CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 35886/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento della Corte d'appello di Firenze in data 30/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositato il 9/3/2022, la Corte d'appello di Firenze confermava il decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni uno, emesso dal Tribunale di Firenze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ritenuto socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 1 lett. c) D.L.vo 159/2011. Avverso tale provvedimento ricorre per Cassazione il proposto lamentando il vizio di violazione di legge, nella specie degli artt. 1 - 4 d.lgs. 159/2011, non sussistendo i presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perchè tardivo. L'art. 10 comma 3 d.l.vo 159/2011, prescrive "avverso il decreto della corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso". Nel caso di specie il ricorso avverso il provvedimento, notificato il 9/3/2023, è stato presentato il 30 marzo 2023 ed è pertanto inammissibile perchè tardivo. p.q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Sentenza a motivazione sempl