Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01876/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31581-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 01585570581, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2021 n. 31581 sez.

ML -ud. 15-11-2022 -2- avverso la sentenza n. 777/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che ha dichiarato la nullità degli articoli 18, c. 7, CCNL [OSCURATO:PERSONA] 16 aprile 2003, e 7 Accordo AGENS/OOSS 1° marzo 2006, nella parte in cui gli stessi escludono il computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità e ha accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante tale arco temporale, condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dei consequenziali importi maturati;

2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con quattro motivi; ha resistito con controricorso l’intimato; 3.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale;

4. la parte ricorrente ha comunicato “istanza per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere” e richiesta di “emettere provvedimento di estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.”, in cui ha rappresentato che, in data 28 luglio 2022, ha notificato la rinuncia all’impugnazione; con memoria ex art. 380 bis c.p.c., la difesa del controricorrente ha, tra l’altro, specificato di non aver accettato la rinuncia di controparte ed ha insistito per la rifusione delle spese del giudizio.

Ric. 2021 n. 31581 sez.

ML -ud. 15-11-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA] 1.in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art.390 c.p.c. nei termini (cfr. Cass.

SS.UU. n. 24897 del 2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art.391 c.p.c.; 2.in mancanza di adesione alla rinuncia della parte controricorrente, ex art. 391, commi 2 e 4, c.p.c., il Collegio ritiene che occorra provvedere alla condanna della parte ricorrente che vi ha dato causa (cfr. Cass.

SS.UU. n. 19514 del 2008), liquidate come da dispositivo; al riguardo va evidenziato che la liquidazione è compiuta seguendo i parametri del d.m. 13 agosto 2022 n. 147; quest'ultimo decreto del Ministro della Giustizia, infatti, prevede all'articolo 6 che le nuove tariffe in esso disposte "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e all'articolo 7 statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA]; essendo stato pubblicato, dunque, sulla [OSCURATO:PERSONA] dell'8 ottobre 2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022; nella presente causa che è stata decisa a seguito di rito camerale, si riscontrano prestazioni professionali esaurite successivamente al 23 ottobre 2022 (memoria ex art. 380 bis c.p.c. del 24 ottobre 2022), per cui il compenso viene determinato sulla scorta delle nuove tariffe (v.

Cass.

SS.UU. n. 33482 del 2022, conf. a Cass.

SS.UU. n. 17405 del 2012), avuto riguardo allo scaglione di valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00;

3. l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un Ric. 2021 n. 31581 sez.

ML -ud. 15-11-2022 -4- ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipi ci - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018); P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 1.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31581-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 01585570581, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2021 n. 31581 sez. ML -ud. 15-11-2022 -2- avverso la sentenza n. 777/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che ha dichiarato la nullità degli articoli 18, c. 7, CCNL [OSCURATO:PERSONA] 16 aprile 2003, e 7 Accordo AGENS/OOSS 1° marzo 2006, nella parte in cui gli stessi escludono il computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità e ha accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante tale arco temporale, condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dei consequenziali importi maturati; 2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con quattro motivi; ha resistito con controricorso l’intimato; 3.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; 4. la parte ricorrente ha comunicato “istanza per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere” e richiesta di “emettere provvedimento di estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.”, in cui ha rappresentato che, in data 28 luglio 2022, ha notificato la rinuncia all’impugnazione; con memoria ex art. 380 bis c.p.c., la difesa del controricorrente ha, tra l’altro, specificato di non aver accettato la rinuncia di controparte ed ha insistito per la rifusione delle spese del giudizio. Ric. 2021 n. 31581 sez. ML -ud. 15-11-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA] 1.in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art.390 c.p.c. nei termini (cfr. Cass. SS.UU. n. 24897 del 2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art.391 c.p.c.; 2.in mancanza di adesione alla rinuncia della parte controricorrente, ex art. 391, commi 2 e 4, c.p.c., il Collegio ritiene che occorra provvedere alla condanna della parte ricorrente che vi ha dato causa (cfr. Cass. SS.UU. n. 19514 del 2008), liquidate come da dispositivo; al riguardo va evidenziato che la liquidazione è compiuta seguendo i parametri del d.m. 13 agosto 2022 n. 147; quest'ultimo decreto del Ministro della Giustizia, infatti, prevede all'articolo 6 che le nuove tariffe in esso disposte "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e all'articolo 7 statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA]; essendo stato pubblicato, dunque, sulla [OSCURATO:PERSONA] dell'8 ottobre 2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022; nella presente causa che è stata decisa a seguito di rito camerale, si riscontrano prestazioni professionali esaurite successivamente al 23 ottobre 2022 (memoria ex art. 380 bis c.p.c. del 24 ottobre 2022), per cui il compenso viene determinato sulla scorta delle nuove tariffe (v. Cass. SS.UU. n. 33482 del 2022, conf. a Cass. SS.UU. n. 17405 del 2012), avuto riguardo allo scaglione di valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00; 3. l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un Ric. 2021 n. 31581 sez. ML -ud. 15-11-2022 -4- ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipi ci - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018); P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 1.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Così deciso in Roma
Sentenza Cassazione n. 01876/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris