CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2024
Cassazione n. 23085/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 120) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti aspetti attinenti alla valutazione del trattamento sanzionatorio, rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità e come tali incensurabili in sede di legittimità. I giudici romani, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, hanno escluso nella specie la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62- bis cod. pen., avuto riguardo alla gravità dei reati ascritti al prevenuto, ritenuti di rilevante offensività per la scaltrezza dimostrata, sintomatica di collaudata esperienza, trattandosi di furti commessi nella stessa giornata in danno di diverse persone offese all'interno dello scalo ferroviario di Roma-Termini. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] sigl re estensore Il