legge.In ordine all'assegno circolare di euro 17.864, ha ritenuto l'inidoneità degli elementi addotti a dimostrarne la destinazione all'acquisto dell'immobile. La ricorrente insiste, al riguardo, nel sottolineare che la dichiarazione resa per iscritto da [OSCURATO:PERSONA], la quale ha esposto di averle prestato la somma al fine testé indicato, concorre con la data di emissione del titolo, immediatamente antecedente a quella dell'acquisto dell'immobile, con la sostanziale corrispondenza della somma del valore dei due titoli rispetto al prezzo di acquisto e con l'indicazione del beneficiario in [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., società beneficiaria del versamento connesso al trasferimento, nel comprovare la verità dell'assunto. Trattasi, a giudizio del Collegio, di obiezioni, pur astrattamente pertinenti, che, in concreto, si palesano tutt'altro che decisive e che non valgono, dunque, ad incrinare la tenuta logica del provvedimento impugnato. In tal senso, milita, in primo luogo, l'eclatante, e perciò sospetta, tardività della allegazione della circostanza — prima ancora che dell'esibizione della documentazione di riscontro — in ordine alla quale la Garofalo nulla disse all'atto della promozione dell'incidente cautelare inteso al dissequestro ed alla restituzione dei beni a lei intestati. Non può trascurarsi, sotto altro profilo, che, se, per l'assegno di 9.000 euro (quello, cioè, da subito, ed esclusivamente, indicato dalla Garofalo come destinato al pagamento della quota dell'immobile pignorato alla suocera), è in atti una distinta che attesta che, in effetti, quel titolo venne emesso prelevando la provvista da un conto intestato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., della quale la Capaldo era, al tempo, legale rappresentante, non altrettanto può dirsi per quello oggetto di più recente produzione (in copia, per di più), emesso da un diverso istituto di credito (la [OSCURATO:PERSONA] di Bari, mentre quello di 9.000 euro risulta emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] di Ancona, presso cui la società era titolare di conto corrente), e con riferimento al quale l'effettiva provenienza da un conto intestato alla Capaldo o all'impresa da lei rappresentata è rimessa alla sua sola parola. Né, va aggiuntivamente rilevato, la Garofalo cura di spiegare come avrebbe ripianato il debito contratto nei confronti della Capaldo in dipendenza dei prestati da costei erogati in suo favore. Ad onta delle doglianze della ricorrente, deve, pertanto, reputarsi incensurabile la valutazione operata dal giudice dell'esecuzione in ordine alla destinazione della somma portata dall'assegno circolare di più recente esibizione. 6. Non meno infondato è l'ulteriore argomento addotto a sostegno della richiesta di revoca della confisca e, oggi, del ricorso per cassazione, con il quale si intende rimettere in discussione le conclusioni raggiunte nel procedimento penale suggellato dalla condanna di [OSCURATO:PERSONA] circa il superamento della presunzione di illecita accumulazione ex art. 240-bis cod. pen. e, in particolare, la sproporzione tra entrate lecite dell'imputato e del suo nucleo familiare ed impieghi, nonché la perimetrazione temporale degli acquisti compresi nel raggio di applicazione dell'istituto. [OSCURATO:PERSONA] si pone, da un canto, in un'ottica di confutazione e rivalutazione degli esiti di quel procedimento, del tutto inidonea — anche laddove riferita alle entrate «ufficiali» sue e del marito (cfr. decreto di sequestro preventivo del 21 marzo 2016, pag. 7) ed alla «ragionevolezza temporale» della confisca di beni acquistati prima della consumazione dei reati accertati — ad eccitare una nuova delibazione dei presupposti di operatività della confisca. Deduce, dall'altro, che dovrebbe tenersi conto, sul lato delle entrate, di due finanziamenti, del valore, rispettivamente, di 40.000 e 20.000(egul secondo dei quali, peraltro, non offre alcun elemento di riscontro) — in merito ai quali ha, ancora una volta, taciuto all'atto di intervenire ab externo nel procedimento di cognizione promosso a carico del marito — che avrebbero concorso a consentirle di sopportare gli esborsi finalizzati all'acquisto dell'immobile e dell'autovettura, così trascurando che, come correttamente indicato dal giudice dell'esecuzione, trattandosi di prestiti, ella «avrebbe dovuto dimostrare come, nel tempo, ha potuto far fronte al pagamento delle relative rate, circostanza questa rimasta tutt'ora del tutto oscura». 7. Dal rigetto del ricorso discende la condanna della Garofalo al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pr