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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 ottobre 2022

Cassazione n. 02672/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale Giulio ROMANO che ha chiesto l'annullamento con rinvio in ordine alla sospensione condizionale della pena ed il rigetto del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Khadija [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano, in data 15 giugno 2021, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Milano, in data 05 giugno 2019, ha condannato l'imputata alla pena di mesi 9 di reclusione ed euro 150,00 di multa in relazione al reato continuato di cui agli artt. 635, 633 e 639-bis cod. pen. 2.

La ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in ordine al motivo di appello con la quale era stata chiesta la riduzione della pena inflitta.La motivazione è apparente nella parte in cui afferma che la pena è «assai lieve» e quindi «non suscettibile di riduzione alcuna» nonostante la pena base per il reato più grave non corrisponda al minimo pena previsto dall'art. 633 cod. pen. vigente all'epoca dei fatti.

3. Con il secondo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., viene eccepita la contraddittorietà della motivazione desumibile dall'insanabile divergenza tra motivazione ed in dispositivo in ordine alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena.

La difesa segnala che mentre a pagina 5 della motivazione i giudici di appello hanno affermato che «la sospensione subordinata al rilascio costituirà valido deterrente per poter ristorare il danno della persona offesa» nel dispositivo non è stata disposta la sospensione condizionale della pena con conseguente nullità della sentenza impugnata.

4. Il primo motivo di ricorso è assolutamente generico e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni impugnazione.

La difesa si è, infatti, limitata a sostenere in modo del tutto generico ed apodittico la necessità di ridurre la pena irrogata giudicata iniqua senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito, con la conseguenza che l'impugnazione così formata non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette di percepire con esattezza l'oggetto delle censure (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441 - 01).

Appare evidente che il motivo di ricorso è contraddistinto dalla mera declinazione di argomentazioni, apodittiche ed estremamente succinte, prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito con conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso.

In materia di oneri motivazionali correlati alla definizione del trattamento sanzionatorio il collegio ribadisce che il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754).

5. Il secondo motivo è fondato e deve esser accolto. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al consolidato principio secondo cui il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma deve esser risolto con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo in quanto il dispositivo costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto (vedi Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852 - 01).

Ciò premesso va rilevato che la motivazione oggetto di ricorso è assolutamente carente in relazione alle ragioni che hanno indotto la Corte territoriale a rigettare il motivo di appello avente ad oggetto la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

La sentenza impugnata deve essere di conseguenza annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano in relazione alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena.

I Giudici del rinvio provvederanno, dunque, a rinnovare il giudizio sul punto indicato, dando conto con adeguata motivazione delle ragioni che inducono a formulare una prognosi negativa o favorevole ai sensi dell'art. 164, comma 1, cod. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità della ricorrente.

Sentenza con motivazione semplificata Così deciso il 28 ottobre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale Giulio ROMANO che ha chiesto l'annullamento con rinvio in ordine alla sospensione condizionale della pena ed il rigetto del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Khadija [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano, in data 15 giugno 2021, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Milano, in data 05 giugno 2019, ha condannato l'imputata alla pena di mesi 9 di reclusione ed euro 150,00 di multa in relazione al reato continuato di cui agli artt. 635, 633 e 639-bis cod. pen. 2. La ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in ordine al motivo di appello con la quale era stata chiesta la riduzione della pena inflitta.La motivazione è apparente nella parte in cui afferma che la pena è «assai lieve» e quindi «non suscettibile di riduzione alcuna» nonostante la pena base per il reato più grave non corrisponda al minimo pena previsto dall'art. 633 cod. pen. vigente all'epoca dei fatti. 3. Con il secondo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., viene eccepita la contraddittorietà della motivazione desumibile dall'insanabile divergenza tra motivazione ed in dispositivo in ordine alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena. La difesa segnala che mentre a pagina 5 della motivazione i giudici di appello hanno affermato che «la sospensione subordinata al rilascio costituirà valido deterrente per poter ristorare il danno della persona offesa» nel dispositivo non è stata disposta la sospensione condizionale della pena con conseguente nullità della sentenza impugnata. 4. Il primo motivo di ricorso è assolutamente generico e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni impugnazione. La difesa si è, infatti, limitata a sostenere in modo del tutto generico ed apodittico la necessità di ridurre la pena irrogata giudicata iniqua senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito, con la conseguenza che l'impugnazione così formata non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette di percepire con esattezza l'oggetto delle censure (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441 - 01). Appare evidente che il motivo di ricorso è contraddistinto dalla mera declinazione di argomentazioni, apodittiche ed estremamente succinte, prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito con conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso. In materia di oneri motivazionali correlati alla definizione del trattamento sanzionatorio il collegio ribadisce che il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754). 5. Il secondo motivo è fondato e deve esser accolto. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al consolidato principio secondo cui il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma deve esser risolto con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo in quanto il dispositivo costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto (vedi Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852 - 01). Ciò premesso va rilevato che la motivazione oggetto di ricorso è assolutamente carente in relazione alle ragioni che hanno indotto la Corte territoriale a rigettare il motivo di appello avente ad oggetto la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. La sentenza impugnata deve essere di conseguenza annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano in relazione alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena. I Giudici del rinvio provvederanno, dunque, a rinnovare il giudizio sul punto indicato, dando conto con adeguata motivazione delle ragioni che inducono a formulare una prognosi negativa o favorevole ai sensi dell'art. 164, comma 1, cod. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità della ricorrente. Sentenza con motivazione semplificata Così deciso il 28 ottobre 2022
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