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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04740/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28737/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del lega le rappresentant e , [OSCURATO:PERSONA] e Adriana CROCE , rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso , con domicilio presso la Cancelleria della Corte di cassazione,in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calce al controricorso, con domicilio presso la Cancelleria della Corte di cassazione, in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente– avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1516/2019, pubblicata il 6 agosto2019.

Oggetto:LOCAZIONE – [OSCURATO:PERSONA] – Questioni processuali -Motivi in appello.

C.C. 21 .12.2022 r.g.n. 28737/2019 Pres.

R.G.AFrasca Est.

I. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2022 dalla consiglieraIrene Ambrosi.

Fatti di causa 1.Con atto di citazione [OSCURATO:PERSONA] SANSONE conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo, la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., conduttrice dell’immobile, sito in Carini, via don [OSCURATO:PERSONA] n. 29, chesi era morosa del pagamento dei canoni relativi ai mesi di dicembre 2011 e gennaio giugno 2012 per un importo complessivo di Euro 21.266,00 e le intimava lo sfratto per morosità.

L’intimata si costituiva e denunciava l’illegittimità della condotta della parte locatrice resasi inadempiente all’obbligo di garantire il pacifico godimento dell’immobile e di mantenerlo in stato idoneo all’uso convenuto perché privo del certificato di agibilità, per cui aveva dovuto anticipare la somma di Euro 10.000,00 onde pot ere adibire i locali all’uso convenuto, deduceva il parziale pagamento e l’impossibilità di corrispondere le residue mensilità, in assenza di uno specifico mandato in capo al procuratore dell’intimante, residente all’estero.

In via riconvenzionale, chiedeva la restituzione della somma di Euro 6.000,00,spesa per regolarizzare l’immobile e il risarcimento del danno nella misura di Euro 150.000,00 per aver ritardato l’inizio dell’attività a causa della inagibilità dei locali.

Nel corso del processo interveniva [OSCURATO:PERSONA] sub conduttrice dell’immobile chiedendo il risarcimento dei danni patiti per l’anticipato rilascio del bene.

Il Tribunale di Palermo dichiarava la risoluzione del contratto per grave inadempimento della conduttrice,condannandola al pagamento della somma di Euro 7.700,00, oltre a gli interessi dalla domanda al saldo ; dichiarava inammissibile la domanda dell’interveniente, condannava la società conduttrice alla refusione delle spese di lite nei confronti del locatore , e le compensava nei confronti dell’interveniente [OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso la sentenza di prime cure ha nno proposto appello congiunto la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la riforma integrale della sentenza.

C ostituit o si l’ appellat o Sansone ha chiesto che fosse dichiarata l’inammissibilità del gravame o nel merito il rigetto.Nel C.C. 21 .12.2022 r.g.n. 28737/2019 Pres.

R.G.AFrasca Est.

I. Ambrosi corso dell’appello le appellanti hanno proposto un ricorso per sequestro conservativo.

La Corte di appello di Palermocon sentenza n. 1968/2018 ha dichiarato inammissibile l’appello, con condanna della parte appellante alle spese di lite.

3. Avverso la sentenza di appello , la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per cassazione articolato in un'unica complessa censura.Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] SANSONE.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni, né le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione

1. Le ricorrenti formula no , senza indicarle distintamente e con precisione, diverse censure alla sentenza impugnata enumerate nelle pagine finali del ricorso ( sostanzialmente , da pag. 2 4 a pag. 27 ) e che, pur se , caratterizzate da una illustrazione proliss a , confus a e disarticolat a , p ossono così sinteticamente riassumersi: la prima si appunta su l l’affermazione di cui al punto a) della sentenza impugnatasulla quale viene dedotta la violaz ione di legge in relazione all’art. 342 c.p.c. norma che onera l’appellante di motivare l’appello; in particolare, la Corte territoriale ha evidenzia to che l’appellante non aveva indicato i passi e i sottocapi della sentenza non condivisi; sostiene,parte ricorrente - da quanto si riesce a comprendere - che la Corte di appello avrebbe citato “a sproposito”l’art. 342 c.p.c. perché “tale articolo è subentrato dopo l’inizio del processo di cui trattasi” (pag. 26 del ricorso); -la seconda censura lamenta “la nullità assoluta della sentenza” che sarebbe “inesistente ex artt. 161 e 162 in violazione dell’art. 360 punto 4 c.p.c.” e,in aggiunta, “la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4 per violazione dell’art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c.”(pag. 26 del ricorso).

C.C. 21 .12.2022 r.g.n. 28737/2019 Pres.

R.G.AFrasca Est.

I. [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti denunciano ancora l’operato dei giudici di merito che “non sono depositari della verità” e danno conto di aver presentato (in merito a detto operato), contestualmente alla proposizione del ricorso per cassazione de quo, denuncia al Presidente della Repubblica in qualità di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura e al Procuratore generale presso questa Corte.

Giova infine evidenziare che l’illustrazione del ricorso si interrompe alla pagina 27 dopo le parole “elementi istruttori” senza che la proposizione sia completata; infatti , alla successiva pagin a 28 si passa direttamente alle parole, poste nel centro e a capo della pagina,“In conclusione”.

2. Innanzitutto, va ribadito che la complessa censura proposta (che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito) presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza" (da ultimo, Cass. Sez.

L 04/02/2022 n. 3612).

Il ricorso in esame non supera il vaglio di ammissibilità secondo il principio di specificità richiamato.

È sufficiente al riguardo l’esame del ricorso che dopo una “sintesi della decisione e dei motivi di ricorso” (pag. 2 sino apag.14) reca una “ premessa ” nella quale viene riportata integralmente, con chiose evidenziate in grassetto e sottolineate,il contenuto della motivazione della sentenza d’appello oggetto di gravame; poi si passa ad un paragrafo denominato “In ordine al punto uno- e due assorbito questo dal primo ppag.6-7-8:”( da pag. 14 sino a pag. 16 ) ; C.C. 21 .12.2022 r.g.n. 28737/2019 Pres.

R.G.AFrasca Est.

I. Ambrosi vengono infine richiama te questioni di rito e di merito, in modo non conseguente, affastellando citazioni normative ai richiami giurisprudenziali sul nuovo art. 342 c.p.c. non consentendo a questa Corte di decifrare l’ubi consistam delle censure(da pag. 16 sino a pag. 24 ) ; si passa poi nelle ultime pagine, come già soprasintetizzato, all’illustrazione delle censure. 3.La censura sulla violazione dell’art. 342 c.p.c. va disattesa perché del tutto infondata; vale sottolineare che la citata disposizione si applica nel testo novellato al presente giudizio che è stato introdotto in appello con citazione notificata il 12 ottobre 2016,come previsto dall’art. 54, comma 2 , del d . l . 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, in l. 7 agosto 2012 n. 134, a mente del quale le disposizioni de quibus si applicano ai giudizi di appello introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge (cioè, da settembre 2012).

Tanto richiamato,la Corte di appello, pur non citando espressamente la pronuncia invocata dalla parte ricorrente (Cass. Sez.

U. 16/11/2017, n. 27199),in linea con quella stessa giurisprudenza ha ritenuto che gli artt. 342 e 434 c.p.c. ( nel testo formulato dal d.l. 83/2012, conv. con modif. dalla l. 134/2012), devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,sicché, alla parte volitiva va affiancata una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza necessità di particolari forme sacramentali o di redazione di un progetto alternativo di decisione, da opporre a quelladi primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiaedel giudizio di appello, il quale mantiene la suadiversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata; dovendo le censure essere articolate in modo da contrapporsi, in virtù di compiute argomentazioni, alla motivazione della sentenza impugnata, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (Cass. Sez.

L 11/05/2004, n. 8926; Cass. Sez.

U. 9/11/2011, n. 23299; Cass. Sez. 6 –1 22 /09/ 2015, n. 18704; Cass. Sez. 3 15 /06/ 2016, n. 12280), secondo un principio di simmetria nel C.C. 21 .12.2022 r.g.n. 28737/2019 Pres.

R.G.AFrasca Est.

I. Ambrosi raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell’atto di gravame (Cass. Sez. 2 23/02/2017, n. 4695).

4. Del tutto insussistenti, infine, le censure proposte sulla “nullità assoluta della sentenza” de quarispetto a tutti i profili evocati. 5.In conclusione, il ricorso va rigettato .

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Per questi motivi La Corte rigettail ricorso.

Condanna le ricorrentialle spese del giudizio di legittimità in favore della parte resistente che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28737/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del lega le rappresentant e , [OSCURATO:PERSONA] e Adriana CROCE , rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso , con domicilio presso la Cancelleria della Corte di cassazione,in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calce al controricorso, con domicilio presso la Cancelleria della Corte di cassazione, in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente– avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1516/2019, pubblicata il 6 agosto2019. Oggetto:LOCAZIONE – [OSCURATO:PERSONA] – Questioni processuali -Motivi in appello. C.C. 21 .12.2022 r.g.n. 28737/2019 Pres. R.G.AFrasca Est. I. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2022 dalla consiglieraIrene Ambrosi. Fatti di causa 1.Con atto di citazione [OSCURATO:PERSONA] SANSONE conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo, la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., conduttrice dell’immobile, sito in Carini, via don [OSCURATO:PERSONA] n. 29, chesi era morosa del pagamento dei canoni relativi ai mesi di dicembre 2011 e gennaio giugno 2012 per un importo complessivo di Euro 21.266,00 e le intimava lo sfratto per morosità. L’intimata si costituiva e denunciava l’illegittimità della condotta della parte locatrice resasi inadempiente all’obbligo di garantire il pacifico godimento dell’immobile e di mantenerlo in stato idoneo all’uso convenuto perché privo del certificato di agibilità, per cui aveva dovuto anticipare la somma di Euro 10.000,00 onde pot ere adibire i locali all’uso convenuto, deduceva il parziale pagamento e l’impossibilità di corrispondere le residue mensilità, in assenza di uno specifico mandato in capo al procuratore dell’intimante, residente all’estero. In via riconvenzionale, chiedeva la restituzione della somma di Euro 6.000,00,spesa per regolarizzare l’immobile e il risarcimento del danno nella misura di Euro 150.000,00 per aver ritardato l’inizio dell’attività a causa della inagibilità dei locali. Nel corso del processo interveniva [OSCURATO:PERSONA] sub conduttrice dell’immobile chiedendo il risarcimento dei danni patiti per l’anticipato rilascio del bene. Il Tribunale di Palermo dichiarava la risoluzione del contratto per grave inadempimento della conduttrice,condannandola al pagamento della somma di Euro 7.700,00, oltre a gli interessi dalla domanda al saldo ; dichiarava inammissibile la domanda dell’interveniente, condannava la società conduttrice alla refusione delle spese di lite nei confronti del locatore , e le compensava nei confronti dell’interveniente [OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso la sentenza di prime cure ha nno proposto appello congiunto la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la riforma integrale della sentenza. C ostituit o si l’ appellat o Sansone ha chiesto che fosse dichiarata l’inammissibilità del gravame o nel merito il rigetto.Nel C.C. 21 .12.2022 r.g.n. 28737/2019 Pres. R.G.AFrasca Est. I. Ambrosi corso dell’appello le appellanti hanno proposto un ricorso per sequestro conservativo. La Corte di appello di Palermocon sentenza n. 1968/2018 ha dichiarato inammissibile l’appello, con condanna della parte appellante alle spese di lite. 3. Avverso la sentenza di appello , la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per cassazione articolato in un'unica complessa censura.Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] SANSONE. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni, né le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. Le ricorrenti formula no , senza indicarle distintamente e con precisione, diverse censure alla sentenza impugnata enumerate nelle pagine finali del ricorso ( sostanzialmente , da pag. 2 4 a pag. 27 ) e che, pur se , caratterizzate da una illustrazione proliss a , confus a e disarticolat a , p ossono così sinteticamente riassumersi: la prima si appunta su l l’affermazione di cui al punto a) della sentenza impugnatasulla quale viene dedotta la violaz ione di legge in relazione all’art. 342 c.p.c. norma che onera l’appellante di motivare l’appello; in particolare, la Corte territoriale ha evidenzia to che l’appellante non aveva indicato i passi e i sottocapi della sentenza non condivisi; sostiene,parte ricorrente - da quanto si riesce a comprendere - che la Corte di appello avrebbe citato “a sproposito”l’art. 342 c.p.c. perché “tale articolo è subentrato dopo l’inizio del processo di cui trattasi” (pag. 26 del ricorso); -la seconda censura lamenta “la nullità assoluta della sentenza” che sarebbe “inesistente ex artt. 161 e 162 in violazione dell’art. 360 punto 4 c.p.c.” e,in aggiunta, “la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4 per violazione dell’art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c.”(pag. 26 del ricorso). C.C. 21 .12.2022 r.g.n. 28737/2019 Pres. R.G.AFrasca Est. I. [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti denunciano ancora l’operato dei giudici di merito che “non sono depositari della verità” e danno conto di aver presentato (in merito a detto operato), contestualmente alla proposizione del ricorso per cassazione de quo, denuncia al Presidente della Repubblica in qualità di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura e al Procuratore generale presso questa Corte. Giova infine evidenziare che l’illustrazione del ricorso si interrompe alla pagina 27 dopo le parole “elementi istruttori” senza che la proposizione sia completata; infatti , alla successiva pagin a 28 si passa direttamente alle parole, poste nel centro e a capo della pagina,“In conclusione”. 2. Innanzitutto, va ribadito che la complessa censura proposta (che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito) presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza" (da ultimo, Cass. Sez. L 04/02/2022 n. 3612). Il ricorso in esame non supera il vaglio di ammissibilità secondo il principio di specificità richiamato. È sufficiente al riguardo l’esame del ricorso che dopo una “sintesi della decisione e dei motivi di ricorso” (pag. 2 sino apag.14) reca una “ premessa ” nella quale viene riportata integralmente, con chiose evidenziate in grassetto e sottolineate,il contenuto della motivazione della sentenza d’appello oggetto di gravame; poi si passa ad un paragrafo denominato “In ordine al punto uno- e due assorbito questo dal primo ppag.6-7-8:”( da pag. 14 sino a pag. 16 ) ; C.C. 21 .12.2022 r.g.n. 28737/2019 Pres. R.G.AFrasca Est. I. Ambrosi vengono infine richiama te questioni di rito e di merito, in modo non conseguente, affastellando citazioni normative ai richiami giurisprudenziali sul nuovo art. 342 c.p.c. non consentendo a questa Corte di decifrare l’ubi consistam delle censure(da pag. 16 sino a pag. 24 ) ; si passa poi nelle ultime pagine, come già soprasintetizzato, all’illustrazione delle censure. 3.La censura sulla violazione dell’art. 342 c.p.c. va disattesa perché del tutto infondata; vale sottolineare che la citata disposizione si applica nel testo novellato al presente giudizio che è stato introdotto in appello con citazione notificata il 12 ottobre 2016,come previsto dall’art. 54, comma 2 , del d . l . 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, in l. 7 agosto 2012 n. 134, a mente del quale le disposizioni de quibus si applicano ai giudizi di appello introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge (cioè, da settembre 2012). Tanto richiamato,la Corte di appello, pur non citando espressamente la pronuncia invocata dalla parte ricorrente (Cass. Sez. U. 16/11/2017, n. 27199),in linea con quella stessa giurisprudenza ha ritenuto che gli artt. 342 e 434 c.p.c. ( nel testo formulato dal d.l. 83/2012, conv. con modif. dalla l. 134/2012), devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,sicché, alla parte volitiva va affiancata una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza necessità di particolari forme sacramentali o di redazione di un progetto alternativo di decisione, da opporre a quelladi primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiaedel giudizio di appello, il quale mantiene la suadiversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata; dovendo le censure essere articolate in modo da contrapporsi, in virtù di compiute argomentazioni, alla motivazione della sentenza impugnata, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (Cass. Sez. L 11/05/2004, n. 8926; Cass. Sez. U. 9/11/2011, n. 23299; Cass. Sez. 6 –1 22 /09/ 2015, n. 18704; Cass. Sez. 3 15 /06/ 2016, n. 12280), secondo un principio di simmetria nel C.C. 21 .12.2022 r.g.n. 28737/2019 Pres. R.G.AFrasca Est. I. Ambrosi raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell’atto di gravame (Cass. Sez. 2 23/02/2017, n. 4695). 4. Del tutto insussistenti, infine, le censure proposte sulla “nullità assoluta della sentenza” de quarispetto a tutti i profili evocati. 5.In conclusione, il ricorso va rigettato . Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte rigettail ricorso. Condanna le ricorrentialle spese del giudizio di legittimità in favore della parte resistente che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
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