CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 18583/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3/10/2025 della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio della motivazione inordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, chiedendo a questa Corte diprocedere alla rideterminazione della pena, partendo dal minimo edittale per la pena base eapplicando la riduzione massima ex art. 56 cod. pen., le attenuanti generiche e il minimoaumento per la continuazione, non è consentito dalla legge in questa sede, in quanto ilricorrente ha sostanzialmente rivendicato un inesistente diritto al minimo della pena, mentredeve ribadirsi che, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, lagraduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioniprevisti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che perfissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, inaderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché sfugge al sindacato dilegittimità la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cuideterminazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; che nella specie l’onere argomentativo del giudice risulta adeguatamenteassolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, anche conspecifico riguardo al diniego delle attenuanti generiche (si veda pag. 2 della impugnatasentenza, ove, oltre a motivare il distacco dal minimo edittale, tenuto conto dello stadioavanzato del tentativo, si sono sottolineate le ragioni ostative al riconoscimento delleinvocate diminuenti, quali: l’assenza di elementi positivamente valorizzabili, le modalità dellacondotta e i precedenti penali a carico dell’imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]