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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 47233/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che con l'impugnata sentenza in data 21 febbraio 2022, la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado rideterminando la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale sulle proprie qualità personali; -Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'istituto della continuazione, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; -Considerato altresì che contrariamente a quanto indicato nel ricorso, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati non è una questione rilevabile di ufficio, ma presuppone una specifica richiesta della parte; -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 1'8 novembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che con l'impugnata sentenza in data 21 febbraio 2022, la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado rideterminando la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale sulle proprie qualità personali; -Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'istituto della continuazione, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; -Considerato altresì che contrariamente a quanto indicato nel ricorso, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati non è una questione rilevabile di ufficio, ma presuppone una specifica richiesta della parte; -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 novembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 47233/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris