CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2025
Cassazione n. 09183/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ritenendo trattarsi di reati commessi in contesti delittuosi tra loro nettamente distinti e concernenti aggressioni a beni giuridici di differente tipologia e, quindi, reputando non ipotizzabile la sussistenza di una ideazione preventiva di carattere unitario (trattandosi, nell'un caso, di un episodio di importazione di un grosso carico di sostanza stupefacente e, nell'altro, della assunzione di una posizione apicale, all'interno di una organizzazione di stampo camorristico, con commissione anche di fatti estorsivi) ha rigettato la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, che era stata presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], quanto ai reati indicati nell'epigrafe del provvedimento stesso. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. per violazione di legge, con specifico riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché vizio, di motivazione, per contraddittorietà e illogicità della stessa, poiché il giudice dell'esecuzione non avrebbe adeguatamente considerato che i reati, frutto di preventiva ideazione unitaria, sono stati realizzati dal ricorrente in esecuzione dell'originario progetto criminale dello zio [OSCURATO:PERSONA], occupandosi il ricorrente - in nome e per conto dello stesso - di curare il traffico di sostanza stupefacente. 3. Il ricorso è inammissibile. Il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente motivato, in ordine all'insussistenza del medesimo disegno criminoso, ritenendo non esservi alcun elemento da cui desumere una programmazione unitaria dei reati, i quali appaiono piuttosto determinati da circostanze ed esigenze occasionali e contingenti; nell'ordinanza risulta esaminata - ed esclusa con argomentazioni immuni da carenza o contraddittorietà - anche la sopra riassunta prospettazione difensiva, posta a fondamento della richiesta, circa l'adesione del soggetto al programma delinquenziale ideato dallo zio. . 4. Il ricorso, pertanto, risulta manifestamente rivalutativo, interamente versato in fatto ed aspecifico, in quanto le doglianze, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell'ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 febbraio 2025 Il Consigliere estensore I