CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 39426/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/2/2022 del Tribunale di Imperia udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; FATTO E DIRITTO 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova ha impugnato la sentenza del 17 febbraio 2022 con la quale il giudice del Tribunale di Imperìa ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente denuncia l'erronea qualificazione giuridica del fatto, in relazione al dato quantitativo (circa kg. 1,719 lordi di marjuana e gr. 10 di hashish), valorizzando anche le circostanze e modalità del fatto, 2. Il ricorso è inammissibile, pronuncia che va adottata de plano, perché tardivo. A fronte di sentenza letta in udienza e notificata al Procuratore generale il 21 febbraio 2022 il ricorso, benchè depositato presso l'Ufficio del Procuratore generale il 2 marzo 2022, è pervenuto presso il Tribunale competente il 10 marzo 2022, quindi oltre il termine di giorni 15 previsto per la tempestività dell'impugnazione ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.. La disposizione che regola il termine di impugnazione a favore del Procuratore generale non contiene alcuna deroga alle modalità di deposito dell'impugnazione che, anche per la parte pubblica, è quella del deposito presso il Tribunale. Questa Corte ha già precisato che in tema di impugnazioni, è inammissibile l'appello proposto dal procuratore generale presso la corte di appello che sia pervenuto nella cancelleria del tribunale dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 585 cod. proc. pen., a nulla rilevando il tempestivo deposito dell'atto nella segreteria della procura generale, sia perché esso non equivale ad alcuna delle modalità di spedizione previste dall'art. 583, comma 1, cod. proc. pen., sia perché il principio dettato dall'art. 583, comma 2, cod. proc. pen. non si presta ad una applicazione che vada oltre i casi in esso espressamente previsti, rappresentando un'eccezione alla regola di ordine generale sancita dall'art. 582 cod. proc. pen., secondo la quale l'impugnazione è presentata nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento. (Sez. 2, n. 7844 del 29/01/2020, Rv. 278515), principio che deve trovare applicazione alla fattispecie in esame. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 20 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] relào