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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 43627/2021

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 27/04/2021 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento della richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]- indagata in relazione ai reati di cui agli artt. 54,1161 cod.nav.(capo a)/ e 633 e 639-bis cod.pen. (capo b)- annullava il decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 15.3.2021.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore delal Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge, lamentando che il provvedimento impugnato era viziato da errore di diritto nella parte in cui affermava l'insussistenza del periculum in mora; argomenta che il Tribunale, pur prendendo atto della natura demaniale dell'area, aveva ritenuto non ravvisabile il periculum, affermando, in maniera apodittica e sulla base di una attestazione comunale meramente programmatica, che l'area antistante il lungomare era da considerarsi reliquato, in violazione dei principi di diritto, secondo i quali il reato di occupazione abusiva di cui all'art. 1161 cod.nav. è reato permanente e per i beni demaniali non può aver luogo una sdemanializzazione per facta condudentia, occorrendo, al contrario, un provvedimento espresso.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 1 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va osservato che, a norma dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).

Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa; il vizio motivazionale, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez.2, n.5807 dell 8/01/2017, Rv.269119).

2. Nella specie, il ricorrente articola 'motivo che si sostanzia in censure di merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del provvedimento di accoglimento dell'istanza di riesame. [OSCURATO:PERSONA] cautelare nell'ordinanza impugnata, nel disattendere le censure difensive qui riproposte, ha ampiamente argomentato in relazione alla insussistenza del periculum in mora, spiegando che il bene oggetto di abusiva occupazione è un "reliquato" tra la strada lungomare e le proprietà private, di fatto già precluso alla fruizione della collettività, tanto che lo stesso Comune ne ha previsto, nel piano spiaggia in fase di completamento, la sdemanializzazione e la successiva assegnazione ai privati ad uso giardino.

3. Le censure mosse in questa sede dal ricorrente sono, pertanto, inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede.

4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 05/11/2021 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 27/04/2021 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento della richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]- indagata in relazione ai reati di cui agli artt. 54,1161 cod.nav.(capo a)/ e 633 e 639-bis cod.pen. (capo b)- annullava il decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 15.3.2021. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore delal Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge, lamentando che il provvedimento impugnato era viziato da errore di diritto nella parte in cui affermava l'insussistenza del periculum in mora; argomenta che il Tribunale, pur prendendo atto della natura demaniale dell'area, aveva ritenuto non ravvisabile il periculum, affermando, in maniera apodittica e sulla base di una attestazione comunale meramente programmatica, che l'area antistante il lungomare era da considerarsi reliquato, in violazione dei principi di diritto, secondo i quali il reato di occupazione abusiva di cui all'art. 1161 cod.nav. è reato permanente e per i beni demaniali non può aver luogo una sdemanializzazione per facta condudentia, occorrendo, al contrario, un provvedimento espresso. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 1 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va osservato che, a norma dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa; il vizio motivazionale, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez.2, n.5807 dell 8/01/2017, Rv.269119). 2. Nella specie, il ricorrente articola 'motivo che si sostanzia in censure di merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del provvedimento di accoglimento dell'istanza di riesame. [OSCURATO:PERSONA] cautelare nell'ordinanza impugnata, nel disattendere le censure difensive qui riproposte, ha ampiamente argomentato in relazione alla insussistenza del periculum in mora, spiegando che il bene oggetto di abusiva occupazione è un "reliquato" tra la strada lungomare e le proprietà private, di fatto già precluso alla fruizione della collettività, tanto che lo stesso Comune ne ha previsto, nel piano spiaggia in fase di completamento, la sdemanializzazione e la successiva assegnazione ai privati ad uso giardino. 3. Le censure mosse in questa sede dal ricorrente sono, pertanto, inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede. 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 05/11/2021 Il
Decreto Cassazione n. 43627/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris