Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 726/2021
ECLI:EU:T:2021:802
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TO0267_INF
Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 novembre 2021 –
[OSCURATO:PERSONA] e a. / Commissione
(Causa T‑267/21)
«Ricorso di annullamento – Medicinali per uso umano – Autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per il medicinale per uso umano “COVID-19 [OSCURATO:PERSONA] – Vaccino anti-COVID-19 (Ad26.CoV2-S [ricombinante])” – Carenza di interesse ad agire – Mancanza di incidenza diretta – Insussistenza di incidenza individuale – Atto non regolamentare – Irricevibilità»
1.
Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricorso proposto da un ricorrente che non è destinatario dell’atto impugnato – Ricevibilità – Presupposto – Atto che produce effetti giuridici vincolanti nei confronti del ricorrente – Decisione della Commissione recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per un vaccino contro il COVID-19 – Atto che non modifica la situazione giuridica del ricorrente – Carenza di interesse ad agire
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 25‑29, 34, 35)
2.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione della Commissione recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per un vaccino contro il COVID-19 – Assenza di incidenza diretta per il ricorrente
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 37‑39, 44, 45, 48)
3.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per un vaccino contro il COVID-19 – Ricorso proposto da singoli che invocano una violazione di diritti fondamentali – Insussistenza di incidenza individuale
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 49‑53)
4.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Decisione della Commissione recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per un vaccino contro il COVID-19 – Esclusione
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 54, 55)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione C(2021) 1763 (final) della Commissione, dell’11 marzo 2021, recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata, a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, per il medicinale per uso umano «COVID-19 [OSCURATO:PERSONA] – Vaccino anti-COVID-19 (Ad26.CoV2-S [ricombinante])», come modificata e integrata.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate da TF, TG, TH e TI, da TR e dalle altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II, nonché da VH e dalle altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II.
3)
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e le altre persone i cui nomi figurano nell’allegato I sono condannate alle spese.
4)
TF, TG, TH e TI, TR e le altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II e VH e le altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze di intervento.