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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 ottobre 2024

Cassazione n. 30500/2024

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritt o a l n. 1 1296 / 20 1 6 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio èelettivamente domiciliata in Roma in [OSCURATO:PERSONA] n. 32 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 11296/2016a.c.2 /10/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Cassiodoro n. 19; –controricorrente – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] - MILANO n. 4627 / 201 5 , depositat a in data 27/10/2015; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 2 ottobre 2024 ; Rilevato che: Con ricorso proposto in primo grado dinanzi alla C.T.P. di Pavia, [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “la contribuente”) ha impugnato l’avviso di iscrizione ipotecaria notificato in data 5/3/2013 da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora in poi, anche “l’agente della riscossione”), in seguito al mancato pagamento delle cartelle di pagamento presupposte.

Tra i motivi di impugnazione, la contribuente eccepì la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento.

Si difese l’agente della riscossione, che eccepì il parziale difetto di giurisdizione del giudice tributario, oltre che l’inammissibilità del ricorso di primo grado per tardività.

La C.T.P. dichiarò inammissibile il ricorso, rilevando la sua tardività (siccome proposto in data 24/10/2013) rispetto alla notifica del preavviso di iscrizione ipotecariaimpugnato, notifica avvenuta in data 3/3/2013.

Su appello della contribuente, la C.T.R. ha dichiarato nulla l’iscrizione ipotecaria e ha rilevato la prescrizione decennale delle cartelle di pagamento presupposte. r.g. n. 11296/2016a.c.2 /10/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza d’appello l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso lacontribuente.

Considerato che: Per decidere sul ricorso dell’agente della riscossione è necessario acquisire i fascicoli dei giudizi di merito, allo scopo di verificare quale sia stato l’atto impugnato in prime cure e, di conseguenza, di giudicare sull’ammissibilità del ricorso dinanzi alla C.T.P.

Si impone, pertanto, un rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo per l’acquisizione dei fascicoli d’ufficio dei giudizi di merito.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritt o a l n. 1 1296 / 20 1 6 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio èelettivamente domiciliata in Roma in [OSCURATO:PERSONA] n. 32 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 11296/2016a.c.2 /10/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Cassiodoro n. 19; –controricorrente – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] - MILANO n. 4627 / 201 5 , depositat a in data 27/10/2015; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 2 ottobre 2024 ; Rilevato che: Con ricorso proposto in primo grado dinanzi alla C.T.P. di Pavia, [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “la contribuente”) ha impugnato l’avviso di iscrizione ipotecaria notificato in data 5/3/2013 da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora in poi, anche “l’agente della riscossione”), in seguito al mancato pagamento delle cartelle di pagamento presupposte. Tra i motivi di impugnazione, la contribuente eccepì la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento. Si difese l’agente della riscossione, che eccepì il parziale difetto di giurisdizione del giudice tributario, oltre che l’inammissibilità del ricorso di primo grado per tardività. La C.T.P. dichiarò inammissibile il ricorso, rilevando la sua tardività (siccome proposto in data 24/10/2013) rispetto alla notifica del preavviso di iscrizione ipotecariaimpugnato, notifica avvenuta in data 3/3/2013. Su appello della contribuente, la C.T.R. ha dichiarato nulla l’iscrizione ipotecaria e ha rilevato la prescrizione decennale delle cartelle di pagamento presupposte. r.g. n. 11296/2016a.c.2 /10/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza d’appello l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso lacontribuente. Considerato che: Per decidere sul ricorso dell’agente della riscossione è necessario acquisire i fascicoli dei giudizi di merito, allo scopo di verificare quale sia stato l’atto impugnato in prime cure e, di conseguenza, di giudicare sull’ammissibilità del ricorso dinanzi alla C.T.P. Si impone, pertanto, un rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo per l’acquisizione dei fascicoli d’ufficio dei giudizi di merito. Co
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