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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 novembre 2021

Cassazione n. 12268/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cancello il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 25 ottobre 2021 il Tribunale di Napoli, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], indagato per fatti di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, nei confronti dell'ordinanza del 29 settembre 2021 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in forza della quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere.

2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato il ritardo col quale il Pubblico ministero aveva messo a disposizione della difesa il fascicolo in formato elettronico, sì da porla nell'impossibilità di procedere al vaglio delle intercettazioni rilevanti, tra l'altro prive di elenco e di catalogazione, e di formulare al riguardo richiesta di ascolto ovvero di trasposizione su nastro.

In specie vi era stato un ritardo ingiustificato di una settimana rispetto all'emissione della misura cautelare, con ogni conseguenza sulla possibilità di utilizzare gli atti in questione.

In proposito, ed in risposta ai rilievi del Tribunale del riesame, era stata avanzata formale richiesta di autorizzazione alla visione del fascicolo, cui era stato possibile accedere solamente nella tarda mattinata del 13 ottobre 2021 e solamente in seguito all'ennesimo sollecito.

Del pari, quanto alla completezza del fascicolo, esso non lo era dal lato cartaceo né, fino alla mattina del 13 ottobre, era stato possibile accedere a quello, comipleto, in formato elettronico.

Né sarebbe stata sufficiente la possibilità di chiedere un differimento dell'udienza del riesame, ipotesi comunque rimessa alla discrezionalità del Giudicante.

2.2. Col secondo motivo il ricorrente ha lamentato mancanza ed illogicità della motivazione in relazione al disposto degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., atteso che il Tribunale non si era confrontato con le prospettazioni difensive, e che, in definitiva, dalla mole investigativa non era emersa alcuna cessione di stupefacente a terzi soggetti.

In particolare, analoghe incertezze erano relative al preteso acquisto di stupefacente dai Falco a Caivano e alla successiva destinazione di detta sostanza alla rivendita, né risultavano spiegate le ragioni per le quali non era stato dato credito all'alternativa versione fornita dalla difesa.

Allo stesso tempo non era stata operata adeguata verifica delle esigenze cautelari, sotto il profilo della loro concretezza ed attualità e quindi del mantenimento della misura originariamente disposta, nonostante il tempo trascorso dai fatti.

In definitiva, secondo il ricorrente, non era stata fornita risposta alle doglianze siccome proposte.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è inammissibile.4.1.

Va invero osservato che il ricorso è stato depositato avanti al Tribunale di Benevento il 26 novembre 2021 ed è infine pervenuto al Tribunale di Napoli il 4 dicembre 2021.

Nell'intestazione del ricorso è dato espressamente atto che l'ordinanza del Tribunale del riesame era stata notificata, al difensore, in data 18 novembre 2021.

Oltre a ciò, l'avviso del deposito del provvedimento - come si evince dalla consultazione del fascicolo d'ufficio - è stato notificato a mani dell'interessato, detenuto, il 19 novembre 2021 (cfr., quanto alla ritualità di detta notifica, Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, anche nell'eventuale presenza di dichiarazione od elezione di domicilio).

4.2. Ciò premesso in fatto, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice .che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez.

U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167).

4.3. Alla stregua pertanto di detto principio, non può che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

Al riguardo, infatti, il termine per proporre ricorso per cassazione è quello di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen., che si riferisce alla materia delle misure cautelari personali, e decorre dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza (cfr., quanto alla diversa disciplina in tema di riesame delle misure cautelari reali, Sez. 3, n. 13737 del 15/11/2018, dep. 2019, Rv. 275190).

4.4. L'impugnazione (v. sub 4.1.) è quindi senz'altro tardiva, atteso il lasso di tempo, superiore ai dieci giorni, tra comunicazione del provvedimento (18-19 novembre 2021) e deposito dell'impugnazione (4 dicembre 2021) avanti al Giudice (Tribunale di Napoli) che aveva emesso il provvedimento censurato.

5. Non può pertanto che concludersi nel senso dell'inammissibilità del proposto ricorso.

5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 1:3 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

5.1.1. Si manda infine alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cancello il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 ottobre 2021 il Tribunale di Napoli, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], indagato per fatti di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, nei confronti dell'ordinanza del 29 settembre 2021 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in forza della quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato il ritardo col quale il Pubblico ministero aveva messo a disposizione della difesa il fascicolo in formato elettronico, sì da porla nell'impossibilità di procedere al vaglio delle intercettazioni rilevanti, tra l'altro prive di elenco e di catalogazione, e di formulare al riguardo richiesta di ascolto ovvero di trasposizione su nastro. In specie vi era stato un ritardo ingiustificato di una settimana rispetto all'emissione della misura cautelare, con ogni conseguenza sulla possibilità di utilizzare gli atti in questione. In proposito, ed in risposta ai rilievi del Tribunale del riesame, era stata avanzata formale richiesta di autorizzazione alla visione del fascicolo, cui era stato possibile accedere solamente nella tarda mattinata del 13 ottobre 2021 e solamente in seguito all'ennesimo sollecito. Del pari, quanto alla completezza del fascicolo, esso non lo era dal lato cartaceo né, fino alla mattina del 13 ottobre, era stato possibile accedere a quello, comipleto, in formato elettronico. Né sarebbe stata sufficiente la possibilità di chiedere un differimento dell'udienza del riesame, ipotesi comunque rimessa alla discrezionalità del Giudicante. 2.2. Col secondo motivo il ricorrente ha lamentato mancanza ed illogicità della motivazione in relazione al disposto degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., atteso che il Tribunale non si era confrontato con le prospettazioni difensive, e che, in definitiva, dalla mole investigativa non era emersa alcuna cessione di stupefacente a terzi soggetti. In particolare, analoghe incertezze erano relative al preteso acquisto di stupefacente dai Falco a Caivano e alla successiva destinazione di detta sostanza alla rivendita, né risultavano spiegate le ragioni per le quali non era stato dato credito all'alternativa versione fornita dalla difesa. Allo stesso tempo non era stata operata adeguata verifica delle esigenze cautelari, sotto il profilo della loro concretezza ed attualità e quindi del mantenimento della misura originariamente disposta, nonostante il tempo trascorso dai fatti. In definitiva, secondo il ricorrente, non era stata fornita risposta alle doglianze siccome proposte. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile.4.1. Va invero osservato che il ricorso è stato depositato avanti al Tribunale di Benevento il 26 novembre 2021 ed è infine pervenuto al Tribunale di Napoli il 4 dicembre 2021. Nell'intestazione del ricorso è dato espressamente atto che l'ordinanza del Tribunale del riesame era stata notificata, al difensore, in data 18 novembre 2021. Oltre a ciò, l'avviso del deposito del provvedimento - come si evince dalla consultazione del fascicolo d'ufficio - è stato notificato a mani dell'interessato, detenuto, il 19 novembre 2021 (cfr., quanto alla ritualità di detta notifica, Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, anche nell'eventuale presenza di dichiarazione od elezione di domicilio). 4.2. Ciò premesso in fatto, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice .che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167). 4.3. Alla stregua pertanto di detto principio, non può che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Al riguardo, infatti, il termine per proporre ricorso per cassazione è quello di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen., che si riferisce alla materia delle misure cautelari personali, e decorre dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza (cfr., quanto alla diversa disciplina in tema di riesame delle misure cautelari reali, Sez. 3, n. 13737 del 15/11/2018, dep. 2019, Rv. 275190). 4.4. L'impugnazione (v. sub 4.1.) è quindi senz'altro tardiva, atteso il lasso di tempo, superiore ai dieci giorni, tra comunicazione del provvedimento (18-19 novembre 2021) e deposito dell'impugnazione (4 dicembre 2021) avanti al Giudice (Tribunale di Napoli) che aveva emesso il provvedimento censurato. 5. Non può pertanto che concludersi nel senso dell'inammissibilità del proposto ricorso. 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 1:3 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 5.1.1. Si manda infine alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
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