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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 48937/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. con sede in Sorrento, corso Italia n. 185. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Napoli rigettava l'istanza di riesame promossa nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avverso il decreto con cui il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto il sequestro preventivo, in forma specifica, dell'imbarcazione modello Aicon 72 tg.

MZ895/D in relazione al delitto di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato all'Esposito.

2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., per il tramite del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 506, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 1, commi g-bis) e g-ter), e 11 d.lgs. n. 74 del 2000.

Dopo aver ripercorso le vicende processuali, espone il difensore che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l'atto di vendita dell'imbarcazione fosse uno stratagemma per sottrarre garanzie patrimoniali all'erario, in quanto, nel caso di specie, la effettiva traditi° del bene nella sfera giuridica della società esercitante attività imprenditoriale di chartering non configura il "mezzo fraudo- lento" richiesto dalla norma incriminatrice, anche considerando l'esborso di una rilevante somma di denaro da parte dell'acquirente e non coincidendo la natura fraudolenza degli atti con la loro mera idoneità alla riduzione delle garanzie del credito.

In ogni caso, la motivazione sarebbe mancante in relazione all'elemento soggettivo, che, ad avviso del difensore, sarebbe comunque insussistente, non potendo il soggetto rappresentarsi il venir meno delle garanzie patrimoniali di adempimento de debitore al fisco da parte di chi corrisponde, su un conto corrente del debitore, rilevanti sommi per l'acquisto del bene.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 275 e 321 cod. proc. pen.

Assume il difensore che, pur prescindendo della motivazione, laddove si è ritenuto che tre dei sette bonifici corrisposti non avessero unai imputazione chiara al prezzo di ven- dita, in ogni caso la somma corrisposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA], a titolo di prezzo dell'imbarcazione, ammonta in ogni caso a 100 mila euro, ciò che evidenzia una sproporzione tra il valore del bene indicato nel decreto di sequestro e quello della res sottoposta a vincolo.

3. All'odierna udienza il difensore ha depositato "motivi nuovi", con cui, nel riprendere il primo motivo del ricorso principale, censura il vizio di motivazione apparente dell'ordinanza impugnata, laddove, nel ritenere l'assenza di pagamento dell'imbarcazione, si limita a contestare solo tre dei sette bonifici disposti e senza confrontarsi con le argomentazioni difensive. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso promosso in proprio da [OSCURATO:PERSONA] in proprio è inammis- sibile per carenza di interesse.

2. A tal proposito, questa Corte di legittimità ha costantemente affermato il principio, qui da ribadire, secondo cui nel caso in cui non sia titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, l'indagato è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla pro- posizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordi- namento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla re- stituzione della cosa come effetto del dissequestro (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017, dep. 08/05/2017, Paltrinieri, Rv. 270132; Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, dep. 19/08/2016, Held, Rv. 267672; Sez. 3, n. 30008 del 08/04/2016, dep. 14/07/2016, Conte, Rv. 267336).

Nel caso di specie, tale interesse non è ravvisabile in capo al ricorrente, in quanto l'imbarcazione in sequestro è di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.: la sola che, in caso di eliminazione del vincolo reale, avrebbe diritto, in ipotesi, alla resti- tuzione del bene.

3. Parimenti inammissibili sono i motivi - esaminabili congiuntamente, es- sendo collegati - in cui si struttura il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].

4. Si rammenta che il sindacato di legittimità avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione, che, però, siano così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692; di recente, Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016 - dep. 02/02/2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 - dep. 20/04/2017, Napoli, Rv. 269656).

Di conseguenza, non possono essere censurati in questa sede né i vizi di motivazione - salvo, come si è detto, quelli così radicali da rendere la motivazione del tutto apparente -, né i profili ricostruttivi in fatto, e nemmeno il difetto dell'elemento soggettivo del reato, a meno che non ne emerga ictu °culi l'insussistenza (Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016 - dep. 03/05/2016, Iommi e altro, Rv. 266896; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014 - dep. 11/04/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259337; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008 - dep. 12/06/2008, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240521).

5. Nel caso di specie, infatti, non appare configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale illustrato in maniera completa e coerente le ragioni poste a fondamento della propria decisione, confrontandosi adeguatamente con i temi proposti dalla difesa.

6. Il Tribunale, invero, ha evidenziato le seguenti circostanze di fatto: - [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente e titolare di partita i.v.a. avente ad oggetto "attività degli studi legali" con studio in Sorrento, era stato destinatario di numerosi avvisi di accertamento per imposti relative agli anni 2002-2012,notificati dal 2013 al 2017, per un debito erariale pari a 1..209.411 euro; - in data 7 settembre 2011 [OSCURATO:PERSONA] acquistava l'imbarcazione da diporto modello Aicon 72 al prezzo 684.166,67 euro; - in data 14 dicembre 2011 [OSCURATO:PERSONA] vendeva l'imbarcazione in esame ad [OSCURATO:PERSONA], suo dipendente e collaboratore domestico, al prezzo di 681.000 euro; - in data 15 giugno 2015 [OSCURATO:PERSONA] alienava l'imbarcazione alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., società amministrata dal figlio, odierno ricorrente, al presso di 360.000 euro; - in accoglimento del ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA], con sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 7 giugno 2017, le predette vendite venivano dichiarate simulate; - in data 14 giugno 2017 [OSCURATO:PERSONA] vendeva, ancora una volta, l'imbarcazione in esame alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., per il prezzo di 431.222 euro.

7. Orbene, il Tribunale ha ritenuto simulata anche tale ultima vendita, non solo perché effettuata in favore della società amministrata dal figlio, soggetto evidentemente a conoscenza dell'esposizione debitoria del padre - ciò che integra la sussistenza del dolo, il quale può essere escluso in questa fase cautelare solo se tale circostanza emerga ictu ocu/i, ciò che certamente non ricorre nel caso di specie -, ma anche perché non vi è alcuna prova che il prezzo sia stato effettivamente versato.

Al contrario, come rilevato dal Tribunale, depongono in senso opposto le modalità non rintracciabili dell'asserito pagamento, posto che la somma di 71.111 euro fu versata prima dell'atto, senza che risulti l'effettiva corresponsione, mentre la somma di euro 360.111 euro troverebbe come giustificazione il fatto che si tratta di corrispettivo del diritto d'uso a favore di [OSCURATO:PERSONA] di altra imbarcazione, denominata [OSCURATO:PERSONA], di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA].

8. Nel misurarsi con le argomentazioni difensive, il Tribunale ha rigettato la prospettazione secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe corrisposto, a titolo di pagamento del prezzo, la somma di 169.127 euro attraverso sette bonifici bancari (effettuati dal settembre 2018 al febbraio 2022) e assegni bancari, osservando che, dalla lettura della causale dei bonifici indicati dalla difesa, come indicata degli estratti conto, non emerge, quantomeno in maniera chiara, la riconducibilità di essi al pagamento dell'imbarcazione, posto che tale causale appare genericamente riferita, ad esempio, al mancato godimento di imbarcazione ovvero ad un saldo di una rata non meglio indicata, o, ancora, ad una rata di pagamento d'uso di un'imbarcazione ma riferita ad una scrittura del 2019.

In ogni caso, il Tribunale ha rilevato che, in maniera assai significativa in chiave di sussistenza del fumus, nell'atto di vendita dell'imbarcazione non è indicata la modalità di pagamento del prezzo.

9. Ancora, nel confrontarsi con la deduzione difensiva, secondo cu l'effettivo esborso di 71.110 euro sarebbe avvenuto in occasione della stipula dell'atto poi dichiarato simulato, il Tribunale ha replicato, in maniera non certo apparente, che non solo di tale pagamento non vi è traccia agli atti, ma nemmeno si comprende come la somma possa essere imputata ad un successivo atto di compravendita.

Per questo motivo, il Tribunale ha parimenti rigettato l'istanza subordinata, qui risposta con il secondo motivo, di riduzione dell'importo sottoposto a vincolo.

10. Su queste basi, l'ordinanza impugnata ha ritenuto che la vendita simulata, effettuata il data 14 giugno 2017, da parte [OSCURATO:PERSONA] in favore della so- cietà amministrata dal figlio, ossia la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., per il prezzo di 431.222 euro - in realtà mai versato - non avesse altro che uno stratagemma allo scopo di sottrarre alle pretese del fisco l'imbarcazione di esame, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui la fattispecie in esame è descritta come reato di pericolo, che richiede il compimento di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario, che siano in concreto idonei - in base ad un giudizio ex ante che valuti la sufficienza della consistenza del patrimonio del contribuente in rapporto alla pretesa dell'Erario - a rendere inefficace, in tutto o in parte, l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria, a prescindere dalla sussistenza di un'esecuzione esattoriale in atto (Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016, dep. 01/04/2016, Pass, Rv. 266771).

11. L'inammissibilità dei motivi originari si estende ai "motivi nuovi", che pe- raltro, rappresentano una mera specificazione del primo motivo di ricorso.

12. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. con sede in Sorrento, corso Italia n. 185. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Napoli rigettava l'istanza di riesame promossa nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avverso il decreto con cui il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto il sequestro preventivo, in forma specifica, dell'imbarcazione modello Aicon 72 tg. MZ895/D in relazione al delitto di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato all'Esposito. 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., per il tramite del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 506, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 1, commi g-bis) e g-ter), e 11 d.lgs. n. 74 del 2000. Dopo aver ripercorso le vicende processuali, espone il difensore che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l'atto di vendita dell'imbarcazione fosse uno stratagemma per sottrarre garanzie patrimoniali all'erario, in quanto, nel caso di specie, la effettiva traditi° del bene nella sfera giuridica della società esercitante attività imprenditoriale di chartering non configura il "mezzo fraudo- lento" richiesto dalla norma incriminatrice, anche considerando l'esborso di una rilevante somma di denaro da parte dell'acquirente e non coincidendo la natura fraudolenza degli atti con la loro mera idoneità alla riduzione delle garanzie del credito. In ogni caso, la motivazione sarebbe mancante in relazione all'elemento soggettivo, che, ad avviso del difensore, sarebbe comunque insussistente, non potendo il soggetto rappresentarsi il venir meno delle garanzie patrimoniali di adempimento de debitore al fisco da parte di chi corrisponde, su un conto corrente del debitore, rilevanti sommi per l'acquisto del bene. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 275 e 321 cod. proc. pen. Assume il difensore che, pur prescindendo della motivazione, laddove si è ritenuto che tre dei sette bonifici corrisposti non avessero unai imputazione chiara al prezzo di ven- dita, in ogni caso la somma corrisposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA], a titolo di prezzo dell'imbarcazione, ammonta in ogni caso a 100 mila euro, ciò che evidenzia una sproporzione tra il valore del bene indicato nel decreto di sequestro e quello della res sottoposta a vincolo. 3. All'odierna udienza il difensore ha depositato "motivi nuovi", con cui, nel riprendere il primo motivo del ricorso principale, censura il vizio di motivazione apparente dell'ordinanza impugnata, laddove, nel ritenere l'assenza di pagamento dell'imbarcazione, si limita a contestare solo tre dei sette bonifici disposti e senza confrontarsi con le argomentazioni difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso promosso in proprio da [OSCURATO:PERSONA] in proprio è inammis- sibile per carenza di interesse. 2. A tal proposito, questa Corte di legittimità ha costantemente affermato il principio, qui da ribadire, secondo cui nel caso in cui non sia titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, l'indagato è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla pro- posizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordi- namento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla re- stituzione della cosa come effetto del dissequestro (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017, dep. 08/05/2017, Paltrinieri, Rv. 270132; Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, dep. 19/08/2016, Held, Rv. 267672; Sez. 3, n. 30008 del 08/04/2016, dep. 14/07/2016, Conte, Rv. 267336). Nel caso di specie, tale interesse non è ravvisabile in capo al ricorrente, in quanto l'imbarcazione in sequestro è di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.: la sola che, in caso di eliminazione del vincolo reale, avrebbe diritto, in ipotesi, alla resti- tuzione del bene. 3. Parimenti inammissibili sono i motivi - esaminabili congiuntamente, es- sendo collegati - in cui si struttura il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Si rammenta che il sindacato di legittimità avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione, che, però, siano così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692; di recente, Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016 - dep. 02/02/2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 - dep. 20/04/2017, Napoli, Rv. 269656). Di conseguenza, non possono essere censurati in questa sede né i vizi di motivazione - salvo, come si è detto, quelli così radicali da rendere la motivazione del tutto apparente -, né i profili ricostruttivi in fatto, e nemmeno il difetto dell'elemento soggettivo del reato, a meno che non ne emerga ictu °culi l'insussistenza (Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016 - dep. 03/05/2016, Iommi e altro, Rv. 266896; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014 - dep. 11/04/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259337; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008 - dep. 12/06/2008, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240521). 5. Nel caso di specie, infatti, non appare configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale illustrato in maniera completa e coerente le ragioni poste a fondamento della propria decisione, confrontandosi adeguatamente con i temi proposti dalla difesa. 6. Il Tribunale, invero, ha evidenziato le seguenti circostanze di fatto: - [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente e titolare di partita i.v.a. avente ad oggetto "attività degli studi legali" con studio in Sorrento, era stato destinatario di numerosi avvisi di accertamento per imposti relative agli anni 2002-2012,notificati dal 2013 al 2017, per un debito erariale pari a 1..209.411 euro; - in data 7 settembre 2011 [OSCURATO:PERSONA] acquistava l'imbarcazione da diporto modello Aicon 72 al prezzo 684.166,67 euro; - in data 14 dicembre 2011 [OSCURATO:PERSONA] vendeva l'imbarcazione in esame ad [OSCURATO:PERSONA], suo dipendente e collaboratore domestico, al prezzo di 681.000 euro; - in data 15 giugno 2015 [OSCURATO:PERSONA] alienava l'imbarcazione alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., società amministrata dal figlio, odierno ricorrente, al presso di 360.000 euro; - in accoglimento del ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA], con sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 7 giugno 2017, le predette vendite venivano dichiarate simulate; - in data 14 giugno 2017 [OSCURATO:PERSONA] vendeva, ancora una volta, l'imbarcazione in esame alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., per il prezzo di 431.222 euro. 7. Orbene, il Tribunale ha ritenuto simulata anche tale ultima vendita, non solo perché effettuata in favore della società amministrata dal figlio, soggetto evidentemente a conoscenza dell'esposizione debitoria del padre - ciò che integra la sussistenza del dolo, il quale può essere escluso in questa fase cautelare solo se tale circostanza emerga ictu ocu/i, ciò che certamente non ricorre nel caso di specie -, ma anche perché non vi è alcuna prova che il prezzo sia stato effettivamente versato. Al contrario, come rilevato dal Tribunale, depongono in senso opposto le modalità non rintracciabili dell'asserito pagamento, posto che la somma di 71.111 euro fu versata prima dell'atto, senza che risulti l'effettiva corresponsione, mentre la somma di euro 360.111 euro troverebbe come giustificazione il fatto che si tratta di corrispettivo del diritto d'uso a favore di [OSCURATO:PERSONA] di altra imbarcazione, denominata [OSCURATO:PERSONA], di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. 8. Nel misurarsi con le argomentazioni difensive, il Tribunale ha rigettato la prospettazione secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe corrisposto, a titolo di pagamento del prezzo, la somma di 169.127 euro attraverso sette bonifici bancari (effettuati dal settembre 2018 al febbraio 2022) e assegni bancari, osservando che, dalla lettura della causale dei bonifici indicati dalla difesa, come indicata degli estratti conto, non emerge, quantomeno in maniera chiara, la riconducibilità di essi al pagamento dell'imbarcazione, posto che tale causale appare genericamente riferita, ad esempio, al mancato godimento di imbarcazione ovvero ad un saldo di una rata non meglio indicata, o, ancora, ad una rata di pagamento d'uso di un'imbarcazione ma riferita ad una scrittura del 2019. In ogni caso, il Tribunale ha rilevato che, in maniera assai significativa in chiave di sussistenza del fumus, nell'atto di vendita dell'imbarcazione non è indicata la modalità di pagamento del prezzo. 9. Ancora, nel confrontarsi con la deduzione difensiva, secondo cu l'effettivo esborso di 71.110 euro sarebbe avvenuto in occasione della stipula dell'atto poi dichiarato simulato, il Tribunale ha replicato, in maniera non certo apparente, che non solo di tale pagamento non vi è traccia agli atti, ma nemmeno si comprende come la somma possa essere imputata ad un successivo atto di compravendita. Per questo motivo, il Tribunale ha parimenti rigettato l'istanza subordinata, qui risposta con il secondo motivo, di riduzione dell'importo sottoposto a vincolo. 10. Su queste basi, l'ordinanza impugnata ha ritenuto che la vendita simulata, effettuata il data 14 giugno 2017, da parte [OSCURATO:PERSONA] in favore della so- cietà amministrata dal figlio, ossia la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., per il prezzo di 431.222 euro - in realtà mai versato - non avesse altro che uno stratagemma allo scopo di sottrarre alle pretese del fisco l'imbarcazione di esame, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui la fattispecie in esame è descritta come reato di pericolo, che richiede il compimento di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario, che siano in concreto idonei - in base ad un giudizio ex ante che valuti la sufficienza della consistenza del patrimonio del contribuente in rapporto alla pretesa dell'Erario - a rendere inefficace, in tutto o in parte, l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria, a prescindere dalla sussistenza di un'esecuzione esattoriale in atto (Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016, dep. 01/04/2016, Pass, Rv. 266771). 11. L'inammissibilità dei motivi originari si estende ai "motivi nuovi", che pe- raltro, rappresentano una mera specificazione del primo motivo di ricorso. 12. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e c
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