Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:C:2021:305
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CO0504 ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 14 aprile 2021 ( *1 ) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Lotta contro le frodi – Riunioni del Consiglio europeo – Quadro finanziario pluriennale – Richiesta di esclusione del rappresentante della Repubblica ceca a causa di un asserito conflitto d’interessi – Risposta che eccepisce una mancanza di competenza – Ricorso per carenza – Asserita mancanza di azione da parte del Consiglio europeo – Irricevibilità – Presa di posizione – Legittimazione ad agire – Interesse ad agire» Nella causa C‑504/20 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 28 settembre 2020, Lukáš Wagenknecht , residente in Pardubice (Repubblica ceca), rappresentato da A. Koller, advokátka, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: Consiglio europeo, convenuto in primo grado, LA CORTE (Ottava Sezione), composta da N. Wahl, presidente di sezione, F. Biltgen (relatore) e J. Passer, giudici, avvocato generale: H. [OSCURATO:PERSONA], cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA], vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, ha pronunciato la seguente Ordinanza 1 Con la sua impugnazione, il sig.

Lukáš Wagenknecht chiede l’annullamento, in primo luogo, dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 17 luglio 2020, Wagenknecht/Consiglio europeo ( T‑715/19 , in prosieguo: l’ordinanza impugnata, EU:T:2020:340 ), che ha dichiarato irricevibile e, in ogni caso, manifestamente infondato in diritto il suo ricorso per carenza fondato sull’articolo 265 TFUE, volto a far constatare che il Consiglio europeo si è illegittimamente astenuto dall’agire su istanza del ricorrente al fine dell’esclusione del primo ministro della Repubblica ceca, il sig. [OSCURATO:PERSONA] Babiš, dalla riunione del Consiglio europeo del 20 giugno 2019 e dalle successive riunioni vertenti sui negoziati relativi alle prospettive finanziarie, a causa di un asserito conflitto d’interessi, e, in secondo luogo, dell’ordinanza del presidente del Tribunale del 23 luglio 2020, Wagenknecht/Consiglio europeo ( T‑715/19 R , non pubblicata, in prosieguo: l’ordinanza di provvedimenti provvisori, EU:T:2020:358 ), di non luogo a statuire sulla sua domanda di provvedimenti provvisori ai sensi dell’articolo 279 TFUE.

Fatti 2 Ai fini della presente impugnazione, i fatti della controversia, quali esposti ai punti da 1 a 3 dell’ordinanza impugnata, possono essere riassunti come segue. 3 Con lettera datata 5 giugno 2019, pervenuta al Consiglio europeo il 10 giugno 2019, il ricorrente, un membro del [OSCURATO:PERSONA] České republiky (Senato della Repubblica ceca), ha chiesto al Consiglio europeo di escludere il primo ministro della Repubblica ceca dalla riunione del Consiglio europeo del 20 giugno 2019 e dalle successive riunioni vertenti sulle negoziazioni relative alle prospettive finanziarie [quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021/2027] (in prosieguo: la «richiesta di agire del 5 giugno 2019»), a causa dell’asserito conflitto di interessi di tale rappresentante della Repubblica ceca che deriverebbe dai suoi interessi personali e familiari in imprese del gruppo Agrofert, attivo in particolare nel settore agroalimentare. 4 Il 24 giugno 2019 il Consiglio europeo ha risposto a detta lettera.

Pur precisando di non prendere posizione sul merito delle affermazioni del ricorrente e pur garantendo a quest’ultimo di attribuire la massima importanza alla lotta contro la frode e le altre attività illegali che incidono sugli interessi finanziari dell’Unione europea, il Consiglio europeo rilevava che l’articolo 15, paragrafo 2, TUE determinava la composizione del Consiglio europeo prevedendo che esso «è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione [europea]», composizione che non potrebbe essere modificata dal momento che i trattati non contengono una disposizione che preveda la possibilità di una siffatta modifica.

Inoltre, il Consiglio europeo ha rilevato che la questione di individuare chi, tra il capo di Stato o il capo del governo, dovesse rappresentare ciascuno degli Stati membri dell’Unione era di pertinenza del solo diritto costituzionale nazionale e che quindi non dipendeva dalla discrezionalità del Consiglio europeo o del suo presidente decidere chi dovesse essere il rappresentante di ciascuno Stato membro all’interno di tale istituzione né decidere chi, tra il capo dello Stato o il capo del governo, doveva essere invitato alle differenti riunioni del Consiglio europeo. 5 Il 2 luglio 2019 il ricorrente si è rivolto al Consiglio europeo mediante messaggio di posta elettronica, chiedendo al segretario generale di tale istituzione chiarimenti riguardo alla risposta fornitagli il precedente 24 giugno.

Tale messaggio di posta elettronica è rimasto senza risposta.

Ricorso dinanzi al Tribunale, ordinanza impugnata e ordinanza di provvedimenti provvisori 6 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 ottobre 2019, il ricorrente ha presentato, ai sensi dell’articolo 265 TFUE, un ricorso diretto alla constatazione di una carenza da parte del Consiglio europeo in quanto tale istituzione avrebbe illegittimamente omesso di agire in risposta alla richiesta di agire del 5 giugno 2019. 7 Il 19 marzo 2020 il Consiglio europeo, ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, ha sollevato un’eccezione di irricevibilità mediante la quale ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso in quanto manifestamente irricevibile e di condannare il ricorrente alle spese. 8 Con atto separato trasmesso alla cancelleria del Tribunale il 27 maggio 2020, il ricorrente, ai sensi dell’articolo 279 TFUE, ha chiesto al presidente del Tribunale l’adozione di un provvedimento provvisorio consistente nell’ordinare l’inserimento, nelle conclusioni del Consiglio europeo, di un testo che dichiari sostanzialmente che è vietato a qualsiasi persona giuridica collegata al Primo ministro della Repubblica ceca ricevere fondi nel contesto del QFP 2021/2027. 9 Con l’ordinanza impugnata, adottata sulla base degli articoli 126 e 130 del proprio regolamento di procedura, il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto irricevibile, dopo aver dichiarato, da un lato, ai punti da 25 a 27 di tale ordinanza, che il ricorrente non aveva né interesse ad agire né legittimazione ad agire e, dall’altro, ai punti da 28 a 33 della stessa ordinanza, che il Consiglio europeo, nella sua lettera del 24 giugno 2019, aveva preso posizione sulla richiesta di agire del 5 giugno 2019.

Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto opportuno, ai punti da 34 a 38 dell’ordinanza impugnata, esaminare il ricorso anche nel merito e lo ha respinto in quanto, in ogni caso, manifestamente infondato in diritto. 10 Con l’ordinanza emessa in sede di procedimento sommario, il presidente del Tribunale ha disposto che non vi fosse più luogo a statuire sulla domanda di adozione di un provvedimento provvisorio.

Conclusioni del ricorrente dinanzi alla Corte 11 Con la sua impugnazione, il ricorrente chiede che la Corte voglia: – annullare l’ordinanza impugnata; – accogliere le domande presentate in primo grado, e – annullare l’ordinanza emessa in sede di procedimento sommario.

Sull’impugnazione 12 Ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata. 13 La citata disposizione deve trovare applicazione nel contesto dell’impugnazione in esame. 14 A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce, da un lato, quindici motivi relativi alla violazione del principio di tutela dell’affidamento sul comportamento legittimo delle istituzioni dell’Unione (primo motivo), dell’articolo 130, paragrafi 3 e 7, del regolamento di procedura del Tribunale nonché dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU») (secondo motivo), dell’articolo 265, terzo comma, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 263, quarto comma, TFUE (terzo motivo), dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE nonché delle norme costituzionali e comuni degli Stati membri (quarto motivo), dell’articolo 2 della CEDU e dell’articolo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») (quinto motivo), dell’articolo 6 della CEDU e dell’articolo 47 della Carta (sesto motivo), dell’articolo 13 TUE (settimo motivo), dell’articolo 15, paragrafo 2, TUE (ottavo motivo), dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE (nono motivo), dell’articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ( GU 2018, L 193, pag. 1 ) (decimo motivo), dell’articolo 2 TUE (dall’undicesimo al quattordicesimo motivo), nonché del principio di prevedibilità sul piano giuridico per quanto riguarda la sua condanna alle spese (quindicesimo motivo). 15 Dall’altro lato, con il suo sedicesimo motivo, il ricorrente intende impugnare l’ordinanza emessa in sede di procedimento sommario nonché introdurre una domanda di provvedimenti provvisori. 16 Occorre esaminare, in un primo momento, il primo, il terzo, il quinto, il sesto, l’undicesimo e il dodicesimo motivo, che vertono sulle motivazioni dell’ordinanza impugnata relative alla ricevibilità del ricorso, poi, in un secondo momento, gli altri motivi dedotti a sostegno dell’impugnazione.

Sul primo motivo 17 Il primo motivo è rivolto contro i punti da 29 a 33 dell’ordinanza impugnata, con i quali il Tribunale ha ritenuto che la lettera del Consiglio europeo del 24 giugno 2019 costituisse una presa di posizione di tale istituzione sulla richiesta di agire del 5 giugno 2019, con la conseguenza che il ricorso non soddisfaceva le condizioni di ricevibilità previste per un ricorso per carenza dall’articolo 265 TFUE.

Argomenti del ricorrente 18 Il ricorrente deduce, in primo luogo, una violazione del principio di tutela dell’affidamento sul comportamento legittimo delle istituzioni dell’Unione, per avere il Tribunale indicato, in modo equivoco, che il ricorrente medesimo non avrebbe dovuto fare affidamento sul fatto che il Consiglio europeo avrebbe agito in conformità con l’articolo 61 del regolamento 2018/1046 e con l’articolo 325 TFUE, in quanto nella lettera del 24 giugno 2019 tale istituzione aveva dichiarato, in modo contraddittorio, che avrebbe adempiuto all’obbligo di lottare contro la frode e la corruzione, ma che non aveva la competenza per farlo. 19 In secondo luogo, il ricorrente fa valere che il Consiglio europeo, nella sua lettera del 24 giugno 2019, qualificata dal ricorrente come «mancata risposta», ha violato il suo obbligo di comunicare in modo chiaro e comprensibile e che la proposizione di un ricorso allo scopo di ottenere l’annullamento di tale lettera, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, come indicato dal Tribunale al punto 32 dell’ordinanza impugnata, si sarebbe rivelata inutile.

Giudizio della Corte 20 Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, il Tribunale ha giustamente ricordato, ai punti da 29 a 31 dell’ordinanza impugnata, che le condizioni di ricevibilità di un ricorso per carenza, fissate dall’articolo 265 TFUE, non sono soddisfatte qualora l’istituzione invitata ad agire abbia preso posizione su tale invito prima che il ricorso fosse proposto (ordinanze dell’8 febbraio 2018, CBA Spielapparate- und Restaurantbetrieb/Commissione, C‑508/17 P , non pubblicata, EU:C:2018:72 , punto 15 , e del 3 dicembre 2019, WB/Commissione, C‑270/19 P , non pubblicata, EU:C:2019:1038 , punto 13 ) e che l’adozione di un atto diverso da quello che gli interessati avrebbero desiderato o considerato necessario, come un rifiuto, debitamente motivato, di operare conformemente a una richiesta di agire, costituisce una presa di posizione idonea a porre termine alla carenza (v., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2013, Commissione/Consiglio, C‑196/12 , EU:C:2013:753 , punto 22 e giurisprudenza ivi citata). 21 Quest’ultima constatazione è vera in modo particolare quando il rifiuto dell’istituzione interessata di operare conformemente alla richiesta di agire si fonda su un difetto di competenza (v., in tal senso, ordinanza del 3 dicembre 2019, WB/Commissione, C‑270/19 P , non pubblicata, EU:C:2019:1038 , punto 12 ). 22 È in applicazione della giurisprudenza citata al punto 20 della presente ordinanza che il Tribunale ha in sostanza ritenuto, al punto 32 dell’ordinanza impugnata, che la lettera del Consiglio europeo del 24 giugno 2019, inviata in risposta alla richiesta di agire del 5 giugno 2019 e contenente la decisione di questa istituzione di non prendere iniziative nel senso auspicato in tale richiesta, ponesse termine alla carenza, rendendo così irricevibile il ricorso proposto dal ricorrente ai sensi dell’articolo 265 TFUE.

Il Tribunale ha aggiunto che il ricorrente avrebbe potuto proporre un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE contro la suddetta decisione, a condizione di poter dimostrare la sua legittimazione ad agire. 23 Orbene, occorre ricordare che una presa di posizione, ai sensi dell’articolo 265, secondo comma, TFUE, deve stabilire in modo chiaro e definitivo la posizione dell’istituzione interessata sulla domanda del ricorrente e che la qualificazione della risposta di detta istituzione a tale domanda quale «presa di posizione» che pone fine all’asserita inattività di tale istituzione è una questione di diritto che può essere esaminata in sede di impugnazione (v., in tal senso, ordinanza del 16 giugno 2020, CJ/Corte di giustizia dell’Unione europea, C‑634/19 P , non pubblicata, EU:C:2020:474 , punti 29 e 31 e giurisprudenza ivi citata). 24 Nel caso di specie, l’argomento dedotto dal ricorrente nell’ambito del suo primo motivo non è tale da rimettere in discussione la qualificazione come «presa di posizione» della lettera del Consiglio europeo del 24 giugno 2019 né, pertanto, la conclusione del Tribunale secondo cui il ricorso era irricevibile per tale motivo. 25 Pertanto, in primo luogo, l’affermazione secondo la quale il Tribunale avrebbe ritenuto che il ricorrente non avrebbe dovuto fare affidamento sul fatto che il Consiglio europeo avrebbe agito in conformità con l’articolo 61 del regolamento 2018/1046 e con l’articolo 325 TFUE risulta manifestamente da un’errata lettura dell’ordinanza impugnata.

Infatti, il Tribunale si è limitato a constatare, al punto 32 di quest’ultima, che, nella sua lettera del 24 giugno 2019, il Consiglio europeo aveva spiegato, in termini chiari, le ragioni per le quali esso non poteva agire nel senso richiestogli dal ricorrente, senza tuttavia trarne la conclusione che quest’ultimo tenta di attribuirgli. 26 Nei limiti in cui l’argomento del ricorrente deve essere inteso nel senso che questi contesta al Tribunale di non aver dichiarato che la suddetta lettera fosse viziata da una motivazione contraddittoria, è giocoforza constatare che, palesemente, non sussiste contraddizione tra l’assicurazione espressa nella medesima lettera, secondo la quale il Consiglio europeo attribuiva la massima importanza alla lotta contro la frode e le altre attività illegali che incidono sugli interessi finanziari dell’Unione, da un lato, e il rifiuto di tale istituzione di operare conformemente alla domanda del ricorrente non disponendo della relativa competenza, dall’altro. 27 Ne consegue che tale argomento è manifestamente infondato. 28 In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento del ricorrente secondo cui il Consiglio europeo, nella sua lettera del 24 giugno 2019, ha violato il suo obbligo di comunicare in modo chiaro e comprensibile, dagli articoli 256 TFUE, 58, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte emerge che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della decisione di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti dedotti a specifico sostegno di tale domanda (sentenza del 16 settembre 2020, BP/FRA, C‑669/19 P , non pubblicata, EU:C:2020:713 , punto 26 e giurisprudenza ivi citata). 29 Nel caso di specie, il ricorrente si limita a una semplice affermazione molto generica, senza fornire alcuna motivazione giuridica intesa a dimostrare sotto quale profilo quanto enunciato del Consiglio europeo nella sua lettera del 24 giugno 2019 non sarebbe chiaro o comprensibile e ancor meno in che cosa il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto al riguardo.

Pertanto, tale argomento deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile. 30 Occorre inoltre ricordare che la questione delle condizioni di ricevibilità di un ricorso per carenza è distinta dalla questione dell’assoggettabilità a un ricorso di annullamento di un atto adottato dall’istituzione dell’Unione richiesta che pone termine alla sua inerzia (v., in tal senso, ordinanza del 16 giugno 2020, CJ/Corte di giustizia dell’Unione europea, C‑634/19 P , non pubblicata, EU:C:2020:474 , punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

Pertanto, l’argomento del ricorrente vertente sull’asserita inutilità della proposizione di un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE contro la suddetta lettera del Consiglio europeo è inoperante. 31 Ne consegue che il primo motivo deve essere respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato.

Sui motivi terzo, quinto e dodicesimo 32 Con il suo terzo motivo, il ricorrente deduce che, per quanto riguarda i punti da 25 a 27 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale avrebbe illegittimamente aggiunto due condizioni per dimostrare la sua legittimazione ad agire che non figurano all’articolo 265, terzo comma, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 263, quarto comma, TFUE, e avrebbe commesso un errore di diritto concludendo nel senso dell’assenza della sua legittimazione ad agire e del suo interesse ad agire. 33 Con il suo quinto motivo, il ricorrente deduce una violazione dell’articolo 2 della CEDU e dell’articolo 2 della Carta, per avere il Tribunale ritenuto, al punto 39 dell’ordinanza impugnata, che egli non fosse né direttamente né individualmente interessato dalla carenza lamentata, nonostante le minacce alla sua integrità fisica incitate dalle dichiarazioni del Primo ministro della Repubblica ceca nei suoi confronti. 34 Con il dodicesimo motivo, il ricorrente lamenta una violazione del valore fondamentale dell’uguaglianza dinanzi alla legge, quale sancito dall’articolo 2 TUE, censurando i punti 27 e 38 dell’ordinanza impugnata.

A suo avviso, da questi due punti risulta che solo i destinatari dei pagamenti effettuati dall’Unione nell’ambito dei fondi spesi negli Stati membri sono legittimati a contestarne la regolarità. 35 Pertanto, con questi tre motivi, il ricorrente contesta, in sostanza, la conclusione del Tribunale secondo cui il suo ricorso era irricevibile per mancanza di legittimazione ad agire e di interesse ad agire. 36 Orbene, nei limiti in cui, per le ragioni esposte ai punti da 20 a 31 della presente ordinanza, si ritiene che il Tribunale non abbia commesso un errore di diritto dichiarando irricevibile il ricorso con la motivazione che il Consiglio europeo aveva preso posizione sulla richiesta di agire del 5 giugno 2019 in un momento precedente alla proposizione di tale ricorso, non occorre esaminare se la conclusione del Tribunale menzionata al punto precedente sia errata in diritto.

Infatti, in tali circostanze, un siffatto eventuale errore di diritto al riguardo non inciderebbe sulla soluzione della controversia e non influenzerebbe il dispositivo dell’ordinanza impugnata nella parte in cui detto ricorso è stato dichiarato irricevibile (v., per analogia, sentenza del 3 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P , EU:C:2013:625 , punto 74 , e ordinanza del 25 ottobre 2016, VSM Geneesmiddelen/Commissione, C‑637/15 P , non pubblicata, EU:C:2016:812 , punti 54 e 55 ). 37 Pertanto, i motivi terzo, quinto e dodicesimo devono essere respinti in quanto inoperanti.

Sui motivi sesto e undicesimo 38 Con il suo sesto motivo, il ricorrente deduce una violazione dell’articolo 6 della CEDU e dell’articolo 47 della Carta nonché, con il suo undicesimo motivo, una violazione del valore fondamentale della giustizia, quale sancito all’articolo 2 TUE, nella parte in cui il Tribunale ha concluso per l’irricevibilità del suo ricorso per i motivi esposti nell’ordinanza impugnata. 39 A tal riguardo, è sufficiente rilevare che i requisiti di ricevibilità di un ricorso dinanzi alla Corte devono essere interpretati alla luce dei valori e dei diritti fondamentali del diritto dell’Unione, senza tuttavia giungere a modificare il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai Trattati, ed in particolare le norme relative alla ricevibilità dei ricorsi proposti direttamente dinanzi al giudice dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P , EU:C:2013:625 , punto 97 , e ordinanza dell’8 febbraio 2018, CBA Spielapparate- und Restaurantbetrieb/Commissione, C‑508/17 P , non pubblicata, EU:C:2018:72 , punto 20 ). 40 Pertanto, il sesto e l’undicesimo motivo devono essere respinti in quanto manifestamente infondati.

Sui motivi quarto, da settimo a decimo, tredicesimo e quattordicesimo 41 I motivi quarto, dal settimo al decimo, tredicesimo e quattordicesimo sono diretti contro la motivazione contenuta ai punti da 34 a 38 dell’ordinanza impugnata, relativa al merito del ricorso dinanzi al Tribunale. 42 Orbene, poiché dai punti da 20 a 31 della presente ordinanza risulta che il Tribunale ha correttamente ritenuto, al punto 39 dell’ordinanza impugnata, che il ricorso di cui era investito fosse irricevibile, tali motivi sono sovrabbondanti. 43 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, nel contesto di un’impugnazione le censure mosse in merito a una motivazione sovrabbondante di una decisione del Tribunale devono essere respinte in quanto inoperanti, poiché non possono comportare l’annullamento di tale decisione (v., in tal senso, sentenza del 12 novembre 2020, Gollnisch/Parlamento, C‑676/19 P , non pubblicata, EU:C:2020:916 , punto 55 e giurisprudenza ivi citata). 44 Di conseguenza, i motivi quarto, dal settimo al decimo, tredicesimo e quattordicesimo, diretti contro la motivazione nel merito dell’ordinanza impugnata, su cui non era necessario statuire, devono essere respinti in quanto inoperanti.

Sul secondo motivo 45 Con il suo secondo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 130, paragrafi 3 e 7, del suo regolamento di procedura nonché l’articolo 6 della CEDU includendo, ai punti da 34 a 38 dell’ordinanza impugnata, considerazioni relative al merito del suo ricorso che avrebbero dovuto essere oggetto di una sentenza. 46 Tuttavia, come risulta dai punti da 41 a 43 della presente ordinanza, è solo ad abundantiam che il Tribunale ha esaminato il merito del ricorso nei predetti punti dell’ordinanza impugnata. 47 Ne consegue che il secondo motivo deve essere respinto in quanto inoperante.

Sul sedicesimo motivo 48 Con il suo sedicesimo motivo, il ricorrente intende impugnare l’ordinanza emessa in sede di procedimento sommario nonché proporre una domanda di provvedimenti provvisori. 49 Tuttavia, dagli articoli 39 e 57 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 160, paragrafo 4, e con l’articolo 190, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, risulta che una siffatta impugnazione e una siffatta domanda di provvedimenti provvisori devono essere proposte con atto separato. 50 Non essendo ciò stato fatto nel caso di specie, l’impugnazione e la domanda di provvedimenti provvisori sono manifestamente irricevibili.

Sul quindicesimo motivo 51 Con il suo quindicesimo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale abbia violato il principio di prevedibilità sul piano giuridico condannandolo alle spese, sebbene l’importo di tali spese non sia stato indicato nell’ordinanza impugnata e gli articoli da 133 a 141 del regolamento di procedura del Tribunale, relativi alle spese, non prevedano alcuna norma sostanziale che consenta di determinare le spese. 52 In proposito, è sufficiente ricordare che, secondo costante giurisprudenza, nell’ipotesi in cui tutti gli altri motivi di un’impugnazione siano stati respinti, le conclusioni riguardanti l’asserita irregolarità della decisione del Tribunale sulle spese devono essere dichiarate irricevibili ai sensi dell’articolo 58, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, a tenore del quale un’impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l’onere e l’importo delle spese (ordinanza del 12 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA]- und Naturschutz e Giesen/Commissione, C‑343/16 P , EU:C:2017:10 , punto 24 e giurisprudenza ivi citata). 53 Poiché gli altri motivi d’impugnazione sono stati respinti, occorre respingere il quindicesimo motivo in quanto manifestamente irricevibile. 54 Da quanto precede risulta che l’impugnazione deve essere integralmente respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.

Sulle spese 55 Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, si provvede sulle spese con l’ordinanza che definisce la causa. 56 Poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’impugnazione al convenuto e, quindi, prima che questo abbia potuto sostenere delle spese, si deve disporre che il ricorrente sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) così provvede: 1) L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata. 2) Il sig.

Lukáš Wagenknecht sopporterà le proprie spese.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CO0504 ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 14 aprile 2021 ( *1 ) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Lotta contro le frodi – Riunioni del Consiglio europeo – Quadro finanziario pluriennale – Richiesta di esclusione del rappresentante della Repubblica ceca a causa di un asserito conflitto d’interessi – Risposta che eccepisce una mancanza di competenza – Ricorso per carenza – Asserita mancanza di azione da parte del Consiglio europeo – Irricevibilità – Presa di posizione – Legittimazione ad agire – Interesse ad agire» Nella causa C‑504/20 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 28 settembre 2020, Lukáš Wagenknecht , residente in Pardubice (Repubblica ceca), rappresentato da A. Koller, advokátka, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: Consiglio europeo, convenuto in primo grado, LA CORTE (Ottava Sezione), composta da N. Wahl, presidente di sezione, F. Biltgen (relatore) e J. Passer, giudici, avvocato generale: H. [OSCURATO:PERSONA], cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA], vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, ha pronunciato la seguente Ordinanza 1 Con la sua impugnazione, il sig. Lukáš Wagenknecht chiede l’annullamento, in primo luogo, dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 17 luglio 2020, Wagenknecht/Consiglio europeo ( T‑715/19 , in prosieguo: l’ordinanza impugnata, EU:T:2020:340 ), che ha dichiarato irricevibile e, in ogni caso, manifestamente infondato in diritto il suo ricorso per carenza fondato sull’articolo 265 TFUE, volto a far constatare che il Consiglio europeo si è illegittimamente astenuto dall’agire su istanza del ricorrente al fine dell’esclusione del primo ministro della Repubblica ceca, il sig. [OSCURATO:PERSONA] Babiš, dalla riunione del Consiglio europeo del 20 giugno 2019 e dalle successive riunioni vertenti sui negoziati relativi alle prospettive finanziarie, a causa di un asserito conflitto d’interessi, e, in secondo luogo, dell’ordinanza del presidente del Tribunale del 23 luglio 2020, Wagenknecht/Consiglio europeo ( T‑715/19 R , non pubblicata, in prosieguo: l’ordinanza di provvedimenti provvisori, EU:T:2020:358 ), di non luogo a statuire sulla sua domanda di provvedimenti provvisori ai sensi dell’articolo 279 TFUE. Fatti 2 Ai fini della presente impugnazione, i fatti della controversia, quali esposti ai punti da 1 a 3 dell’ordinanza impugnata, possono essere riassunti come segue. 3 Con lettera datata 5 giugno 2019, pervenuta al Consiglio europeo il 10 giugno 2019, il ricorrente, un membro del [OSCURATO:PERSONA] České republiky (Senato della Repubblica ceca), ha chiesto al Consiglio europeo di escludere il primo ministro della Repubblica ceca dalla riunione del Consiglio europeo del 20 giugno 2019 e dalle successive riunioni vertenti sulle negoziazioni relative alle prospettive finanziarie [quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021/2027] (in prosieguo: la «richiesta di agire del 5 giugno 2019»), a causa dell’asserito conflitto di interessi di tale rappresentante della Repubblica ceca che deriverebbe dai suoi interessi personali e familiari in imprese del gruppo Agrofert, attivo in particolare nel settore agroalimentare. 4 Il 24 giugno 2019 il Consiglio europeo ha risposto a detta lettera. Pur precisando di non prendere posizione sul merito delle affermazioni del ricorrente e pur garantendo a quest’ultimo di attribuire la massima importanza alla lotta contro la frode e le altre attività illegali che incidono sugli interessi finanziari dell’Unione europea, il Consiglio europeo rilevava che l’articolo 15, paragrafo 2, TUE determinava la composizione del Consiglio europeo prevedendo che esso «è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione [europea]», composizione che non potrebbe essere modificata dal momento che i trattati non contengono una disposizione che preveda la possibilità di una siffatta modifica. Inoltre, il Consiglio europeo ha rilevato che la questione di individuare chi, tra il capo di Stato o il capo del governo, dovesse rappresentare ciascuno degli Stati membri dell’Unione era di pertinenza del solo diritto costituzionale nazionale e che quindi non dipendeva dalla discrezionalità del Consiglio europeo o del suo presidente decidere chi dovesse essere il rappresentante di ciascuno Stato membro all’interno di tale istituzione né decidere chi, tra il capo dello Stato o il capo del governo, doveva essere invitato alle differenti riunioni del Consiglio europeo. 5 Il 2 luglio 2019 il ricorrente si è rivolto al Consiglio europeo mediante messaggio di posta elettronica, chiedendo al segretario generale di tale istituzione chiarimenti riguardo alla risposta fornitagli il precedente 24 giugno. Tale messaggio di posta elettronica è rimasto senza risposta. Ricorso dinanzi al Tribunale, ordinanza impugnata e ordinanza di provvedimenti provvisori 6 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 ottobre 2019, il ricorrente ha presentato, ai sensi dell’articolo 265 TFUE, un ricorso diretto alla constatazione di una carenza da parte del Consiglio europeo in quanto tale istituzione avrebbe illegittimamente omesso di agire in risposta alla richiesta di agire del 5 giugno 2019. 7 Il 19 marzo 2020 il Consiglio europeo, ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, ha sollevato un’eccezione di irricevibilità mediante la quale ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso in quanto manifestamente irricevibile e di condannare il ricorrente alle spese. 8 Con atto separato trasmesso alla cancelleria del Tribunale il 27 maggio 2020, il ricorrente, ai sensi dell’articolo 279 TFUE, ha chiesto al presidente del Tribunale l’adozione di un provvedimento provvisorio consistente nell’ordinare l’inserimento, nelle conclusioni del Consiglio europeo, di un testo che dichiari sostanzialmente che è vietato a qualsiasi persona giuridica collegata al Primo ministro della Repubblica ceca ricevere fondi nel contesto del QFP 2021/2027. 9 Con l’ordinanza impugnata, adottata sulla base degli articoli 126 e 130 del proprio regolamento di procedura, il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto irricevibile, dopo aver dichiarato, da un lato, ai punti da 25 a 27 di tale ordinanza, che il ricorrente non aveva né interesse ad agire né legittimazione ad agire e, dall’altro, ai punti da 28 a 33 della stessa ordinanza, che il Consiglio europeo, nella sua lettera del 24 giugno 2019, aveva preso posizione sulla richiesta di agire del 5 giugno 2019. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto opportuno, ai punti da 34 a 38 dell’ordinanza impugnata, esaminare il ricorso anche nel merito e lo ha respinto in quanto, in ogni caso, manifestamente infondato in diritto. 10 Con l’ordinanza emessa in sede di procedimento sommario, il presidente del Tribunale ha disposto che non vi fosse più luogo a statuire sulla domanda di adozione di un provvedimento provvisorio. Conclusioni del ricorrente dinanzi alla Corte 11 Con la sua impugnazione, il ricorrente chiede che la Corte voglia: – annullare l’ordinanza impugnata; – accogliere le domande presentate in primo grado, e – annullare l’ordinanza emessa in sede di procedimento sommario. Sull’impugnazione 12 Ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata. 13 La citata disposizione deve trovare applicazione nel contesto dell’impugnazione in esame. 14 A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce, da un lato, quindici motivi relativi alla violazione del principio di tutela dell’affidamento sul comportamento legittimo delle istituzioni dell’Unione (primo motivo), dell’articolo 130, paragrafi 3 e 7, del regolamento di procedura del Tribunale nonché dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU») (secondo motivo), dell’articolo 265, terzo comma, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 263, quarto comma, TFUE (terzo motivo), dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE nonché delle norme costituzionali e comuni degli Stati membri (quarto motivo), dell’articolo 2 della CEDU e dell’articolo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») (quinto motivo), dell’articolo 6 della CEDU e dell’articolo 47 della Carta (sesto motivo), dell’articolo 13 TUE (settimo motivo), dell’articolo 15, paragrafo 2, TUE (ottavo motivo), dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE (nono motivo), dell’articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ( GU 2018, L 193, pag. 1 ) (decimo motivo), dell’articolo 2 TUE (dall’undicesimo al quattordicesimo motivo), nonché del principio di prevedibilità sul piano giuridico per quanto riguarda la sua condanna alle spese (quindicesimo motivo). 15 Dall’altro lato, con il suo sedicesimo motivo, il ricorrente intende impugnare l’ordinanza emessa in sede di procedimento sommario nonché introdurre una domanda di provvedimenti provvisori. 16 Occorre esaminare, in un primo momento, il primo, il terzo, il quinto, il sesto, l’undicesimo e il dodicesimo motivo, che vertono sulle motivazioni dell’ordinanza impugnata relative alla ricevibilità del ricorso, poi, in un secondo momento, gli altri motivi dedotti a sostegno dell’impugnazione. Sul primo motivo 17 Il primo motivo è rivolto contro i punti da 29 a 33 dell’ordinanza impugnata, con i quali il Tribunale ha ritenuto che la lettera del Consiglio europeo del 24 giugno 2019 costituisse una presa di posizione di tale istituzione sulla richiesta di agire del 5 giugno 2019, con la conseguenza che il ricorso non soddisfaceva le condizioni di ricevibilità previste per un ricorso per carenza dall’articolo 265 TFUE. Argomenti del ricorrente 18 Il ricorrente deduce, in primo luogo, una violazione del principio di tutela dell’affidamento sul comportamento legittimo delle istituzioni dell’Unione, per avere il Tribunale indicato, in modo equivoco, che il ricorrente medesimo non avrebbe dovuto fare affidamento sul fatto che il Consiglio europeo avrebbe agito in conformità con l’articolo 61 del regolamento 2018/1046 e con l’articolo 325 TFUE, in quanto nella lettera del 24 giugno 2019 tale istituzione aveva dichiarato, in modo contraddittorio, che avrebbe adempiuto all’obbligo di lottare contro la frode e la corruzione, ma che non aveva la competenza per farlo. 19 In secondo luogo, il ricorrente fa valere che il Consiglio europeo, nella sua lettera del 24 giugno 2019, qualificata dal ricorrente come «mancata risposta», ha violato il suo obbligo di comunicare in modo chiaro e comprensibile e che la proposizione di un ricorso allo scopo di ottenere l’annullamento di tale lettera, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, come indicato dal Tribunale al punto 32 dell’ordinanza impugnata, si sarebbe rivelata inutile. Giudizio della Corte 20 Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, il Tribunale ha giustamente ricordato, ai punti da 29 a 31 dell’ordinanza impugnata, che le condizioni di ricevibilità di un ricorso per carenza, fissate dall’articolo 265 TFUE, non sono soddisfatte qualora l’istituzione invitata ad agire abbia preso posizione su tale invito prima che il ricorso fosse proposto (ordinanze dell’8 febbraio 2018, CBA Spielapparate- und Restaurantbetrieb/Commissione, C‑508/17 P , non pubblicata, EU:C:2018:72 , punto 15 , e del 3 dicembre 2019, WB/Commissione, C‑270/19 P , non pubblicata, EU:C:2019:1038 , punto 13 ) e che l’adozione di un atto diverso da quello che gli interessati avrebbero desiderato o considerato necessario, come un rifiuto, debitamente motivato, di operare conformemente a una richiesta di agire, costituisce una presa di posizione idonea a porre termine alla carenza (v., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2013, Commissione/Consiglio, C‑196/12 , EU:C:2013:753 , punto 22 e giurisprudenza ivi citata). 21 Quest’ultima constatazione è vera in modo particolare quando il rifiuto dell’istituzione interessata di operare conformemente alla richiesta di agire si fonda su un difetto di competenza (v., in tal senso, ordinanza del 3 dicembre 2019, WB/Commissione, C‑270/19 P , non pubblicata, EU:C:2019:1038 , punto 12 ). 22 È in applicazione della giurisprudenza citata al punto 20 della presente ordinanza che il Tribunale ha in sostanza ritenuto, al punto 32 dell’ordinanza impugnata, che la lettera del Consiglio europeo del 24 giugno 2019, inviata in risposta alla richiesta di agire del 5 giugno 2019 e contenente la decisione di questa istituzione di non prendere iniziative nel senso auspicato in tale richiesta, ponesse termine alla carenza, rendendo così irricevibile il ricorso proposto dal ricorrente ai sensi dell’articolo 265 TFUE. Il Tribunale ha aggiunto che il ricorrente avrebbe potuto proporre un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE contro la suddetta decisione, a condizione di poter dimostrare la sua legittimazione ad agire. 23 Orbene, occorre ricordare che una presa di posizione, ai sensi dell’articolo 265, secondo comma, TFUE, deve stabilire in modo chiaro e definitivo la posizione dell’istituzione interessata sulla domanda del ricorrente e che la qualificazione della risposta di detta istituzione a tale domanda quale «presa di posizione» che pone fine all’asserita inattività di tale istituzione è una questione di diritto che può essere esaminata in sede di impugnazione (v., in tal senso, ordinanza del 16 giugno 2020, CJ/Corte di giustizia dell’Unione europea, C‑634/19 P , non pubblicata, EU:C:2020:474 , punti 29 e 31 e giurisprudenza ivi citata). 24 Nel caso di specie, l’argomento dedotto dal ricorrente nell’ambito del suo primo motivo non è tale da rimettere in discussione la qualificazione come «presa di posizione» della lettera del Consiglio europeo del 24 giugno 2019 né, pertanto, la conclusione del Tribunale secondo cui il ricorso era irricevibile per tale motivo. 25 Pertanto, in primo luogo, l’affermazione secondo la quale il Tribunale avrebbe ritenuto che il ricorrente non avrebbe dovuto fare affidamento sul fatto che il Consiglio europeo avrebbe agito in conformità con l’articolo 61 del regolamento 2018/1046 e con l’articolo 325 TFUE risulta manifestamente da un’errata lettura dell’ordinanza impugnata. Infatti, il Tribunale si è limitato a constatare, al punto 32 di quest’ultima, che, nella sua lettera del 24 giugno 2019, il Consiglio europeo aveva spiegato, in termini chiari, le ragioni per le quali esso non poteva agire nel senso richiestogli dal ricorrente, senza tuttavia trarne la conclusione che quest’ultimo tenta di attribuirgli. 26 Nei limiti in cui l’argomento del ricorrente deve essere inteso nel senso che questi contesta al Tribunale di non aver dichiarato che la suddetta lettera fosse viziata da una motivazione contraddittoria, è giocoforza constatare che, palesemente, non sussiste contraddizione tra l’assicurazione espressa nella medesima lettera, secondo la quale il Consiglio europeo attribuiva la massima importanza alla lotta contro la frode e le altre attività illegali che incidono sugli interessi finanziari dell’Unione, da un lato, e il rifiuto di tale istituzione di operare conformemente alla domanda del ricorrente non disponendo della relativa competenza, dall’altro. 27 Ne consegue che tale argomento è manifestamente infondato. 28 In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento del ricorrente secondo cui il Consiglio europeo, nella sua lettera del 24 giugno 2019, ha violato il suo obbligo di comunicare in modo chiaro e comprensibile, dagli articoli 256 TFUE, 58, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte emerge che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della decisione di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti dedotti a specifico sostegno di tale domanda (sentenza del 16 settembre 2020, BP/FRA, C‑669/19 P , non pubblicata, EU:C:2020:713 , punto 26 e giurisprudenza ivi citata). 29 Nel caso di specie, il ricorrente si limita a una semplice affermazione molto generica, senza fornire alcuna motivazione giuridica intesa a dimostrare sotto quale profilo quanto enunciato del Consiglio europeo nella sua lettera del 24 giugno 2019 non sarebbe chiaro o comprensibile e ancor meno in che cosa il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto al riguardo. Pertanto, tale argomento deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile. 30 Occorre inoltre ricordare che la questione delle condizioni di ricevibilità di un ricorso per carenza è distinta dalla questione dell’assoggettabilità a un ricorso di annullamento di un atto adottato dall’istituzione dell’Unione richiesta che pone termine alla sua inerzia (v., in tal senso, ordinanza del 16 giugno 2020, CJ/Corte di giustizia dell’Unione europea, C‑634/19 P , non pubblicata, EU:C:2020:474 , punto 36 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, l’argomento del ricorrente vertente sull’asserita inutilità della proposizione di un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE contro la suddetta lettera del Consiglio europeo è inoperante. 31 Ne consegue che il primo motivo deve essere respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato. Sui motivi terzo, quinto e dodicesimo 32 Con il suo terzo motivo, il ricorrente deduce che, per quanto riguarda i punti da 25 a 27 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale avrebbe illegittimamente aggiunto due condizioni per dimostrare la sua legittimazione ad agire che non figurano all’articolo 265, terzo comma, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 263, quarto comma, TFUE, e avrebbe commesso un errore di diritto concludendo nel senso dell’assenza della sua legittimazione ad agire e del suo interesse ad agire. 33 Con il suo quinto motivo, il ricorrente deduce una violazione dell’articolo 2 della CEDU e dell’articolo 2 della Carta, per avere il Tribunale ritenuto, al punto 39 dell’ordinanza impugnata, che egli non fosse né direttamente né individualmente interessato dalla carenza lamentata, nonostante le minacce alla sua integrità fisica incitate dalle dichiarazioni del Primo ministro della Repubblica ceca nei suoi confronti. 34 Con il dodicesimo motivo, il ricorrente lamenta una violazione del valore fondamentale dell’uguaglianza dinanzi alla legge, quale sancito dall’articolo 2 TUE, censurando i punti 27 e 38 dell’ordinanza impugnata. A suo avviso, da questi due punti risulta che solo i destinatari dei pagamenti effettuati dall’Unione nell’ambito dei fondi spesi negli Stati membri sono legittimati a contestarne la regolarità. 35 Pertanto, con questi tre motivi, il ricorrente contesta, in sostanza, la conclusione del Tribunale secondo cui il suo ricorso era irricevibile per mancanza di legittimazione ad agire e di interesse ad agire. 36 Orbene, nei limiti in cui, per le ragioni esposte ai punti da 20 a 31 della presente ordinanza, si ritiene che il Tribunale non abbia commesso un errore di diritto dichiarando irricevibile il ricorso con la motivazione che il Consiglio europeo aveva preso posizione sulla richiesta di agire del 5 giugno 2019 in un momento precedente alla proposizione di tale ricorso, non occorre esaminare se la conclusione del Tribunale menzionata al punto precedente sia errata in diritto. Infatti, in tali circostanze, un siffatto eventuale errore di diritto al riguardo non inciderebbe sulla soluzione della controversia e non influenzerebbe il dispositivo dell’ordinanza impugnata nella parte in cui detto ricorso è stato dichiarato irricevibile (v., per analogia, sentenza del 3 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P , EU:C:2013:625 , punto 74 , e ordinanza del 25 ottobre 2016, VSM Geneesmiddelen/Commissione, C‑637/15 P , non pubblicata, EU:C:2016:812 , punti 54 e 55 ). 37 Pertanto, i motivi terzo, quinto e dodicesimo devono essere respinti in quanto inoperanti. Sui motivi sesto e undicesimo 38 Con il suo sesto motivo, il ricorrente deduce una violazione dell’articolo 6 della CEDU e dell’articolo 47 della Carta nonché, con il suo undicesimo motivo, una violazione del valore fondamentale della giustizia, quale sancito all’articolo 2 TUE, nella parte in cui il Tribunale ha concluso per l’irricevibilità del suo ricorso per i motivi esposti nell’ordinanza impugnata. 39 A tal riguardo, è sufficiente rilevare che i requisiti di ricevibilità di un ricorso dinanzi alla Corte devono essere interpretati alla luce dei valori e dei diritti fondamentali del diritto dell’Unione, senza tuttavia giungere a modificare il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai Trattati, ed in particolare le norme relative alla ricevibilità dei ricorsi proposti direttamente dinanzi al giudice dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P , EU:C:2013:625 , punto 97 , e ordinanza dell’8 febbraio 2018, CBA Spielapparate- und Restaurantbetrieb/Commissione, C‑508/17 P , non pubblicata, EU:C:2018:72 , punto 20 ). 40 Pertanto, il sesto e l’undicesimo motivo devono essere respinti in quanto manifestamente infondati. Sui motivi quarto, da settimo a decimo, tredicesimo e quattordicesimo 41 I motivi quarto, dal settimo al decimo, tredicesimo e quattordicesimo sono diretti contro la motivazione contenuta ai punti da 34 a 38 dell’ordinanza impugnata, relativa al merito del ricorso dinanzi al Tribunale. 42 Orbene, poiché dai punti da 20 a 31 della presente ordinanza risulta che il Tribunale ha correttamente ritenuto, al punto 39 dell’ordinanza impugnata, che il ricorso di cui era investito fosse irricevibile, tali motivi sono sovrabbondanti. 43 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, nel contesto di un’impugnazione le censure mosse in merito a una motivazione sovrabbondante di una decisione del Tribunale devono essere respinte in quanto inoperanti, poiché non possono comportare l’annullamento di tale decisione (v., in tal senso, sentenza del 12 novembre 2020, Gollnisch/Parlamento, C‑676/19 P , non pubblicata, EU:C:2020:916 , punto 55 e giurisprudenza ivi citata). 44 Di conseguenza, i motivi quarto, dal settimo al decimo, tredicesimo e quattordicesimo, diretti contro la motivazione nel merito dell’ordinanza impugnata, su cui non era necessario statuire, devono essere respinti in quanto inoperanti. Sul secondo motivo 45 Con il suo secondo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 130, paragrafi 3 e 7, del suo regolamento di procedura nonché l’articolo 6 della CEDU includendo, ai punti da 34 a 38 dell’ordinanza impugnata, considerazioni relative al merito del suo ricorso che avrebbero dovuto essere oggetto di una sentenza. 46 Tuttavia, come risulta dai punti da 41 a 43 della presente ordinanza, è solo ad abundantiam che il Tribunale ha esaminato il merito del ricorso nei predetti punti dell’ordinanza impugnata. 47 Ne consegue che il secondo motivo deve essere respinto in quanto inoperante. Sul sedicesimo motivo 48 Con il suo sedicesimo motivo, il ricorrente intende impugnare l’ordinanza emessa in sede di procedimento sommario nonché proporre una domanda di provvedimenti provvisori. 49 Tuttavia, dagli articoli 39 e 57 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 160, paragrafo 4, e con l’articolo 190, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, risulta che una siffatta impugnazione e una siffatta domanda di provvedimenti provvisori devono essere proposte con atto separato. 50 Non essendo ciò stato fatto nel caso di specie, l’impugnazione e la domanda di provvedimenti provvisori sono manifestamente irricevibili. Sul quindicesimo motivo 51 Con il suo quindicesimo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale abbia violato il principio di prevedibilità sul piano giuridico condannandolo alle spese, sebbene l’importo di tali spese non sia stato indicato nell’ordinanza impugnata e gli articoli da 133 a 141 del regolamento di procedura del Tribunale, relativi alle spese, non prevedano alcuna norma sostanziale che consenta di determinare le spese. 52 In proposito, è sufficiente ricordare che, secondo costante giurisprudenza, nell’ipotesi in cui tutti gli altri motivi di un’impugnazione siano stati respinti, le conclusioni riguardanti l’asserita irregolarità della decisione del Tribunale sulle spese devono essere dichiarate irricevibili ai sensi dell’articolo 58, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, a tenore del quale un’impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l’onere e l’importo delle spese (ordinanza del 12 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA]- und Naturschutz e Giesen/Commissione, C‑343/16 P , EU:C:2017:10 , punto 24 e giurisprudenza ivi citata). 53 Poiché gli altri motivi d’impugnazione sono stati respinti, occorre respingere il quindicesimo motivo in quanto manifestamente irricevibile. 54 Da quanto precede risulta che l’impugnazione deve essere integralmente respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata. Sulle spese 55 Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, si provvede sulle spese con l’ordinanza che definisce la causa. 56 Poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’impugnazione al convenuto e, quindi, prima che questo abbia potuto sostenere delle spese, si deve disporre che il ricorrente sopporterà le proprie spese. Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) così provvede: 1) L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata. 2) Il sig. Lukáš Wagenknecht sopporterà le proprie spese. Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris