CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 45214/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrtite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 16 novembre 2023 del Tribunale di sorveglianza di Perugia, che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47 -ter legge 26 lugli*1975, n. 354, e ha rigettato la richiesta di applicazione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., con riferimento alla pena di anni tre, mesi uno e giorni sette di reclusione, di cui alla sentenza della Corte di appello di Perugia del 9 luglio 2021, definitiva il 16 luglio 2021, con la quale era stata riconosciuta la sentenza del Tribunale di Cluj del 5 luglio 2019, in ordine al reato di evasione fiscale in forma qualificata e continuata, commesso in Romania tra il 2012 e il 2014. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, anche in relazione alla mera apparenza delle argomentazioni svolte e, dunque, limitatamente a tale profilo, anche la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'ad 125 cod. proc. pen., rispetto alle ragioni che hanno determinato il rigetto della domanda di affidamento in prova ai servizi sociali. Tali censure, in particolare, investono la ritenuta attuale pericolosità sociale del ricorrente fatta derivare dal giudicante in modo automatico dal reato tributario commesso in Romania ed ‘Ila ravvisata assenza di revisione critica, senza considerare i plurimi elementi di segno contrario, consolidatisi nel tempo: - la stabile residenza in Italia sin dal 2019 prima a [OSCURATO:PERSONA], poi a Francavilla al Mare; - l'assenza di ulteriori reati nel tempo successivo; - lo svolgimento di attività lavorativa e di attività di volontariato, come da allegazioni documentali. La difesa, inoltre, censura il rilievo attribuito alla ritenuta mancata rivisitazione critica rispetto al reato contestato, avendo omesso di rilevare che essa si sarebbe essenzialmente manifestata nel rappresentare una giustificazione in ragione della scarsa conoscenza dei fatti addebitati; quanto, poi, alle rilevate incertezze sull'attività di lavoro svolto e sulla ubicazione del domicilio si lamenta la illogicità della motivazione per non avere il Tribunale di sorveglianza attivato i propri poteri di accertamento in presenza di una situazione di dubbio.Da ultimo, il ricorrente lamenta l'assenza di confronto con la relazione UEPE, recante contenuto univocamente favorevole al ricorrente, nella parte in cui è stato espresso il giudizio conclusivo sulla condotta del condannato. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 47 Ord. pen., perché il Tribunale di sorveglianza, nel momento in cui ha rigettato la richiesta di applicazione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, avrebbe erroneamente ritenuto che non vi fosse stata - da parte del condannato - alcuna revisione critica del suo vissuto, solo perché lo stesso non avrebbe ammesso la sua colpevolezza. La difesa, quindi, denuncia la mancata attivazione degli accertamenti di ufficio in presenza di dubbi sull'attività lavorativa svolta e sulla ubicazione del domicilio. Con memoria da ultimo il ricorrente sostiene che il giudice non ha considerato l'avvenuta presentazione della richiesta di fare volontariato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Giova premettere che l'art. 47, comma 2, Ord. pen. consente l'applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, quando «si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati». La valutazione prognostica, quindi, deve essere effettuata «sulla base della osservazione della personalità del condannato» che, se non detenuto, deve essere svolta con riferimento al comportamento dallo stesso tenuto dopo la commissione del reato. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che Hathazi era ancora soggetto socialmente pericoloso, anche considerando che lo stesso non si era riconosciuto responsabile dei fatti accertati con la sentenza di condanna. Il giudice di merito, poi, ha evidenziato l'inidoneità della sua sistemazione abitativa, costituita da una dependance non idonea per l'esecuzione dei controlli di polizia, in quanto non dotata di autonomo campanello, concessa in uso allo stesso in forza di contratto di comodato, senza canone locatizio. Era emersa, inoltre, la non idoneità della situazione lavorativa prospettata, essendo emerso che l'autofficina indicata dalla difesa era del tutto inesistente, né era stato possibile comprendere con precisione il contenuto concreto dell'attività lavorativa che l'istante avrebbe dovuto svolgere. In forza di tali perplessità, non superate dal fatto che il condannato svolgesse attività di volontariato, il giudice di merito ha ritenuto non adeguata alla risocializzazione del condannato l'applicazione di una misura alternativa così ampia come quella dell'affidamento in prova al servizio sociale. Queste conclusioni appaiono rispettose delle emergenze processuali e conformi alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irro gata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannata, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni ne gative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174). Anche le considerazioni svolte nella memoria sono inidonee a mutare l'esito della decisione, perché la richiesta di fare volontariato era secondaria rispetto alle deduzioni principali. 2. In forza di quanto sopra, quindi, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna