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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03862/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e l'erronea applicazione della legge penale, è formulato in termini non consentiti in quanto fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito con motivazione congrua ed esaustiva (cfr., pag. 4) oltre che, per altro verso, interamente "in fatto" e funzionali a prospettare una ricostruzione alternativa della vicenda inidonea, in ogni caso, ad incidere sulla configurabilità del delitto di ricettazione ritenuto da entrambi i giudici di merito; rilevato che il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato ponendosi in contrasto con l'univoco e consolidato orientamento di questa Corte secondo cui è assolutamente pacifico che l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non integra una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 - 01). considerato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Roma 5/12/2023 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] D [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e l'erronea applicazione della legge penale, è formulato in termini non consentiti in quanto fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito con motivazione congrua ed esaustiva (cfr., pag. 4) oltre che, per altro verso, interamente "in fatto" e funzionali a prospettare una ricostruzione alternativa della vicenda inidonea, in ogni caso, ad incidere sulla configurabilità del delitto di ricettazione ritenuto da entrambi i giudici di merito; rilevato che il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato ponendosi in contrasto con l'univoco e consolidato orientamento di questa Corte secondo cui è assolutamente pacifico che l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non integra una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 - 01). considerato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Roma 5/12/2023 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] D [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03862/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris