CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46803/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso risultano generici in quanto privi di effettiva censura nei confronti della decisione quanto a ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. e determinazione del trattamento sanzionatorio; rilevato che, quanto alla responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, la Corte di merito ha dato conto delle ragioni che hanno fatto ritenere, seppure in assenza di lesioni, la condotta quale violenta ed oppositiva all'identificazione del ricorrente ed all'intervento di polizia teso al contrasto all'attività di spaccio, così smentendo il carattere spontaneo ed istintivo della condotta prospettato dalla difesa; che, in ordine al trattamento sanzionatorio, adeguata risulta la motivazione resa sul punto dalla decisione impugnata che ha valutato i presupposti previsti dall'art. 133 cod. pen. con ponderato riferimento alla gravità del reato ed alla personalità dell'autore; rilevato che il ricorrente non si confronta con la motivazione che la Corte di appello ha reso in ordine alle medesime censure; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso