CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32630/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,rilevato che sono stati dedotti quattro motivi e, segnatamente:- travisamento della prova e omessa valutazione di elementi decisivi,in ordine alla prova della turbativa dell’altrui possesso;- violazione di legge in ordine all’accertamento dei requisiti oggettividella fattispecie contestata, di cui all’art. 634, cod. pen.;- vizio di motivazione in relazione alla prova dell’elementosoggettivo;- violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla definizionedelle statuizioni civili,ritenuto che tali motivi sono aspecifici in quanto caratterizzati dal difettodi confronto con la motivazione della sentenza; e che, sotto diverso profilo,gli stessi non sono consentiti perché meramente reiterativi di doglianze giàdedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivipuntualmente disattese con argomentazioni esaustive, logicamenteincensurabili e precisamente dirette a fornire risposta in relazione a ciascunadoglianza;rilevato che, più in particolare, la Corte d’appello ha illustrato gli elementiche consentono di attribuire univocità ai contributi acquisiti in giudizio, posti afondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 634, cod. pen.,sia sul piano oggettivo, data la prova di condotte violente capaci di incidere sulpossesso sull’immobile da parte della persona offesa (si vedano pagg. 4-5 dellasentenza impugnata); sia sul piano soggettivo, stante la sussistenza del dolo (sivedano pagg. 5-6 della sentenza impugnata);rilevato da ultimo che la Corte d’appello ha esplicitato il computo dellespese a carico della parte civile, individuando le quote per ogni faseprocedimentale, senza incorrere nel vizio motivazionale lamentato dalricorrente;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende e che il ricorrente deve esserecondannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che,tenuto conto dei parametri vigenti, si liquidano in euro duemila oltre accessori dilegge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civileXXXXXXXXXXX, che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.