CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 luglio 2024
Cassazione n. 00002/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2651/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma viale [OSCURATO:PERSONA], 53/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], e per essa [OSCURATO:SOCIETA] elettivamente domiciliata in Roma v ia [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) controricorrente - avverso il decreto del Tribunale Bari n. 6671 /20 20 depositato il 16/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bari, in accoglimento dell’opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:SOCIETA], ammetteva allo stato passivo del fallimento il credito di quest’ultima in via ipotecaria per € 1.124.280. 2.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a sei motivi; [OSCURATO:SOCIETA] ha svolto attività difensiva mediante controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. La ricorrente ha depositato in data 23/7/2024 atto di rinuncia - dando cont o del raggiungimento di un accordo transattivo - sottoscritto dal legale munito di espressa procura, che è stato accettato dalla controricorrente con dichiarazione del legale munito dei poteri per l’accettazione. 3.1. Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese, essendone stata prevista la compensazione nell’atto di rinuncia. 4. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). PQM Dichiaral’estinzione del processo. Così decis