CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 ottobre 2022
Cassazione n. 03078/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VI), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia emessa in data 11/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Loy, che chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso;udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia, per quanto di rilevanza nella presente sede, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Verona in data 03/04/2019 - con cui gli imputati erano stati condannati a pena di giustizia per i reati a loro rispettivamente ascritti, di cui: agli artt. 416 cod. pen., 24-ter d. Igs. 231/01, in Verona dal novembre 2014 al 23/09/2015, quanto al [OSCURATO:PERSONA]; agli artt. 110, 353 cod. pen., in Verona nel novembre 2014 ed il 03/03/2015 (capo 1), quanto al [OSCURATO:PERSONA] ed al Pertoldi; agli artt. 110, 81, comma secondo, 353-bis, 353 cod. pen., 476, comma secondo, 479 cod. pen., in Verona il 15/04/2015 (capo 2), quanto al [OSCURATO:PERSONA] ed allo Zerbaro; agli artt.110, 353, comma secondo, in Verona il 06/05/2015 (capo 3) quanto al [OSCURATO:PERSONA], al Pertoldi, allo Zerbaro - dichiarava la nullità della sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in riferimento al solo delitto di cui agli artt. 476, comma secondo, 479 cod. pen., con rideterminazione della pena; concedeva il beneficio della sospensione condizionale della pena e quello della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA], nonché, quanto a [OSCURATO:PERSONA], il beneficio della non menzione e l'estensione anche alla pena accessoria del beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando, nel resto, la sentenza di primo grado. 2. La vicenda processuale è incentrata sui rapporti tra il Consorzio CEV e le società del gruppo [OSCURATO:SOCIETA], facente capo a [OSCURATO:PERSONA], con particolare riferimento alle commistioni tra le dette realtà, funzionali alla sistematica turbativa delle procedure ad evidenza pubblica bandite dal CEV. [OSCURATO:PERSONA] era stato costituito per atto notarile nel dicembre 2002, allo scopo di consorziare comuni di piccole e medie dimensioni, così garantendosi un maggiore potere di acquisto sul mercato liberalizzato delle fonti energetiche; nel corso degli anni il CEV era giunto a consorziare più di mille comuni. Le sentenze di merito hanno evidenziato le commistioni tra il CEV e le società facenti capo al gruppo [OSCURATO:SOCIETA] - la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la E-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - fondate: sulla condivisione della sede legale con la capogruppo [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; sulle rilevanti partecipazioni del CEV nelle predette società, oltre che in altre società del gruppo; sulla titolarità delle cariche amministrative del CEV da parte dei medesimi soggetti che rivestivano cariche sociali nelle imprese del gruppo, incompatibilità poi rimosse nel 2015. Sulla scorta dell'analisi della normativa disciplinante le procedure ad evidenza pubblica nel settore del mercato liberalizzato delle fonti energetiche, ai fini della scelta del contraente da parte degli enti pubblici, le sentenze di merito hanno ritenuto la natura di ente pubblico del CEV, evidenziando altresì che l'ente - pur avendo fatto riferimento, nelle comunicazioni ai comuni consorziati, alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale soggetto incaricato dell'espletamento delle gare per le forniture, ed alla circostanza che i contratti di fornitura venissero conclusi con una gara al ribasso rispetto ai prezzi [OSCURATO:SOCIETA] - in realtà, negli anni 2013 e 2014, non aveva svolto alcuna funzione tipica della centrale di committenza, in quanto le gare per l'individuazione del contraente erano state svolte direttamente dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., come risultante dagli stesi bandi di gara; la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quindi, aveva ottenuto un indebito vantaggio competitivo, in quanto si occupava di bandire le gare in luogo del CEV e stipulava i contratti di fornitura direttamente con i comuni consorziati, ai quali rivendeva "in proprio" l'energia autonomamente acquisita. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo dei difensori di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA] e avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo sei motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento all'art. 266, comma 2, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, a sensi dell'art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., dovendosi ritenere inutilizzabili le intercettazioni ambientali autorizzate in data 02/05/2015 e proseguite fino al 24/11/2015, effettuate nello studio legale [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], in quanto luogo di privata dimora, posto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale deve qualificarsi uno studio professionale, salva la possibilità di accesso indiscriminato di persone, condizione non verificatasi nella specie, in cui era stata ammessa la presenza dei soli commissari della gara, del RUP e di un solo concorrente; né vi era fondato motivo di ritenere che nel detto studio si svolgesse attività criminosa - come erroneamente ritenuto dalla Corte di merito in riferimento allo svolgimento di tale attività dal 02/05/2015 fino al novembre successivo, epoca di cessazione delle intercettazioni - in quanto l'unico reato contestato e commesso nel detto arco di tempo è solo quello di cui al capo 3), contestato tra il 06 ed il 29/05/2015; non risultano condotte successive, salvo quella associativa, peraltro senza individuazione di reati-fine e, comunque, non protrattasi oltre il settembre 2015; la stessa Corte di merito, infatti, ha fatto generico ricorso ad "attività di collusione e mezzi fraudolenti", allo scopo di affermare un'attività criminosa già conclusa, in contrasto con la sola ( legittima finalità delle captazioni, ossia quella di rilevare un'attività criminosa in t atto, che sola può giustificare l'ingerenza in un luogo di privata dimora; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 353, 353-bis, 357, 357, 476, 479 ,.. cod. pen., artt. 3, commi 25-34, 32, 33 d. Igs. 163/2006, e vizio di motivazione, a sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo la Corte di merito omesso di esaminare il settimo motivo di appello; in particolare, il CEV, all'epoca dei fatti, non poteva essere considerato una centrale di committenza in quanto, ai sensi delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, le centrali di committenza diventano stazioni appaltanti nel momento in cui sono investite con delega formale di diritto pubblico dalle stesse stazioni appaltanti, potendo solo a tale condizione esercitare le funzioni relative alle procedure di acquisto ad evidenza pubblica; nel caso del CEV - costituito come consorzio ordinario con attività esterna ai sensi dell'art. 2612 e segg. cod. civ., quindi consorzio privato, come si evince dallo statuto -, esso originariamente era costituito da sette comuni veneti ed era aperto all'adesione di altri enti ed imprese, tra le quali, almeno a tutto il 2014, le tre società - E-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - attraverso le quali il consorzio stesso svolgeva i servizi tecnico-amministrativi e le attività di fornitura; le condizioni di fornitura che il CEV era in grado di ottenere sul mercato erano oggetto di un diritto di opzione dei consorziati e non di un obbligo, a determinate condizioni di fornitura, a cui i consorziati erano liberi o meno di aderire; ne consegue che i comuni non hanno mai delegato al CEV le funzioni amministrative consistenti nell'indizione e nello svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica, procedure che, in quanto amministrazioni aggiudicatrici, erano tenute ad espletare per i propri appalti secondo la vigente normativa; quindi, il CEV operava quale soggetto di diritto privato in esplicazione di autonomia negoziale, senza alcun potere di impegnare gli enti locali consorziati, che non avevano fornito alcuna delega in tal senso. Di conseguenza il CEV non avrebbe comunque potuto assumere funzioni di centrale di connmittenza, data la sua natura privatistica, ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, d. Igs. 163/2006, come chiarito dall'ANAC nelle deliberazioni n. 32/2015 e n. 1144/2018, e come affermato dal TAR Lazio, sez. 3, sentenza n. 2339/2016; è stato, in particolare, ritenuto dalle dette deliberazioni, e confermato dal TAR, che per poter assumere le funzioni di centrali di committenza per conto di pubbliche amministrazioni locali, tenute all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, l'accordo consortile debba integrare una convenzione di diritto pubblico, come poi confermato dal d.p.c.m. del 11/11/2014; in altri termini, si è fatta applicazione dell'indirizzo, di diritto europeo e nazionale, secondo cui un organismo di diritto privato può essere configurato come un'articolazione organizzativa della pubblica amministrazione solo se quest'ultima, oltre che detenerne la partecipazione totalitaria, eserciti sulla struttura gli stessi controlli esercitati sui propri uffici, come avviene nei soli casi di "in house providing"; non a caso, infatti, l'ANAC era intervenuta con la deliberazione n. 58 del 22/07/2015, dopo l'espletamento delle gare, condizionando l'ammissione del CEV all'elenco dei soggetti aggregatori a modifiche statutarie che eliminassero la possibilità di partecipazione di privati alla compagine. [OSCURATO:SOCIETA] alla sentenza resa in sede cautelare dalla Corte di cassazione - n. 26638 del 24/05/2016 - proprio l'esclusione della legittimazione del CEV ad indire gare pubbliche, come indicato dalla detta pronuncia, è stata oggetto di dimostrazione da parte della difesa con le argomentazioni sin qui sintetizzate; ciò senza considerare che la sentenza di legittimità risulta intervenuta in relazione alla fase cautelare, e si fonda su due dati non dirimenti, ossia il fatto che l'ANAC avesse fornito il codice CIG per la gara - cosa che avviene automaticamente - e il fatto che sulla gara si fosse pronunciato il giudice amministrativo - senza che la giurisdizione fosse oggetto di contestazione, non potendo il TAR rilevare di ufficio la natura non pubblica della gara, in mancanza di elementi a sua disposizione -; inoltre, pacificamente, sia la giurisprudenza di legittimità che quella amministrativa hanno escluso che la scelta volontaria, da parte di un soggetto privato, di applicare le norme del Codice dei contratti pubblici e di richiamarle negli atti di gara sia sufficiente per attribuire natura pubblica alla gara stessa (Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2011 e Cass. Sez. U, n. 8511/2012, n. 6771/2009, n. 18954/2003, n. 17635/2003, n. 11514/1993, n. 66/1986, n. 5537/1983); 2.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento al motivo di appello con cui era stata chiesta l'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione associativa per insussistenza del fatto, in quanto le condotte contestate integrano un'ipotesi di reato continuato, come si evince dalla stessa motivazione della sentenza, posto che al ricorrente sono ascritte condotte dipanatesi in un arco temporale di soli sei mesi, relative a due gare per la fornitura di gas ed energia elettrica, e considerato, altresì, che il [OSCURATO:PERSONA] è un esperto del mercato energetico, per cui è anche astrattamente da escludere una sua attività criminosa dopo il 29/05/2015, data di aggiudicazione dell'ultima gara espletata per incarico del CEV, avente ad oggetto una fornitura quadriennale; 2.4 violazione di legge, in riferimento agli artt. 42, 43, 110, 476, 479 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto nei motivi di appello si era sostenuto che l'atto falsificato non era mai esistito giuridicamente, nel senso che esso non aveva mai fatto parte degli atti ufficiali della procedura di gara, come si evince dal verbale di acquisizione documentale della Guardia di Finanza del 16/07/2015; in realtà, si trattava della bozza di un verbale di commissione mai sottoscritto dal presidente e da uno degli altri componenti, ma dal solo [OSCURATO:PERSONA], il quale riteneva necessario che la commissione si riunisse per dare atto che la gara era andata deserta; tale profilo è stato del tutto pretermesso dalla Corte territoriale, che si è limitata a citare la giurisprudenza amministrativa in tema di nullità dell'atto amministrativo, al fine di escludere che l'atto privo di firma sia inesistente, senza cogliere come il profilo da valutare fosse quello inerente la natura di mera bozza informale, mai ufficializzata, del documento, che non assurgeva, quindi, ad atto della gara e, non essendo esplicativo di alcuna funzione, non rilevava dal punto di vista della sua esistenza giuridica; generica ed insufficiente risulta, inoltre, la motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, questione anch'essa oggetto di gravame; 2.5 violazione di legge, in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., e 353-bis cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto, in riferimento alla gara per la fornitura di energia elettrica di cui al capo 2) - per la quale la norma di riferimento è senza dubbio quella di cui all'art. 353-bis cod. pen. la sentenza impugnata ha richiamato la decisione dei giudici amministrativi che aveva respinto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., mettendo a confronto il contenuto della decisione con gli approdi ermeneutici della Cassazione circa la valutazione della legittimità di un atto amministrativo a fini penali (Sez. 3, n. 31282/2017, n. 44077/2014, 17991/2018), senza considerare che, nel caso in esame, quanto affermato dalle pronunce di legittimità citate non si è affatto verificato, in quanto, dopo le pronunce del TAR e del Consiglio di Stato, non è emersa alcuna ulteriore documentazione, né sono mutate le condizioni oggettive che avevano motivato il giudizio amministrativo; gli specifici addebiti relativi alla consapevolezza da parte del ricorrente circa l'identificazione del CEV con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e l'incompatibilità dei componenti della commissione, appaiono irrilevanti in relazione alla redazione del bando, che precede la gara e l'esame delle richieste di ammissione; in ogni caso, la Corte di merito ha omesso di approfondire la motivazione della sentenza del TAR Veneto, che aveva dimostrato come fosse infondata la tesi secondo cui il bando di gara era stato predisposto ad hoc, a causa della presenza di requisiti tecnici finalizzati a condizionare la scelta del contraente, giungendo, non a caso, a rigettare il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., e sottolineando, altresì, la coerenza del requisito di partecipazione contestato con le specifiche esigenze della stazione appaltante; le ulteriori attività di turbativa d'asta non afferiscono alla legittimità del bando e, quindi, il giudicato amministrativo non avrebbe potuto essere disatteso, se non violando i criteri di valutazione della prova; 2.6 violazione di legge, in riferimento all'art. 353 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto il delitto contestato presuppone la sussistenza di una gara che, nel caso di specie, non si è verificata, per la presenza di un solo partecipante; tale conclusione è indiscutibile in relazione alla gara per la fornitura di gas ai comuni consorziati, in cui le contestazioni riguardano la fase di aggiudicazione, alla quale è intervenuto, come detto, un solo partecipante, ma valgono anche per la contestazione sub 2), relativa alla gara per la fornitura di energia elettrica, in cui è indiscusso che la gara non vi sia stata, per l'esclusione della [OSCURATO:SOCIETA]. e per l'assenza di offerte; anche nel caso di cui al capo 3), gara per la fornitura di energia elettrica, nel caso in cui si ritenesse il bando legittimo, come avvenuto in sede di giudizio amministrativo, si dovrebbe rilevare la partecipazione di un solo concorrente e, quindi, l'inesistenza della competizione e l'inconfigurabilità del reato. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo - dopo un'ampia esposizione del contenuto delle sentenze di merito e del gravame - due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 2, 49, 353 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto oggetto del reato è una gara pubblica, nel caso insussistente a fronte della natura giuridica del CEV, come si evince dall'analisi delle norme inerenti la disciplina delle gare pubbliche; dopo aver passato in rassegna le disposizioni di cui al d. Igs. 163/2006 rilevanti nel caso di specie, anche alla luce dell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza amministrativa, il ricorso evidenza la natura di consorzio privato del CEV, alla luce delle sue caratteristiche strutturali ed organizzative, sottolineando la sua costituzione tramite atto pubblico notarile non preceduta da alcuna convenzione ai sensi dell'art. 31 TUEL; si ripercorrono, in sostanza, le argomentazioni contenute nel corrispondete primo motivo di ricorso nell'interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA], alla luce dell'esame della medesima documentazione, culminante nella decisione dell'ANAC di escludere la legittimazione del CEV a svolgere gare pubbliche e a poter essere qualificato come centrale di committenza. Pur dando rilievo alla pubblicazione dei bandi di gara gestiti dal CEV sulla [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Europea, nonché dell'instaurazione di un contenzioso amministrativo e della complessiva apparenza pubblicistica delle gare, si sostiene che sarebbe applicabile l'art. 49 cod. pen., e, quindi, l'irrilevanza penale delle condotte per l'erroneo convincimento da parte dell'imputato; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 2 e 535 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alle gare oggetto di imputazione; quanto alla gara per la fornitura del gas, di cui al capo 1), le affermazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] risultano smentite dalla delibera del 26/11/2014 del Consiglio direttivo del CEV, con cui si procedeva alla nomina dei componenti della commissione di gara, mentre l'intervenuto cambio della composizione della commissione, dopo la seduta del 26/11/2014, si giustifica alla luce dell'art. 84, comma 10, del Codice degli appalti nelle gare a struttura bifasica, in cui la prima fase è funzionale allo svolgimento delle sole verifiche formali, tanto è vero che può essere svolta anche direttamente dal RUP o da commissari interni all'ente che ha bandito la gara, mentre la seconda fase è quella di valutazione delle offerte, in cui la commissione deve essere nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte stesse; ne consegue l'irrilevanza dell'aver svolto il ricorrente un ruolo nella prima fase e non aver fatto parte della commissione della seconda fase. La sentenza, inoltre, ritiene responsabile l'imputato per non aver sottoscritto un verbale, senza che ciò abbia determinato alcuna conseguenza rilevante per la gara e, soprattutto, senza che ciò rientri in alcuna delle condotte tipiche dell'art. 353 cod. pen., posto che il citato cambio di commissione non può costituire un mezzo fraudolento, trattandosi di un passaggio dovuto a garanzia della regolarità della gara. [OSCURATO:SOCIETA] alla gara per la fornitura di energia elettrica, di cui al capo 3) di imputazione, non è affatto vero che sia stato lo Zoccatelli a modificare la commissione in corso di gara, nominando direttamente il Pertoldi, come dimostrato dal contenuto della delibera del CEV del 25/05/2015, esibita nel corso dell'istruttoria dibattimentale, mentre l'intercettazione n. 61 del 28/05/2015 non ha alcuna rilevanza penale per quanto riguarda la persona del ricorrente, alla luce dell'oggetto della conversazione e dei chiarimenti forniti in merito dallo stesso imputato in sede di esame; quanto all'intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] delle ore 14,15, essa è intervenuta dopo la chiusura della fase di valutazione dell'offerta economica e di affidamento e, peraltro, in essa lo Zoccatelli affermava di non essere a conoscenza dell'esito dell'offerta; senza contare che del contenuto della stessa il Pertoldi ha offerto una interpretazione riscontrata sia dalla documentazione che dal testimoniale, con particolare riferimento al teste Serpelloni; quanto alla conversazione del 17/07/2015, il suo contenuto emerge chiaro dal tenore delle affermazioni del Pertoldi, di cui la sentenza ha offerto un'interpretazione capziosa ed avulsa dalla dimostrata regolarità circa la composizione della commissione; ne consegue, quindi, la totale atipicità delle condotte ascritte al ricorrente rispetto alla fattispecie normativamente delineata. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 3.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 5, 353, 353-bis cod. pen., 4 I. 70/1975, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto, nel qualificare il CEV quale ente pubblico, la sentenza impugnata ha omesso di confrontarsi con la disposizione di cui all'art. 4 della legge 75/1970, secondo cui possono qualificarsi come enti pubblici solo quelli espressamente definiti in forza di una disposizione normativa statale o regionale, nel solco della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 10244 del 19/04/2021), i cui principi valgono anche in tema di consorzi di comuni, come affermato anche dalla giurisprudenza amministrativa, allo scopo di evitare di dilatare il concetto di ente pubblico proprio in tema di consorzi costituiti da enti pubblici (TAR Lazio del 04/12/2014, n. 12232); il motivo prosegue argomentando in maniera analoga a quello dei coimputati sulla medesima tematica, con specifico riferimento al ruolo di centrale di committenza del CEV e, quindi, ribadendone la natura di soggetto privato. In ogni caso, la natura privatistica del consorzio CEV era stata ribadita anche dal consulente amministrativista dell'ente, il prof. [OSCURATO:PERSONA] dell'Università di Verona, il quale, anche nel corso di conversazioni intercettate, ha più volte affermato che il consorzio fosse un ente privato con attività esterna, il che dimostra - complessivamente - la convinzione, maturata del tutto in buona fede, da parte dello Zerbaro, circa la natura privata del predetto ente, errore rilevante ai sensi dell'art. 5 cod. pen.; 3.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 353, 353-bis cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto la motivazione della sentenza impugnata risulta del tutto apodittica in tema di sussistenza del reato indicato, posto che i requisiti fissati dal bando erano già stati ritenuti razionali e compatibili in sede di giudizio amministrativo, avendo la sentenza omesso di chiarire in quali termini, nel caso di specie, si dovrebbe ritenere che i giudici amministrativi si fossero pronunciati sulla base di un quadro probatorio incompleto e/o fuorviante, e quali ulteriori elementi di fatto avrebbero potuto indurli a diverse conclusioni; né la sentenza ha dato adeguata risposta ai motivi di appello che, sul punto, avevano dimostrato come gli imputati avessero ipotizzato la possibilità della partecipazione al bando di gara delle maggiori società energetiche del mercato nazionale; contraddittoria, infine, appare la motivazione circa il ruolo dello Zerbaro, redattore dei bandi di gara "Energia", attribuiti dalla stessa sentenza ai soli coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre nessuna evidenza probatoria risulta acquisita circa la cancellazione dei file nella disponibilità del ricorrente; avulsa dal complessivo contesto probatorio risulta l'interpretazione del contenuto della conversazione intercettata tra lo Zoccatelli e lo Zerbaro; 3.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 353 cod. pen., 38 d. Igs. 163/2006, e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., quanto all'imputazione di cui al capo 3), mancando, sul punto, autonoma motivazione da parte della sentenza impugnata; va considerato che il falso in atto pubblico è stato escluso già dal primo giudice in riferimento al capo di imputazione sub 4), e la sentenza sul punto è irrevocabile, non comprendendosi come possa sussistere il contributo del ricorrente in riferimento al capo 3), consistendo esso nella medesima falsificazione già esclusa per il capo 4); né potrebbe ritenersi lo Zerbaro concorrente per avere consentito lo svolgimento della gara ammettendo la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., posto che nessuna norma del Codice degli appalti prevede l'esclusione dalla gara del soggetto collegato con l'ente appaltatore, come chiarito anche dall'ANAC con il parere del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; peraltro, sul punto, la motivazione della sentenza impugnata risulta del tutto carente. [OSCURATO:PERSONA] 1.L'analisi dei motivi di ricorso deve essere preceduta, necessariamente, dalla ricognizione relativa alla natura del consorzio CEV, questione, peraltro, dedotta da tutti i ricorrenti, con il primo motivo dei ricorsi dello Zerbaro e del Pertoldi e con il secondo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA]. Sotto tale aspetto appare essenziale evidenziare un errore metodologico che, a parere del Collegio, accomuna i ricorsi: la trasposizione automatica, nell'ambito dei canoni ermeneutici relativi al diritto penale, di categorie ed istituti elaborati nell'ambito di altri settori del diritto e - ciò che ancor più rileva - per altri fini. Tale impostazione, all'evidenza, finisce per svuotare di contenuto la struttura autonoma della norma incriminatrice e, ancor prima, compromette la stessa funzione del diritto penale, che, nella prospettiva di sistema, non può essere considerato come avulso dalla funzione specifica che l'ordinamento attribuisce al settore di riferimento. Ciò fa sì che la "contaminazione" tra istituti ritenuti rilevanti in diversi ed autonomi settori dell'ordinamento - quale il settore del diritto penale rispetto a quello del diritto civile o del diritto amministrativo - debba essere operata senza mai perdere di vista la finalità dell'operazione ermeneutica di riferimento che, nel caso di specie, è quella di definire l'ambito di applicazione della norma penale. In tal senso, quindi, occorre precisare che l'[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio di Stato n. 16/2012 - più volte citata nei ricorsi unitamente alla giurisprudenza delle Sezioni Unite Civili della Cassazione in essa richiamate - nell'individuare la categoria dei soggetti tenuti al rispetto delle procedure ad evidenza pubblica ha, senza dubbio, fatto riferimento ad un vincolo eteronomo e non autonomo, affermando che "il c.d. autovincolo, se è idoneo a rendere applicabili le regole richiamate, è inidoneo a determinare spostamenti della giurisdizione". In sostanza, quindi, l'[OSCURATO:PERSONA] citata si è pronunciata con riferimento all'ambito di operatività della giurisdizione amministrativa, assumendo che le modalità di selezione dei partecipanti e delle offerte nelle procedure di scelta del// contraente nei settori speciali - disciplinate dall'art. 224 d. Igs. 163/2002, sostituito dall'art. 133, comma 1, lett. e), n. 1), codice dei contratti pubblici -, nell'individuare i soggetti "comunque tenuti" al rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, non possa che fare riferimento ad un vincolo eteronomo di rispetto delle dette procedure. In tal caso, quindi, la competenza giurisdizionale spetterà al giudice amministrativo, laddove, nel caso in cui le procedure siano state liberamente adottate dall'ente, la competenza apparterrà al giudice ordinario. Evidente, quindi, come il piano esegetico su cui si sviluppano le argomentazioni del Consiglio di Stato siano declinate in riferimento ad un aspetto assolutamente eccentrico rispetto alla individuazione dei criteri ai quali fare riferimento per qualificare, in ambito penalistico, un ente come pubblico. Peraltro, va ricordato che - in riferimento al diritto amministrativo - la giurisprudenza, con risalente indirizzo, opera l'individuazione della natura pubblicistica del consorzio non in base alla qualità degli enti componenti, bensì in base alla natura degli atti posti in essere, in quanto anche gli enti pubblici godono di capacità ed autonomia privata (Consiglio di Stato, Sez. 4, n. 1419 del 17/12/1976). Non a caso, infatti, anche in tema di enti pubblici economici si evidenzia la prevalente attività qualificante, ossia l'esercizio di impresa ispirata a regole di economicità e diretta a conseguire un profitto o, almeno, a coprire i costi, sottolineando come la struttura associativa o consortile rilevi, invece, unicamente ai fini organizzativi (Consiglio di Stato, Sez. 4, n. 699 del 12/09/1994, in cui, in riferimento al [OSCURATO:PERSONA], ente di utilizzazione idrica, si era esclusa la natura di ente pubblico economico in quanto lo stesso non svolgeva attività imprenditoriale). In coerenza con tale impostazione lo stesso Consiglio di Stato, in riferimento a consorzio tra enti locali per la gestione del servizio pubblico idrico, ha affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in un caso in cui la controversia verteva sulla interpretazione ed esecuzione dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio, sia ai sensi dell'ad 15 I. 7 agosto 1990, n. 241 - in tema di accordi tra pubbliche amministrazioni per svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune -, sia ai sensi dell'art. 33, lett. b), d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - in tema di controversie tra amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi (Consiglio di Stato, n. 699 del 07/02/2002). Passando ora all'esame della giurisprudenza di questa Corte - precisando che la seguente rassegna non ha alcuna pretesa di esaustività, limitandosi a citare i casi più strettamente attinenti alla vicenda in esame -, si devono ricordare alcune nevralgiche sentenze: Sez. 6, n. 33779 del 21/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282107, secondo cui "In tema di reati contro la pubblica amministrazione, riveste la qualifica di pubblico agente il Presidente della fondazione '[OSCURATO:PERSONA], in quanto tale ente, pur se con gli strumenti privatistici, persegue finalità pubbliche, quali la promozione del territorio lombardo e dello sviluppo del suo comparto industriale nonché dei servizi nel settore delle nuove tecnologie."; Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278196 la quale, in relazione ad un funzionario della [OSCURATO:SOCIETA]. preposto all'ufficio che sovraintendeva alle operazioni di predisposizione dei bandi di gara, ha affermato che "In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la qualifica di pubblico agente non può farsi discendere dal rilievo pubblicistico dell'attività complessivamente compiuta dall'ente in cui il funzionario è inserito, ma deriva dalla natura delle specifiche attribuzioni e compiti che, nell'ambito di tale attività, sono concretamente svolti dal predetto."; Sez. 6, n.19848 del 23/01/2018, Bellinazzo ed altri, Rv. 273781, secondo cui "I soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l'attività della società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici."; Sez. 6, n. 9385 del 13/04/2017, dep. 01/03/2018, Giugliano, Rv. 27226, che ha affermato come "In tema di appalti di opere pubbliche, il c.d. 'contraente generale', di cui agli artt. 9, d.lgs. 20 agosto 2002, n. 190, 176 e 177, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, atteso che, in considerazione dei compiti assunti nei confronti della stazione appaltante - quali, ad esempio, la scelta dei soggetti terzi cui affidare le opere e/o le forniture che consentano di realizzare il risultato all'amministrazione aggiudicatrice, lo sviluppo del progetto definitivo, le attività tecnico-amministrative necessarie alla sua approvazione da parte del Cipe, ove detto progetto non sia posto a base di gara - nonché dei diritti speciali ed esclusivi che gli sono riconosciuti dall'autorità competente secondo le norme vigenti, esso deve essere ricompreso tra i soggetti indicati nell'art. 3, comma 29, d.lgs. n. 163 del 2006 come ente aggiudicatore e, pertanto, indipendentemente dalla sua natura privatistica ed anche al di fuori della quota di lavori per cui deve effettuare gare ad evidenza pubblica comunitaria, è vincolato al rispetto delle regole poste dal codice degli appalti."; Sez. 6, n. 28299 del 10/11/2015, dep. 07/07/2016, Bonomelli ed altri, Rv. 267054, che - chiarito come l'obbligatorietà della procedura di evidenza pubblica sia indice sintomatico del rilievo pubblicistico dell'attività svolta dalla società, in relazione a settori strategici per gli interessi pubblici di uno stato - ha affermato che "I funzionari dipendenti di società operanti nei c. d. settori speciali (nella fattispecie quello dell'energia), sono incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 cod. pen., atteso il rilievo pubblicistico dell'attività svolta da dette società, obbligate ad adottare la procedura di evidenza pubblica nella gestione degli appalti."; Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015, dep. 17/022016, Minzolini, Rv. 265830, secondo cui "Il direttore di un telegiornale della R.A.I. riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio in considerazione della connotazione pubblicistica dell'attività di informazione radio- televisiva, essendo irrilevante la natura privata di tale società."; Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257384, secondo cui "I soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l'attività della società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici." Ciò che emerge palese dalla disamina delle citate pronunce è il dato funzionale che ne costituisce il comune denominatore, nel senso che, ai fini della individuazione della natura pubblica di un ente - o, specularmente, sotto l'aspetto dei soggetti operanti, la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio -, ciò che rileva è la natura pubblica delle finalità perseguite con la specifica attività, rispetto alla quale la veste giuridica dell'ente può, al più, costituire un indice sintomatico non esclusivo. In tal senso, infatti, altri elementi appaiono sicuramente più rilevanti per qualificare la natura pubblicistica dell'attività svolta, quale, ad esempio, la disciplina normativa applicata, fermo restando che un ente, pur attraverso l'adozione di strumenti privatistici, ben può perseguire finalità pubbliche. L'attenzione dell'interprete, quindi, deve focalizzarsi sulla finalità dell'attività perseguita, più che sulla struttura dell'ente e sugli strumenti negoziali adottati. Tale orientamento, in realtà, rappresenta un inequivoco superamento del precedente indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di questa Corte che, in riferimento soprattutto alla fattispecie di cui all'art. 640, comma secondo, cod. pen., a seguito del processo di privatizzazione di molti enti pubblici in società per azioni, aveva escluso la natura pubblica di tali società sulla base della sola considerazione della loro veste formale (Sez. 5, n. 38071 del 05/04/2005, Maggiore, Rv. 233073; Sez. 2, n. 8771 del 28/01/2005, P.G. in proc. Foà, Rv. 231155; Sez. 2, n.35603 del 23/06/2004, P.G. in proc. Finotti, Rv. 229728; Sez. 2, n. 5028 del 17.3.1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 213154). Peraltro, seguendo tale percorso ermeneutico, in alcuni arresti era declinata una ineludibile dicotomia tra la natura dell'ente, ritenuta privata, e coloro che amministrano tali società o che operano per le stesse, i quali possono assumere la qualità di incaricati di pubblico servizio e talora di pubblici ufficiali, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p., quando l'attività della società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche (Sez. 6, n. 49759 del 27/11/2012, Zabatta, Rv. 254201; Sez. 6, n. 37099 del 7/ ,, 19/07/2012, Balducci, Rv. 253477; Sez. 2, n. 7226 del 7.2.2006, P.G. in proc. Passalacqua; Rv. 233158; Sez. 2, n. 35603 del 23/06/2004, P.G. in proc. Finotti, Rv. 229728). Anche in riferimento agli enti pubblici economici, quindi, si è affermato come non possa essere messa in dubbio la natura privatistica della società, nonostante i vincoli ad essi imposti dall'ente pubblico in tema di gestione del servizio, del personale e delle somme introitate, e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che la stessa sia a prevalente capitale pubblico locale, ovvero costituita o partecipata dall'ente titolare del pubblico servizio (Sez. 6, n. 8392 del 05/02/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243667; Sez. 2, n. 8771 del 28/01/2005, P.G. in proc. Foà, Rv. 231155). In relazione alle aziende speciali, istituite dai comuni per la gestione dei servizi pubblici, ai sensi degli artt. 22 e 23 I. 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, al contrario, si è affermata la natura di enti pubblici economici, in quanto esse integrano un ente strumentale dell'ente locale, che conferisce il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; tali aziende, inoltre, devono rispettare l'obbligo di pareggio di bilancio, ai sensi dell'art. 23, comma 4 della legge citata, e sono sottoposte ai penetranti controlli di cui all'art. 23, comma 6, della predetta legge, tanto invasivi da determinare per l'ente locale l'obbligo della copertura dei "costi sociali" (Sez. 2, n. 31424 del 03/07/2003, Mozzone, Rv. 226537. V. anche, stesso estensore, Sez. 2, n. 9875 del 2000, Rv. 217701). Anche in tal caso, quindi, la soluzione è stata individuata attraverso il ricorso ad un criterio formalistico, escludendo la configurabilità dell'ente pubblico economico allorquando la gestione del servizio pubblico sia attuata attraverso una società per azioni, o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico costituita o partecipata dall'ente titolare del pubblico servizio. In realtà -come evidenziato anche dalla dottrina - tale indirizzo di legittimità, in quanto ancorato ad un criterio formalistico, appare evidentemente inadeguato rispetto ad una visione più ampia che collochi gli istituti sia nel loro sviluppo storico che nel complessivo sistema ordinamentale, a fronte del superamento definitivo del dogma dello statalismo e l'affermazione nel nostro sistema politico dei principi di pluralismo autonomistico, parallelamente al processo di privatizzazione di enti pubblici ed alla tendenza legislativa a riconoscere, in capo a soggetti operanti normalmente iure privatorum, la titolarità o l'esercizio di compiti di spiccata valenza pubblicistica. Ciò ha comportato l'innegabile difficoltà, in molti casi in cui la natura pubblica o privata di un ente non risultasse chiaramente dalla legge, di individuarne gli indici di riconoscimento della natura pubblica, posto che è impossibile individuare una nozione unitaria di ente pubblico, abbracciando tale nozione una fenomenologia estremamente varia e multiforme. In tale contesto si colloca la sentenza della Sez. 2, n. 42408 del 12/09/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254038 che, per la prima volta - alla luce di un'ampia disamina della giurisprudenza della Corte costituzionale, delle Sezioni Unite civili, oltre che di quella del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, ha osservato che, ai fini della identificazione della natura pubblica di un soggetto, la forma societaria riveste carattere neutro, rilevando le finalità che si intendono perseguire e, più in particolare, la "strumentalità pubblicistica" e il conseguente assoggettamento ad una disciplina derogatoria rispetto a quella dettata per il modello societario tradizionale. Ne discende che, allo scopo di individuare gli indici di riconoscimento dell'ente pubblico, debba essere adottata una nozione di organismo pubblico, che fa leva essenzialmente su una concezione sostanzialistica, la quale richiama quanto stabilito ed elaborato dalla legislazione e dalla giurisprudenza comunitaria. In tal senso, quindi, l'art. 1 delle direttive 92/50/CEE (servizi), 93/36/CEE (forniture) e 93/37/CEE (lavori), ora art. 3, comma 26, d. Igs. 12 aprile 2006, n. 163, definisce l'organismo di diritto pubblico come "qualsiasi organismo, anche in forma societaria: - istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; - dotato di personalità giuridica; - la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico". Tale affermazione si rinviene nell'ordinanza delle Sezioni Unite civili, n. 8511 del 19/05/2012, Rv. 622719, che ha chiarito la differenza tra le imprese pubbliche - quelle su cui le amministrazioni possono esercitare, direttamente o indirettamente un'influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione - e l'organismo di diritto pubblico. Le Sezioni Unite hanno ricordato come tale si giustifica in considerazione del fatto che la ratio della disciplina dell'evidenza pubblica (consistente nella necessità di garantire la competizione tra soggetti operanti sul libero mercato in sede di approvvigionamento di beni, servizi e forniture) non trova motivo di applicazione in relazione alla figura dell'impresa pubblica, che si trova ad operare nel mercato in condizioni di normale concorrenza, sopportando i rischi connessi al mercato stesso, il che rende superfluo il ricorso all'evidenza pubblica. Ove, invece, come nei "settori speciali", gli operatori beneficino di diritti speciali o esclusivi che riservano solo ad alcuni l'esercizio di determinate attività, si rende concreto il rischio di un'alterazione delle regole della concorrenza, con la conseguenza che appare indispensabile il rispetto di tali regole, che si determina con l'applicazione della procedura di evidenza pubblica. Tale impostazione appare del tutto coerente con il costante insegnamento della Corte di Giustizia (15 gennaio 1998, causa C-44/96 Mannesmann anlagenbau Austria AG c. [OSCURATO:PERSONA] GmBH; 16 ottobre 2003, causa C-283/00, Commissione c. Spagna; 15 maggio 2003, causa C-214/00, Commissione c. Spagna). In sintesi, quindi, può concordarsi sul fatto che, nei diversi ambiti di giurisdizione, la ricostruzione del sistema vigente in materia di riconoscibilità della pubblicità degli enti converga nel senso di una concezione sostanziale e non formalistica, sicché anche la nozione penalistica di ente pubblico deve essere inquadrata in tale sistema concettuale, funzionale alla ratio delle norme, che, come osservato dalla Corte costituzionale già con la sentenza n. 466 del 1993, è quella di evitare che l'impiego della società per azioni quale strumento organizzativo per il perseguimento di finalità di interesse pubblico sottragga al controllo e alle relative sanzioni la dispersione del patrimonio pubblico. Qualsiasi diversa interpretazione, infatti, finirebbe per veicolare o agevolare condotte elusive delle più gravi sanzioni penali mediante l'utilizzo dello schermo societario, il che costituirebbe un arretramento di tutela rispetto alla indefettibile e primaria protezione dei bisogni di interesse generale. 1.2 Alla luce di tale impostazione non può che ribadirsi la natura di ente pubblico del CEV, peraltro già affermato dalla Sez. 6, n. 26638 del 24/05/2016, n. m., riferita alla fase cautelare della vicenda processuale. Tale pronuncia - che ha operato una analitica ricostruzione anche del quadro normativo di riferimento - ha concluso nel senso che ".....le gare ad evidenza pubblica, oggetto delle indagini in corso, hanno riguardato l'approvvigionamento di energia elettrica - dunque, un servizio di pubblico interesse, la cui acquisizione doveva avvenire nel rispetto della normativa pubblicistica sinteticamente tratteggiata - per conto degli enti pubblici locali costituiti dagli oltre 1.000 comuni confluiti nella struttura consortile del CEV. Ne consegue che le gare anzidette non solo si sono materialmente svolte, ma non possono che essere ritenute anche giuridicamente esistenti, salvo che la legittimazione del CEV ad indirle quale soggetto pubblico - essendo il consorzio pacificamente riconosciuto come tale e pertanto dotato del relativo potere, come emerge con certezza dal rilascio del codice di gara da parte dell'Autorità preposta - non sia stata posta in - contestazione e definitivamente esclusa in radice: il che non risulta essere avvenuto. Di più, la natura pubblica del CEV, ancorché non fosse oggetto di contestazione specifica, risulta comunque esplicitamente affermata nella sentenza 18.02.2015 - dep. 10.04.2015, all'uopo richiamata dai giudici del riesame, con cui il TAR Veneto ha rigettato il ricorso, proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per l'annullamento del bando di gara indetto il 06.08.2014 dal consorzio, sentenza integralmente confermata dalla Sezione Quinta del Consiglio di Stato con decisione del 14.01-22.02.2016." Nel caso in esame, inoltre, non può essere taciuta la circostanza - non contestata dalle difese - che l'operatività del CEV fosse collocata nel quadro di riferimento normativo volto ad agevolare l'accesso delle pubbliche amministrazioni al mercato liberalizzato dell'energia elettrica, ricorrendo, quindi, necessariamente a procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente, secondo le regole, attualmente dettate dal codice dei contratti pubblici, che disciplinano le "centrali di committenza" come strumento di razionalizzazione degli acquisti. I giudici di merito hanno illustrato come, nel novero delle "centrali di committenza", si collocasse inizialmente la [OSCURATO:SOCIETA] - società per azioni il cui unico azionista è il Ministero dell'Economia e delle Finanze -, che svolge attività di consulenza e supporto nell'ambito degli acquisti di beni e servizi per le sole pubbliche amministrazioni. A norma dell'art. 1, comma 7, d.l. 95 del 2012, conv. in I. 135 del 2012, è stato, successivamente, disposto che gli enti locali debbano ricorrere alle convenzioni o agli accordi quadro, predisposti da [OSCURATO:SOCIETA]. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, per gli approvvigionamenti di beni quali l'energia elettrica, il gas, i carburanti rete ed extra-rete, i combustibili per il riscaldamento e la telefonia, sia fissa che mobile. Gli enti locali che non ritengano di usufruire dei contratti [OSCURATO:SOCIETA] possono anche optare per altri canali, purché l'approvvigionamento avvenga da altre centrali di committenza ovvero a fronte di procedure ad evidenza pubblica, e comporti un risparmio di spesa rispetto a quanto previsto dal contratto [OSCURATO:SOCIETA]. A seguito della successiva evoluzione normativa - come ripercorsa dalla sentenza di primo grado -, in sostanza, per i piccoli comuni, ossia quelli con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, erano previste forme peculiari ed obbligatorie di aggregazione, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 33 del d. Igs. n. 163/2006, con la conseguenza che per i soggetti quali il CEV, anche a partire dall'entrata in vigore del d.l. n. 66/2014, la sola possibilità di continuare ad essere partner di pubbliche amministrazioni comunali era quella di essere inserito nell'elenco dei "soggetti aggregatori", vale a dire di soggetti iscritti in un apposito elenco, che prevede la presenza di [OSCURATO:SOCIETA]. e di una centrale di 17 Ì committenza per ciascuna regione, oltre che di quei soggetti che ottengano l'iscrizione all'elenco da parte, inizialmente, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), successivamente sostituita dall'[OSCURATO:PERSONA] (ANAC). A tali autorità, quindi, spettava e spetta - secondo le successive normative - il rilascio del codice identificativo della gara (CIG), necessario per lo svolgimento della stessa e subordinato alla previa verifica del rispetto di tutte le condizioni di legge. Fermo restando tale quadro ricostruttivo, deve essere sottolineato come il CEV - secondo quanto ricordato dalla sentenza impugnata a pag. 9 - avesse poso in essere una serie di trasformazioni - funzionali a palesare l'esclusione di ogni vocazione commerciale - allo scopo di essere ammesso all'elenco dei "soggetti aggregatori", cosa che era avvenuta nel luglio 2015, con apposita delibera dell'ANAC, che aveva ammesso il CEV nel citato elenco "a condizione che venga effettuata la modifica statutaria volta ad eliminare la possibilità,anche solo in linea teorica, della partecipazione di privati nella compagine sociale e di qualsiasi vocazione commerciale dello stesso". In realtà - come illustrato dalla Corte di merito - il CEV nel 2013 e nel 2014 - pur rappresentando ai comuni aderenti che i contratti di fornitura venivano conclusi con una gara a ribasso rispetto al prezzo [OSCURATO:SOCIETA] - non aveva svolto alcuna funzione tipica della centrale di committenza, in quanto le gare per l'individuazione del contraente erano state gestite e svolte direttamente dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società di cui il consorzio aveva detenuto una quota maggioritaria solo fino al 2011; detta ultima società, inoltre, non era risultata, alla luce delle acquisizioni documentali, che fosse incaricata di individuare il contraente per conto del consorzio CEV, bensì che svolgesse attività di trading di energia elettrica in favore quasi esclusivamente di enti pubblici. Pertanto, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva ottenuto, almeno fino al 2013, notevoli vantaggi competitivi, bandendo, per conto del CEV, la gara per la selezione del contraente e, quindi, stipulando direttamente con i comuni consorziati i contratti di fornitura, rivendendo in proprio l'energia autonomamente acquisita. La peculiarità della vicenda, quindi, consiste proprio nel fatto che il CEV fosse una sorta di schermo che dissimulava l'operatività di un soggetto di diritto privato, il quale ha beneficiato di un regime contrattuale di cui, dal punto di vista della sua effettiva struttura ed operatività, non avrebbero potuto usufruire. Ritiene il Collegio, tuttavia, proprio alla luce delle predette considerazioni in tema di criteri di individuazione funzionale della natura pubblica di un ente, che non possa escludersi la qualificazione di ente pubblico per il CEV, in conseguenza della mera apparenza della situazione manifestata nei confronti dei comuni contraenti, in quanto tale soluzione verrebbe ad integrare precisamente un ingiustificato arretramento della tutela rispetto alla protezione dei bisogni di interesse generale, quali quelli riferibili agli approvvigionamenti di beni di determinate categorie individuate dalla normativa di settore. Ciò senza contare come un tale approdo ermeneutico legittimerebbe condotte elusive e di aggiramento della normativa penale. Né si può opinare che, in tal modo, si entri in conflitto con il principio di tassatività, in quanto, proprio nella vicenda in esame, i requisiti alla luce dei quali individuare la natura del CEV quale ente pubblico emergono pacificamente da elementi sintomatici, quale il fatto che il TAR Veneto, nel contenzioso con la [OSCURATO:SOCIETA]., non avesse affatto declinato la propria giurisdizione, e che, in riferimento ai bandi di gara, il CEV avesse ottenuto il codice CIG, in quanto ente iscritto nell'apposito elenco degli "enti aggregatori". In altri termini, mediante la rappresentazione ai consorziati - secondo cui il Consorzio CEV si rendeva promotore delle procedure di acquisto di beni e servizi in settori nevralgici, attraverso procedure di ribasso rispetto alle gare [OSCURATO:SOCIETA] - gli enti consorziati venivano vincolati contrattualmente alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., benché quest'ultima non fosse stata affatto selezionata con procedura ad evidenza pubblica. Lo strumento che consentiva tale aggiramento di quella che sarebbe stata la regolare procedura, era rappresentato dal mandato ovvero dall'incarico conferito alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che, tuttavia, non aveva ad oggetto l'espletamento della gara per la scelta del contraente, in quanto l'effetto finale era che il CEV e, quindi, i comuni consorziati, entravano in rapporto commerciale direttamente con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che li riforniva di energia elettrica senza essere stata preventivamente selezionata attraverso una gara ad evidenza pubblica. In tal modo la selezione del contraente non era stata effettuata dal CEV - ente che a norma di statuto avrebbe dovuto operare senza scopo di lucro - bensì dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società commerciale che operava per scopo di lucro. Il successivo intervento dell'ANAC con la delibera n. 124 del 10/02/2016, più volte citata dalle difese, rappresenta, pertanto, proprio la conferma del fatto che il meccanismo di simulazione avesse pienamente raggiunto il proprio scopo, creando una situazione di apparenza che, solo all'esito dei successivi controlli posti in essere dalla Guardia di Finanza, era stata chiarita e svelata, conducendo, tra l'altro, anche all'adozione della delibera di annullamento dell'iscrizione del CEV dall'elenco dei soggetti aggregatori, di cui alla precedente delibera del'ANAC in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Quest'ultima, infatti, come detto, aveva deliberato l'inserimento del CEV nell'elenco dei soggetti aggregatori, ancorché condizionato a modifiche statutarie volte ad eliminare la partecipazione di privati e, quindi, la vocazione commerciale, ma resta il fatto che l'inserimento nell'elenco dei soggetti aggregatori era rimasto, inalterato, sino alla successiva delibera del 20/12/2018, il che dimostra come l'apparenza giuridica creata, circa la natura del consorzio, era perdurata sino agli accertamenti di P.G., sfociati nel provvedimento di revoca. 2. Venendo ora alla trattazione delle ulteriori doglianze, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo appare infondato. Come già chiarito da questa Corte regolatrice, l'art. 266, comma 2, cod. proc. pen., richiede, quale requisito per disporre le intercettazioni ambientali in luoghi di privata dimora, che vi sia "fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa", il che non può essere inteso nel senso di ritenere che tale attività vi si svolga effettivamente; il provvedimento autorizzativo delle captazioni, infatti, ha per oggetto l'adozione di un mezzo di ricerca della prova, il che rende evidente come, con un giudizio ex ante, adottato in base a specifici elementi di indagine, possa ritenersi del tutto ragionevole che, al momento dell'adozione del provvedimento di autorizzazione, nel luogo ivi indicato sia in corso lo svolgimento dell'attività criminosa (Sez. 3, n. 40509 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277362; Sez. 6, n. 36770de1 09/06/2003, Betta, Rv. 226333). La difesa, quindi, confonde l'esito, eventualmente negativo in termini di rilevanza investigativa, delle captazioni ambientali, con il presupposto legittimante l'adozione dello strumento di ricerca della prova, funzionale all'acquisizione di elementi di prova, ma del tutto indipendente dalla loro concreta produzione e rilevanza. 2.1 [OSCURATO:SOCIETA] al terzo motivo di ricorso, relativo alla fattispecie associativa contestata al ricorrente dal 2014 al 23/09/2015, la sentenza impugnata ha dapprima richiamato la motivazione del primo giudice, che aveva ricordato come la sinergia del sodalizio fosse funzionale a fa sì che tutte le gare bandite dal CEV fossero aggiudicate alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. o, comunque, ad imprese gravitanti nel medesimo gruppo imprenditoriale, allo scopo di consolidare una posizione di potere alla quale era funzionale l'aggiramento della normativa di settore; la Corte di merito ha, quindi, ricordato come la stessa costituzione del CEV fosse inserita in tale logica, come dimostrato, tra l'altro, dalla piena coincidenza tra il consorzio e le imprese del gruppo Zoccatelli, con un evidente cumulo di cariche da parte dei medesimi soggetti, il cui conflitto di interessi si era sistematicamente risolto in favore delle imprese facenti capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] all'indeterminatezza del programma criminoso, la sentenza impugnata ha evidenziato come le occasioni criminose non erano state affatto predeterminate, ma sfruttate man mano che si presentava la possibilità di partecipare ad una gara di appalto, consolidando, quindi, il potere del sodalizio attraverso la strumentalizzazione degli interessi del CEV e degli enti consorziati, piegati ai fini di lucro degli associati. In questo contesto il [OSCURATO:PERSONA] era stato descritto come il consulente di fiducia dello Zoccatelli, oltre che diretto emissario di quest'ultimo nelle commissioni di gara, in cui egli faceva valore la sua specifica competenza nel settore delle gare ad evidenza pubblica, con uno specifico tornaconto economico, avendo egli percepito per le consulenze prestate oltre 120.000,00 euro in pochi anni di consulenza. A seguito dell'intervento dell'A.G., a partire dal luglio 2017, la condotta criminosa, di fatto, si era risolta in riferimento a sole tre gare, ossia quelle in contestazione; non a caso, proprio la conoscenza delle indagini aveva fatto sì che i sodali si fossero adoperati per dissimulare la commistione tra il CEV ed il gruppo Zoccateli, oltre che "aggiustare" od occultare le varie irregolarità che avevano connotato le procedure di appalto, il che, sotto altro aspetto, evidenziava la rete di assistenza reciproca tra i sodali. A fronte di tale compendio motivazionale, il motivo di ricorso appare estremamente generico e, come tale, ai limiti dell'inammissibilità, posto che opera una valutazione della indeterminatezza del programma criminoso alla luce del solo dato costituito dall'espletamento di tre gare, senza considerare come i giudici di merito abbiano valorizzato, in riferimento alla indeterminatezza del programma criminoso, anche altri specifiche circostanze, inerenti il livello strutturale del CEV rispetto al gruppo Zoccatelli. In sostanza, quindi, il ragionamento difensivo è viziato da un errore metodologico di fondo, che consiste nell'identificare il programma criminoso con la concreta realizzazione dei reati-scopo. Inoltre, le argomentazioni difensive risultando tendenzialmente funzionali ad una ricostruzione alternativa della vicenda, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che appare del tutto logica e coerente con le illustrate risultanze processuali. Il motive va, quindi, rigettato. 2.2 n quarto motivo di ricorso attinge la fattispecie di falso di cui al capo 2) dell'imputazione, concernente la partecipazione abusiva alla gara per la fornitura di energia elettrica (CIG 5844564EC6) da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale predisponeva e modificava il verbale di gara del 15/04/2015, in data 07/05/2015, facendo apparire che tale verbale fosse stato redatto nel mese di aprile anziché nel mese di maggio. Il verbale, infatti, aveva apparentemente ad oggetto la seduta riservata della gara, e la falsità - secondo la sentenza impugnata - risulta palese - sia quanto alla data che quanto al contenuto - sulla base del contenuto delle intercettazioni.In particolare, dalla motivazione delle sentenze di merito emerge che la captazione presso lo studio [OSCURATO:PERSONA]-Rigetti, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], desse conto del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] vi fosse giunto dopo la seduta della commissione di gara e che, parlando con il [OSCURATO:PERSONA] del verbale di esclusione della [OSCURATO:SOCIETA]. dalla gara, i predetti interlocutori rammentassero di aver già concordato di dover far risultare tale verbale come redatto il giorno precedente, ricordando, poi, di aver convenuto di farne risultare la datazione il 15 aprile anziché il 16 aprile; quindi, il [OSCURATO:PERSONA] riferiva che il contenuto del verbale era stato condiviso da tutti, menzionando lo Zerbaro e, una volta individuato il file, egli indicava i nominativi degli interessati, il che consentiva di ritenere inequivocabilmente individuato il verbale della seduta del 15/04/2015. Successivamente, in data 09/05/2015, il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] erano stati intercettati mentre stavano rivedendo la bozza del verbale in data 15/04/2015, formata dal [OSCURATO:PERSONA] il precedente [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In sostanza, quindi, il verbale era risultato falso sia ideologicamente - in quanto si dava atto di una seduta della commissione di gara mai avvenuta, come dimostrato, oltre che dalle intercettazioni ambientali, anche dal fatto che nessuno dei cellulari dei commissari avesse agganciato la cella telefonica del luogo dove avrebbe dovuto riunirsi la commissione che risultava aver deliberato l'esclusione della [OSCURATO:SOCIETA]. e dichiarato deserta la gara per essersi ritirata la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - che materialmente, in quanto redatto dal [OSCURATO:PERSONA] in data successiva a quella in cui si attestava la riunione della commissione; tale ultimo profilo viene confermato dalla conversazione ambientale n. 1779, in cui il [OSCURATO:PERSONA] ricordava di aver consegnato al CEV un verbale per consentirne la sottoscrizione anche da parte degli altri commissari, in quanto tale verbale era stato sottoscritto dal solo [OSCURATO:PERSONA], dal che è stato desunto che anche lo Zerbaro ed il Riboli avessero sottoscritto il verbale in una fase successiva, presso la sede del CEV o avrebbero dovuto sottoscriverlo nelle dette circostanze. Che tale verbale fosse da considerare una semplice bozza - secondo la prospettazione difensiva -, in quanto non rinvenuto dalla Guardia di Finanza in sede di sequestro ma ritrovato in una cartella separata, è circostanza meramente fattuale, priva di qualunque sostegno documentale, il che rende il motivo anche non autosufficiente, oltre che inammissibile nella misura in cui mira ad escludere il dolo del [OSCURATO:PERSONA] in base ad un'asserita incapacità dimostrativa del compendio intercettivo; sul punto la Corte di merito ha anche richiamato una frase della conversazione n. 80 del 07/05/2015, in cui il [OSCURATO:PERSONA] affermava "quello lì è un verbale di commissione .....quello lì io l'ho fatto." Inoltre, il motivo di ricorso risulta anche graficamente riproduttivo del settimo motivo di appello, reiterando l'assunto che il verbale non fosse sottoscritto dal presidente della commissione, circostanza peraltro del tutto indimostrata. Ad ogni buon conto, certamente il luogo dove il detto verbale è stato rinvenuto non appare dirimente in relazione né alla sua natura né alla sua rilevanza. A ciò si deve aggiungere che il motivo di appello sul punto si fondava espressamente sull'assunto che l'atto in contestazione non fosse esistito giuridicamente in quanto mai sottoscritto dal presidente della commissione. Sotto tale aspetto, per la verità, appare del tutto pertinente la motivazione della Corte di merito, che ha evocato la giurisprudenza amministrativa circa la differenza tra la categoria dell'inesistenza dell'atto e la sua nullità, rilevando che, in ogni caso, il verbale in questione risultava sottoscritto dal [OSCURATO:PERSONA] quale componente effettivo e segretario; inoltre, sulla scorta della diposizione di cui all'art. 78 del d. Igs. 163/2006 - unica norma che, in tema di verbali di gare di appalto, non prevede affatto la sottoscrizione come requisito di validità del verbale, richiedendo solo che risultino "il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto ed il valore del contratto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione" -, la Corte di merito ha ricordato che sarebbe stato onere della difesa dimostrare che il regolamento del CEV, eventualmente, prevedesse una disposizione secondo la quale i verbali della commissione avrebbero dovuto essere sottoscritti da tutti i componenti della commissione, per cui se anche ciò fosse avvenuto - e non lo era - al più l'atto amministrativo sarebbe stato invalido per violazione di legge, ma certamente non inesistente. Quindi, può sicuramente ritenersi che il motivo di ricorso ometta di confrontarsi con uno snodo decisivo della motivazione della sentenza impugnata. Conclusivamente, anche alla luce della funzione probatoria dell'atto pubblico, che costituisce il fondamento della tutela penale, il contenuto del documento stesso, sotto l'aspetto della sua validità formale, certamente non può incidere automaticamente sulla sua valenza probatoria, sicché l'irregolarità formale dell'atto, così come l'invalidità del rapporto giuridico ivi rappresentato, si pongono su di un piano del tutto diverso dalla sua attitudine funzionale. In tal senso può affermarsi che l'eventuale vizio che possa rendere annullabile o nullo un atto pubblico non lo rende, per ciò solo, insuscettibile di tutela penale, nella misura in cui esso sia connotato dai requisiti formali essenziali richiesti dalla legge per il raggiungimento del suo scopo, nel senso che attraverso la falsificazione il documento risulti valido per provare la sussistenza della situazione documentata, seppure apparente. In tal senso, non a caso, è stato ritenuto che l'inesistenza giuridica di un atto possa essere individuata dalla mancata sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha formato solo qualora l'atto debba essere sottoscritto da un unico soggetto, cosa che non avviene bel caso dell'atto collegiale (Sez. 5 n. 1252 del 30/11/1970, dep. 26/02/1971, Alessi, Rv. 116827).Nel caso in esame, inoltre, tale principio deve essere integrato con la mancanza - evidenziata dalla Corte di merito e non contestata dalla difesa - di specifiche disposizioni normative che, sul punto, prevedano, eventualmente, un'apposita disciplina sulla rilevanza necessaria della sottoscrizione da parte di tutti i componenti della commissione ai fini della esistenza dell'atto, il che, come detto, nel caso di specie non risulta. 2.3 II quinto ed il sesto motivo, relativi, rispettivamente, alla gara di cui al capo 2) - per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi (CIG 5844564EC6) - ed alla gara di cui al capo 1) - per la fornitura di gas e servizi connessi (CIG 5952652BD1) - risultano generici, in quanto fondati - il quinto - su alcune emergenze dibattimentali dimostrative del fatto che il bando non fosse stato affatto predisposto "su misura", come rilevabile anche dall'esito del giudizio amministrativo, e - il sesto - sui documenti prodotti dalla difesa a dimostrazione delle condizioni di scarsa appetibilità per gli operatori del mercato della fornitura di gas e di energia elettrica ai comuni di piccole dimensioni. Evidente è la sottoposizione a questa Corte di un onere valutativo del merito delle prove, del tutto estraneo al perimetro del giudizio di legittimità; del tutto privo di qualsivoglia fondamento normativo è, poi, l'affermazione secondo la quale il giudicato amministrativo non avrebbe potuto essere disatteso dalla Corte di merito, data l'insussistenza di qualsivoglia pregiudizialità e la completa autonomia delle sfere di incidenza dei rispettivi sistemi normativi di riferimento e, quindi, dei relativi giudizi celebrati in riferimento alla vicenda in esame. [OSCURATO:SOCIETA] all'assunto secondo cui l'esclusione della [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe reso possibile configurare giuridicamente la gara, il ricorso sembra dimenticare che il concetto di gara presuppone una competizione tra aspiranti, che si svolge sulla base della previa indicazione e pubblicizzazione dei criteri di selezione e di presentazione delle offerte, ogni volta che la pubblica amministrazione proceda, anche in maniera informale o atipica, all'individuazione del contraente su base comparativa, a condizione che l'avviso informale o il bando e, comunque, l'atto equipollente indichino previamente i criteri di selezione e di presentazione delle offerte, ponendo i potenziali partecipanti nella condizione di valutare le regole che presiedono al confronto e i criteri in base ai quali formulare le proprie (Sez. 6, n. 6603 del 05/11/2020, dep. 19/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280836, in cui - ribadendo una sedimentata giurisprudenza sul punto, citata in motivazione - si è affermato che i reati di turbativa, di cui agli artt. 353 e 353-bis cod. pen., non sono configurabili solo nel caso in cui la pubblica amministrazione proceda all'individuazione del contraente sulla base di una procedura selettiva interna, non essendo in tal caso individuabile una gara). In sostanza, quindi, i motivi di ricorso svolgono una critica che non tiene conto della natura di pericolo dei reati in esame, fondandosi su circostanze di fatto valutate ex post, e prescindendo del tutto dagli indicati e consolidati criteri ermeneutici. 2.3.1 In ogni caso, alla luce della non manifesta infondatezza del motivo di ricorso, va rilevato il decorso del termine massimo di prescrizione in relazione alla fattispecie di cui al capo 1), contestata come consumata nel novembre 2014 ed il 03/03/2015. Ne consegue, pertanto, che il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette mesi sei, risulta decorso alla data 03/10/2022. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parimenti infondato. Richiamando le già illustrate considerazioni in tema di ente pubblico, quanto al primo motivo di ricorso, il secondo motivo si fonda sulla denuncia della omessa valutazione di una prova documentale che smentirebbe la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], neanche allegata al ricorso, oltre che sulla rivisitazione del contenuto interpretativo delle conversazioni intercettate, operazioni del tutto estranee al giudizio di legittimità. 3.1 In ogni caso, alla luce della non manifesta infondatezza del ricorso del Pertoldi, va rilevato il decorso del termine massimo di prescrizione in relazione alla fattispecie di cui al capo 1), contestata come consumata nel novembre 2014 ed il 03/03/2015. Ne consegue, pertanto, che il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette mesi sei, risulta decorso alla data 03/10/2022. 4. Infondato risulta anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Anche per lo Zerbaro vanno richiamate le considerazioni circa la natura di ente pubblico del CEV, rilevando come il secondo motivo tenda ad una rivalutazione del reato sulla base della pronuncia del giudice amministrativo, secondo una inconfigurabile ed inammissibile osmosi tra detto giudizio e quello penale. Sicuramente non condivisibile appare la prospettazione difensiva circa la sussistenza dell'errore scusabile, in quanto, nel caso in esame, si invoca, in sostanza, l'errore sul precetto che non esclude il dolo, ai sensi dell'art. 5 cod. pen. Come chiarito da pacifica giurisprudenza di questa Corte, tale errore è configurabile solo laddove sussista una obiettiva situazione di incertezza sulla portata applicativa o sul contenuto della norma extrapenale, che, nella presente vicenda, il motivo di ricorso non individua nemmeno. In ogni caso, occorre ricordare come non possa escludersi l'elemento soggettivo del reato allorquando il contesto amministrativo si palesi incerto, in quanto il soggetto agente deve astenersi dal porre in essere comportamenti dubbi, essendo onerato di acquisire dai competenti organi le necessarie informazioni ed assicurazioni circa la legittimità dell'attività svolta, potendo escludersi la colpevolezza solo alla luce di un complessivo e pacifico orientamento giurisprudenziale che abbia indotto nell'agente la ragionevole conclusione della correttezza della propria interpretazione del disposto normativo; peraltro, la scusabilità dell'ignoranza della legge penale, per l'agente che svolga professionalmente un'attività nel settore di interesse, comporta necessariamente che questi - da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo, pacifico orientamento giurisprudenziale - abbia potuto trarre il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, quindi, della liceità del comportamento tenuto, essendo per costui particolarmente rigoroso il dovere di informazione sulla legislazione in materia (Sez. 3, n. 33039 del 04/11/2015, dep. 28/07/2016, Guardigni ed altri, Rv. 268120; Sez. 6, n. 6991 del 25/01/2011, Sirignano ed altro, Rv. 249451; Sez. 4, n. 32069 del 15/07/2010, P.M. in proc. Albuzza ed altri, Rv. 248339). Ne discende che, alla luce delle circostanze in precedenza evidenziate, fondat