CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20604/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA];- intimata -avverso la sentenza n. 1055/2021 della CORTE D'APPELLO2026di BARI, depositata il 08/06/2021 R.G.N. 1689/2021;2635 udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 27/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 31586/2021Numero sezionale 2635/2026Numero di raccolta generale 20604/2026Data pubblicazione 18/06/20261. La Corte d’appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, in parzialeriforma di quella di primo grado, ha accolto solo quanto alla indennità di presenza(e al relativo compenso suppletivo) maturata dal mese di aprile 2007 in poi, nellamisura presente nei conteggi allegati, la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] fine di ottenere differenze retributive, anche incidenti sul t.f.r., e il risarcimentodel danno previdenziale asseritamente subito. Si trattava di pretese non soddisfattein sede esecutiva, ove era stata azionata la sentenza della Corte d’appello di Baridel 7 maggio 2007, divenuta definitiva a seguito di declaratoria di inammissibilitàdel ricorso per cassazione, che aveva annullato il licenziamento per giustificatomotivo oggettivo disposto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, il 23 luglio 1998, con consequenziale ordine direintegrazione nel posto di lavoro e condanna al risarcimento del danno nella misuradella retribuzione globale di fatto dal dì del licenziamento a quello dell’effettivareintegra.5. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] cinque motivi, successivamente illustrati con memoria.Non ha opposto difese Acciaierie e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione.6. All’esito della camera di consiglio, il Collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine di sessanta giorni (art. 380 bis 1. cod. proc. civ.).RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, si deduce la violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324cod. proc. civ., in ragione del fatto che la pronuncia di reintegra non potevadeterminare la ritenuta preclusione, non contenendo l’esatta quantificazione dellesomme dovute, né il criterio per determinarle mediante un mero calcolo aritmetico.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione degli artt. 1218 e 1223 cod.civ. per l’ingiustificato rigetto della domanda risarcitoria concernente i danniderivati dall’omesso versamento da parte del datore di lavoro dei contributiNumero registro generale 31586/2021Numero sezionale 2635/2026Numero di raccolta generale 20604/2026Data pubblicazione 18/06/2026previdenziali dovuti per il periodo compreso tra il 7 gennaio e il 31 ottobre 2001,essendo stata trascurata la totale estraneità del lavoratore rispetto all’obbligazionecontributiva.3. Con il terzo motivo, si deduce nuovamente la violazione degli artt. 1218 e1223 cod. civ. in ragione dell’ingiustificato rigetto della domanda risarcitoriariguardante i danni derivanti dalla prescrizione dei contributi previdenziali dovuti inrelazione alle maggiori retribuzioni riconosciute dalla sentenza impugnata.4. Con il quarto motivo, si deduce la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. perla mancata pronuncia sulla domanda di condanna dell’ ATM al pagamento dellesomme da determinarsi in corso di causa e successivamente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino allafine del rapporto di lavoro (30 aprile 2014), in relazione alle maggiori sommericonosciute a titolo retributivo dalla stessa sentenza.5. Con il quinto motivo, si deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., perl’omessa pronuncia sulla domanda relativa al riconoscimento del maggior importoa titolo di trattamento di fine rapporto derivante dalle maggiori somme liquidate atitolo di indennità di presenza e relativo compenso suppletivo per il periodo marzo2007- dicembre 2013.6. È opportuno premettere, in fatto, che il ricorrente, licenziato il 23 luglio 1998,aveva esposto di essere stato reintegrato nel posto di lavoro con sentenza dellaCorte d’appello di Bari del 15 febbraio 2007, passata in giudicato, riprendendoservizio il 22 marzo 2007 con le mansioni di responsabile di magazzino. Conprecetto del 3 ottobre 2007, aveva chiesto il pagamento dell’indennità risarcitoriaex art. 18 l. n. 300/1970 disposta dalla sentenza di annullamento del licenziamento,calcolata in euro 277.403,16; a seguito di pignoramento e opposizioneall’esecuzione, nel 2011, veniva assegnata la somma non controversa, pari ad euro256.205,21.7. Con la domanda introduttiva del presente giudizio, il lavoratore ha chiesto ilpagamento di: indennità di presenza (euro 150 mensili); compenso accessoriocollegato alla medesima indennità di presenza (euro 87, erogato a giugno di ognianno) maturati dal gennaio 2002 in poi; differenze sulla “quota CAPO”, riconosciutaNumero registro generale 31586/2021Numero sezionale 2635/2026Numero di raccolta generale 20604/2026Data pubblicazione 18/06/2026in misura maggiore ad altro lavoratore, da ottobre 1997 in poi; compensi perfestività soppresse cadenti di sabato, con riferimento anche al periodo successivoalla reintegrazione.8. Il Tribunale rigettava la domanda; il lavoratore proponeva appello,sostenendo che l’indennità di presenza integrava un uso aziendale generalizzato.9. La società eccepiva: prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.;violazione del giudicato, trattandosi di voci non comprese nella sentenza direintegrazione, che aveva già quantificato l’indennità ex art. 18 per il periodo 23luglio 1998 – 22 marzo 2007; abuso del diritto, poiché tali crediti non erano statiazionati con il precetto del 2007 né in sede esecutiva.La Corte d’appello, premesso che le pretese azionate nel presente giudizio nonerano ricomprese nel titolo rappresentato dalla sentenza che aveva disposto lareintegrazione a seguito dell’illegittimo licenziamento, ha ritenuto precluse daldetto giudicato le pretese risarcitorie relative a periodi di tempo antecedenti alladata dell’impugnativa di licenziamento e di generica condanna al pagamento di tuttii danni dallo stesso dipendenti, dedotti e deducibili ivi compresi quelli maturati incorso di appello, ex art. 345 cod. proc. civ., e sino al marzo 2007. Inoltre, rigettatal’eccezione di prescrizione sollevata dalla appellata, ha ritenuto provato l’usoaziendale generalizzato relativo alla indennità di presenza e al correlato compensoaggiuntivo a partire dal mese di aprile 2007. Quanto alle pretese connesse alla“indennità Capo” e al pagamento delle festività non godute cadenti di sabato, lestesse sono state rigettate, trattandosi, in entrambi i casi, di pretese non basatesulla corresponsione generalizzata e uniforme del compenso tra i dipendenti, talida costituire un uso aziendale vincolante dal punto di vista obbligatorio. È statoinfine rigettato il capo dell’impugnazione relativo al risarcimento del danno arrecatoalla posizione previdenziale, posto che la sentenza di reintegra costituiscefattispecie eccezionale di condanna a favore dell’istituto previdenziale, per cui èstata ritenuta infondata la premessa dell’avvenuta prescrizione dei contributi dovutinelle more dell’impugnativa di licenziamento. Le altre richieste, su cui il TribunaleNumero registro generale 31586/2021Numero sezionale 2635/2026Numero di raccolta generale 20604/2026aveva omesso di pronunciarsi, sono state respinte perché validamente contrastateData pubblicazione 18/06/2026dalle analitiche contestazioni sollevate dalla datrice di lavoro.10. Il primo motivo critica la decisione impugnata in ragione del rilievopreclusivo accordato al giudicato formatosi a seguito della definitività della sentenzadella Corte d’appello di Bari del 15 febbraio 2007, di annullamento del licenziamentoe della consequenziale condanna della datrice di lavoro alla reintegra deldipendente nel posto di lavoro e al risarcimento del danno in favore dello stesso,nella misura della retribuzione globale di fatto dal dì del licenziamento a quellodell’effettiva reintegra, oltre accessori di legge.11. Il ricorrente evidenzia, adempiendo all’obbligo di autosufficienzamediante allegazione degli atti processuali ritenuti probanti, che la sentenza del 15febbraio 2007, quale fattispecie di condanna generica, non avrebbe mai potutoprodurre l’effetto preclusivo dichiarato dai giudici di secondo grado.12. Tale critica è infondata. È vero che questa Corte (tra le più recentiCass. 17/07/2023, n. 20481) ha affermato più volte il principio secondo cui lasentenza che dichiara dovute le mensilità di retribuzione, secondo i criteri di cuiall'art. 2121 c.c., per il periodo compreso fra la data del licenziamento stesso equella dell'effettiva reintegra, deve essere parificata, quando non sia indicativa diun importo determinato o determinabile in base a semplice calcolo aritmetico, aduna pronuncia di condanna generica, con la conseguente eventuale necessità di unulteriore giudizio per la liquidazione del quantum, quando insorga successivamenteuna controversia in ordine all'individuazione della retribuzione globale di fattoassunta dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, quale parametro delrisarcimento (Cass. 30 novembre 2010, n. 24242; Cass. 12 novembre 2021, n.33807).13. Nel caso di specie, tuttavia, va dato atto che il presente giudizio èintervenuto all’esito dell’espletamento del procedimento esecutivo promosso dallavoratore facendo valere direttamente la sentenza di reintegra quale titoloesecutivo rispetto al credito risarcitorio, in contrasto con quanto oggi affermatosulla non agevole liquidabilità del credito risarcitorio. Piuttosto, è stato il perimetroNumero registro generale 31586/2021Numero sezionale 2635/2026Numero di raccolta generale 20604/2026scelto dal creditore procedente mediante l’intimazione del precetto ad allargare leData pubblicazione 18/06/2026pretese a voci retributive non ancora consolidate e quindi da accertare. Per taliragioni, come emerge dalla narrazione della vicenda, è stato proposto il presenteseparato giudizio, comprendente anche pretese maturate dopo la effettiva ripresadel lavoro a seguito della reintegrazione.14. Ciò premesso, il motivo non si confronta con la ratio della decisioneimpugnata che, sul punto, ha chiaramente ricondotto la pretesa relativa al periodocompreso tra il licenziamento e la reintegrazione nel posto di lavoro al dannoderivante dall’estromissione dal rapporto lavorativo, richiamando Cass. n. 2379 del1998. In sostanza, la decisione della Corte territoriale, con riferimento al periodoprecedente la reintegra, non ha riguardato la sussistenza del diritto del lavoratorea percepire l’indennità di presenza maggiorata, come è accaduto per la pretesarelativa al periodo successivo alla reintegrazione, ma la determinazione del dannoderivante dalla mancata sua possibile inclusione nella nozione di retribuzioneglobale di fatto utile a determinare l’indennizzo stabilito dalla legge. Trattandosi,dunque, di poste relative a quel danno, ha correttamente rilevato la preclusione dagiudicato.15. Risultano non fondati anche il quarto e quinto motivo, che riguardano,rispettivamente, l’omessa pronuncia sulla richiesta risarcitoria relativa alle vociriconosciute dalla stessa sentenza, ma riferite al periodo compreso tra il primogennaio 2014 e la cessazione del rapporto di lavoro, e le differenze sul trattamentodi fine rapporto derivanti dal riconoscimento di tali maggiori crediti. In sostanza, cisi duole della mancata esplicitazione nella formulazione della condanna degliimporti non conteggiati nel ricorso introduttivo, che risultavano sviluppati sino al31.12.2013. Va osservato che la richiesta contenuta nel ricorso introduttivo delpresente giudizio (iscritto al r. g. n. 385 del 2014 il 14 gennaio 2014) non potevache riferirsi a pretese maturate sino a quel momento. Trattandosi di obbligazionida pagarsi periodicamente, il giudice non può emettere una pronunzia conriferimento ad obbligazioni future, la cui sopravvenienza dipenda dal mancatoNumero registro generale 31586/2021Numero sezionale 2635/2026Numero di raccolta generale 20604/2026mutamento della situazione di fatto e di diritto esistente al tempo della sentenzaData pubblicazione 18/06/2026(Cass. n. 8484 del 28/05/2003, Rv. 563652 - 01).16. Sono pure infondati i restanti motivi (secondo e terzo) che attengonoall’asserito danno previdenziale. La Corte d’appello ha fatto corretta applicazionedei principi espressi da questa Corte di cassazione (Cass. n. 6722 del 10/03/2021(Rv. 660964 - 01), che ha richiamato le precedenti Sezioni Unite N. 19665 del 2014Rv. 631875 - 01, n. 10232 del 2003, Rv. 564641; Cass n. 6722 del 10/03/2021(Rv. 660964 - 01), secondo cui, in caso di applicazione della tutela reale in materiadi licenziamento, il datore di lavoro è condannato al pagamento dei contributiprevidenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dellareintegrazione, costituendo detta fattispecie una ipotesi eccezionale di condanna afavore del terzo, che, oltre a non richiedere la partecipazione al giudizio dell'enteprevidenziale, nemmeno richiede una specifica domanda del lavoratore e ciò inquanto i contributi previdenziali obbligatori sono obbligazioni pubbliche, sicché deveescludersi che il lavoratore possa sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere lacondanna del datore al pagamento degli stessi. In tale ipotesi, la prescrizionequinquennale del credito contributivo comincia a decorrere solo successivamenteall'ordine di reintegrazione e si converte in prescrizione decennale, ai sensi dell'art.2953 c.c., con il passaggio in giudicato del relativo provvedimento.17. È dunque carente in radice il presupposto del danno da affermataprescrizione dei contributi prospettato dal ricorrente, non rilevando la condottadell’INPS al tempo precedente la pronuncia di reintegrazione.18. In definitiva, il ricorso va rigettato. Nulla va disposto per le spese delpresente giudizio, in assenza di attività difensiva da parte della società rimastaintimata.19. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, va datoricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 31586/2021Numero sezionale 2635/2026Numero di raccolta generale 20604/2026Data pubblicazione 18/06/2026 P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così è deciso il 27 maggio 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]