CassazionedecretoSezione 5Decisione del 5 settembre 1973
Cassazione n. 24919/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il 05/09/1973 avverso il decreto del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sepeite le conclusioni del PG ge ru -è 11/1' -1"4 (1-s"-° ' udito il dife ore [OSCURATO:PERSONA] 1. E' proposto ricorso per cassazione dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento della Corte di Appello di Lecce, sezione promiscua, del 2 dicembre 2021, che ha rigettato l'appello avente ad oggetto il decreto, emesso dal Tribunale di Lecce, applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di [OSCURATO:PERSONA] per la durata di anni uno, nei confronti del predetto. Con un unico motivo si deduce violazione di legge, travisamento della prova in relazione all'art. 1, d.lgs. n. 159 del 2011. La Corte territoriale, nel ricondurre la fattispecie fondante la pericolosità del proposto - a differenza di quanto fatto dal Tribunale - unicamente all'ipotesi di cui all'art. 1 lett. c) D. Lgs. 159/11, ha ritenuto che il Granieri potesse considerarsi pericoloso in quanto dedito - quindi con assiduità - alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica e ciò, nonostante dalla documentazione prodotta dalli difesa risultino diverse pronunce liberatorie - assoluzioni e archiviazioni - che, unitamente alla natura ed entità dei pochi, risalenti, reati residuati a suo carico, avrebbero imposto di giungere a diversa conclusione, difettando il requisito della dedizione abituale alla commissione di reati contro la sicurezza e la tranquillità pubblica. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. In realtà, la difesa lamenta che il provvedimento impugnato sia viziato da motivazione apparente o inesistente, assumendo che la Corte territoriale sarebbe stata carente laddove non avrebbe valutato 'la dedizione abituale al crimine' e 'la consumazione di crimini contro la sicurezza e la tranquillità pubblica'. Sempre secondo la difesa dalla lettura delle sentenze di condanna emergerebbe che si tratta di fatti di lieve entità (al di là del nomen iuris degli stessi), quale, ad esempio, la condanna per il reato di cui all'art. 73 e detenzione di armi che di fatto sono state riconosciute in un quinto comma dell'art. 73 D.P.R. 309/'90 e nel possesso di un semplice manganello. Tuttavia il provvedimento impugnato non è affatto assistito da motivazione apparente, avendo la corte territoriale dato conto delle ragioni per le quali il proposto dovesse ritenersi socialmente pericoloso per la sicurezza e la tranquillità pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, desurnendo tale sua pericolosità da una pluralità di elementi tratti, non solo dalle diverse pronunce di condanna, per fatti di reato ritenuti indicativi della sua dedizione, in maniera non occasionale, alla commissione di fatti criminosi la cui offensività è proiettata verso beni giuridici non meramente individuali, ma connessi alla preservazione dell'ordine e della sicurezza della collettività, quali condizioni materiali necessarie alla convivenza sociale; esso non ha, in particolare, mancato di evidenziare come i fatti criminosi non si siano esauriti in quelli di detenzione di sostanza stupefacente e di detenzione abusiva di arma, segnalati come non gravi dalla difesa, dovendosi ad essi aggiungere quello di resistenza a pubblico ufficiale (cfr. Sez. 6, n. 32903 del 22/06/2021, Marcucci, Rv. 281842, in cui questa Corte ha ritenuto indicativi della pericolosità di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 anche proprio i fatti di reato di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen.), oltre che quello gravissimo, per il quale è stato di recente tratto in arresto, di detenzione di armi comuni da sparo (quattro pistole), clandestine e modificate, di munizioni da guerra e ordinarie. Sulla base di tali presupposti si deve affermare che le conclusioni assunte dai giudici della prevenzione trovano immediata conferma nelle connotazioni proprie delle singole vicende fattuali evocate dal provvedimento impugnato, che, di là della risalenza nel tempo di alcune di esse, si sono in ogni caso esplicate nell'ambito di un significativo intervallo temporale della vita del proposto e con carattere non occasionale o sporadico. Esse sono espressione evidente di uno 'stile di vita' associato alla assoluta noncuranza verso le regole e la sicurezza pubblica e costituiscono quindi fattispecie idonee ad integrare la base fattuale richiesta dalla fase "constatativau del giudizio di pericolosità. Trattasi in altri termini di fatti criminosi lesivi o, comunque, pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica commessi in un significativo intervallo temporale della vita del proposto e con cadenze tali dall'assumere, complessivamente valutati, valenza espressiva di un carattere non occasionale o sporadico dell'attività criminosa (in termini, Sez. 2, n. 10539 del 14 gennaio 2020, n.m.; Sez. 5, n. 15492 del 19/01/2018, Rv. 272682). La motivazione, pertanto, non è affetta né da travisamento dei fatti, né da una stesura superficiale; essa risulta, quindi, non aggredibile in questa sede alla luce dei vizi utilmente prospettabili nella materia che occupa in ragione di quanto previsto dall'art 10 d.lgs. n. 159 del 2011. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga