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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 dicembre 2025

Cassazione n. 04321/2026

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; siè proceduto ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17 settembre 2025, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli nord, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] alla misura concordata fra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen. per il delitto ascrittogli ai sensi dell’art. 495 cod. pen. 2.

Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con l’unico motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione per la mancata verifica della sussistenza delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Si è infatti affermato (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.13/01/2020, Rv. 278170) che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.

2. Il motivo addotto nel presente ricorso è pertanto inammissibile.

L’inammissibilità deve essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen..

3. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 19 dicembre 2025.

Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; siè proceduto ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 settembre 2025, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli nord, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] alla misura concordata fra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen. per il delitto ascrittogli ai sensi dell’art. 495 cod. pen. 2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con l’unico motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione per la mancata verifica della sussistenza delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Si è infatti affermato (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.13/01/2020, Rv. 278170) che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. 2. Il motivo addotto nel presente ricorso è pertanto inammissibile. L’inammissibilità deve essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 3. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 19 dicembre 2025. Il Consigliere es
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