Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 20/1968
ECLI:IT:COST:1968:20
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso di un procedimento civile proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del suo debitore sig. [OSCURATO:PERSONA] il
pretore di Brescia sollevava d'ufficio la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 545, comma quarto, del codice di procedura
civile in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La relativa
ordinanza, emessa il 24 maggio 1967, è stata ritualmente notificata e
pubblicata.
L'art. 545, comma quarto, del Codice di procedura civile stabilisce
che le retribuzioni dovute in virtù di rapporto di lavoro privato sono
pignorabili da terzi creditori nella misura d'un quinto. Secondo il
pretore di Brescia questa norma violerebbe il principio d'eguaglianza.
Infatti la pignorabilità di solo un quinto dell'ammontare attua una
adeguata tutela del percettori di alti stipendi; ma colpirebbe
profondamente coloro i quali hanno "una bassa retribuzione appena
sufficiente a soddisfare quelle necessità immediate di vita che devono
ritenersi, secondo la norma in questione, prevalenti rispetto
all'interesse del creditori": e sono proprio loro ad essere più
frequentemente esposti, per le scarse risorse economiche, ad azioni
esecutive ex art. 545 del Codice di procedura civile.
:
È stato denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
il quarto comma dell'art. 545 del Codice di procedura civile, che
consente il pignoramento d'un quinto della retribuzione dovuta a un
lavoratore da privati. Con ciò si vorrebbero a "parificare"
ingiustamente i lavoratori meno retribuiti a tutti gli altri e non si
terrebbe conto delle "disuguaglianze economiche e sociali" che
distinguono i primi dai secondi.
La questione è infondata.
La norma impugnata limita ad un quinto l'ammontare della
retribuzione che può essere aggredita da terzi per crediti
insoddisfatti: ha per scopo il contemperamento dell'interesse del
creditore con quello del debitore che percepisca, da un privato, uno
stipendio o un salario.
Poiché il primo non può essere sacrificato totalmente, quali che
siano le condizioni economiche del secondo, la legge ha fissato una
percentuale che è la stessa per tutti i salariati e gli impiegati.
Certo la privazione d'una parte del salario è un sacrificio che
può essere molto gravoso per il lavoratore scarsamente retribuito; ma
il legislatore se ne è dato carico contenendo in limiti angusti la
somma pignorabile e attenendosi a un principio d'eguaglianza: chi ha
una retribuzione più bassa, infatti, è colpito in misura
proporzionalmente minore. Perciò non è vero che siano state
"parificate" situazioni diverse, né si può ritenere arbitraria la
norma impugnata sol perché non ha escluso gli stipendi e i salari più
esigui. Esigui o non esigui, la legge ha ritenuto che tutti siano
suscettibili di pignoramento, ma entro certi limiti; per la
determinazione dei quali essa poteva adottare il criterio della
proporzionalità rispetto alla misura della retribuzione o quella della
progressività: criteri fondati, il primo, su elementi obiettivi, il
secondo su valutazioni subiettive e teoricamente razionali ambedue,
anche negli insegnamenti della scienza economica. La scelta dell'uno
piuttosto che dell'altro rientrava pertanto nel potere,
costituzionalmente insindacabile, del legislatore.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 545, comma quarto, del Codice di procedura civile, proposta
in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal pretore di Brescia con
l'ordinanza 24 maggio 1967.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1968.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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