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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2023

Cassazione n. 19480/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19097/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] G.G.

AVEZZANA, 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] CANCRO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 768/2018 depositata il 30/03/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 768/2018 della Corte d’appello di Firenze, pubblicata il 30 marzo 2018.

Resistono con un controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e con altro controricorso la [OSCURATO:PERSONA] della Misericordia di Firenze.

Gli altri intimati, indicati in epigrafe, non hanno svolto attività difensive.

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.

Il ricorrente ha depositato memoria.

3. Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 26 giugno 2013, rigettò la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad accertare la falsità del testamento olografo redatto dallo zio [OSCURATO:PERSONA] (morto il 21 maggio 2007), che aveva istituito erede universale la [OSCURATO:PERSONA] della Misericordia di Firenze e disposto una serie di legati in favore di enti morali e di carità, fondazioni e persone fisiche.

4. La Corte d’appello ha poi respinto l’appello principale spiegato da [OSCURATO:PERSONA] ed invece accolto gli appelli incidentali attinenti alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado.

Questi i passaggi essenziali della sentenza impugnata: “l'indagine condotta in primo grado dal Ctu dott. [OSCURATO:PERSONA] sul testamento olografo a firma [OSCURATO:PERSONA] datato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e pubblicato il 15 giugno 2007 si è concretizzata nella relazione depositata il 04.03.2O11.

Nel suddetto elaborato peritale (pag.6), il Ctu individua nella metodologia grafologica, secondo il metodo grafologico "Morettiano ", il criterio di analisi della scheda testamentariain verifica e della grafia; svolge poi l'analisi delle grafie comparative del [OSCURATO:PERSONA] prendendo a riferimento documenti e scritture relative ad un lungo arco temporale (dagli anni 80 fino al 2007) giungendo a concludereche" Il testamento olografo datato 25 maggio 2006 a firma [OSCURATO:PERSONA] è autentico in quanto interamente scritto datato esottoscritto dal sig. [OSCURATO:PERSONA], come è risultata autentica la scrittura e la firma sigla sulla busta che contiene il testamento".

Nel presente giudizio il dott. [OSCURATO:PERSONA] è stato chiamato a rendere chiarimenti al fine di rispondere sia alle osservazioni formulate dalla dott. [OSCURATO:PERSONA] in primo grado ed allegate alla memoria del 24.04.2011 di parte attrice - odierna appellante, sia alla perizia del dott. [OSCURATO:PERSONA]. (…) rispetto alle osservazioni della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], il CTU risponde punto per punto nella sua relazione a chiarimentidepositata il 10.03.2015 e precisamente: a) La prima osservazione alla CTU riguarda il mancato riferimento alla non contestualità delle varie parti della scheda testamentaria (pagg. 2, 3 osservazioni dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]), fatto questo desumibile dall'impiego di tre penne di colori diversi (blu chiaro, blu scuro e nero), che la [OSCURATO:PERSONA] aveva accertato mediante ispezione della scheda testamentaria originale con strumentazione personale (lampada a raggi ultravioletti Wood, microscopio digitale) più accurata rispetto a quella utilizzata dal CTU.

Replica il CTU (pag.7): l'utilizzo di scansioni e di fotografie della scheda testamentaria originale erano state concordate all'inizio delle operazioni peritali tra tutti i ctp compresa la [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, le foto dalla stessa effettuate con il microscopio digitale e la lampada a raggi ultravioletti, durante l'analisi della scheda, non erano state inserite n elle sue osservazioni poiché, sostiene il CTU, evidentemente non vi erano alterazioni sospette; -le penne utilizzate erano due e non tre, e la non contestualità era ininfluente, in quanto un testamento olografo di quattro pagine come quello oggetto di causa poteva esser redatto in più tempi con penne diverse, purché scritto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore; b) alle osservazioni sulla analisi della grafia e sulla presenza di errori ortografici (da pag. 5 a pag. 10 osservazioni [OSCURATO:PERSONA]) replica il Ctu rispondendo di aver evidenziato sia i tratti omogenei, che le disomogeneità della grafia del testatore e che tali elementi rientrano nella variabilità grafica, mai erroneamente considerata dalla ctp, e nella individualità grafica intesa come l'insieme di tutti gli elementi e caratteristiche di identificazione peculiari del grafismo di ciascun soggetto.

Sugli errori ortografici rileva che si trattava piuttosto di giustapposizioni (re di Arciconfraternita) e piccole omissioni (n di Madonnina) compatibili con l'età del testatore (anni 82); nel testamento, infatti, erano presenti i segni di un grafismo vecchieggiante come già evidenziato nella Ctu in primo grado (pag.20); c) da pag. 11 le osservazioni della ctp [OSCURATO:PERSONA] hanno ad oggetto l'analisi delle scritture comparative; su questo aspetto vengono mossi rilievi alla Ctu per non aver il dott. [OSCURATO:PERSONA] eseguito una analisi attenta su tutte le comparative e ciò era dimostrato anche dal fatto che aveva inserito nell'elenco la scrittura com parativa siglata CIO, non appartenente alla mano del de cuius, bensì come poi accertato, alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto così replica il Ctu (pag.11chiarimenti) " si fa presente che la scrittura C10 non è stata mai presa in considerazione per il confronto con la scheda testamentaria in verifica".

Le successive critiche alla Ctu formulate dalla ctp [OSCURATO:PERSONA] riguardano il confronto comparativo effettuato non in modo omogeneo (ossia firme con firme, sigle con sigle, scritture con scrittura) e le differenze tra testamento in verifica e scritture comparative.

Rispetto a tali rilievi il Dott. [OSCURATO:PERSONA], oltre ad affermare che il confronto comparativo omogeneo non è riportato in nessun testo di grafologia giudiziaria, sostanzialmenterisponde che la CTP non ha tenutoconto della variabilità grafica della scrittura del de cuius, risolvendosi le sue affermazioni in considerazioni pretestuose o non veritiere, prospettando come difformi ed estranei alla natura del grafismo del testamento olografo esaminato aspetti ed elementi che rientrano nei ]imiti appunto della naturale e spontanea variabilità, che può e deve caratterizzare ogni grafismo.

Le pagine da 25 a 34 della relazione a chiarimenti del Dott. [OSCURATO:PERSONA] sono dedicate alle risposte alla perizia del dott. [OSCURATO:PERSONA]. (…) Replica il Ctu ( pagg. 26-32 relazione a chiarimenti ) di aver già risposto in modo pertinente ed approfondito in ordine alle caratteristichegrafiche a valore identificatorio, al movimento ed al ritmo di scrittura nella prima parte dei chiarimenti alle osservazioni della dott. [OSCURATO:PERSONA]; di aver rispettato le procedure di lavoro ed i criteri epistemologici; di aver ispezionato l'originale del testamento in verifica e non una fotocopia durante le operazioni peritali cui il Finotti stesso non aveva all'epoca partecipato; che il testamento non poteva essere il prodotto di una imitazione (cosi pag. 29 e 31).

Acquisite anche le osservazioni ai chiarimenti da parte di tutti i CCTTPP (Mastronardi, Giorgetti ed anche della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], nominata da parte appellante in sostituzione del dott. [OSCURATO:PERSONA] in pendenza dei termini per l'invio delle osservazioni), cui il dott. [OSCURATO:PERSONA] rispondeva nella sintetica valutazione del 09.02.2015, questi concludeva ribadendo che "il testamento è autentico, viste le similarità sostanziali citate e documentate tra testamento in verifica e firme e scritture autografe di comparazione ".

All'esito dei suddetti chiarimenti ammessi dalla Corte in accoglimento delle istanze di parte appellante, si rileva che non sono emersi elementi diversi volti a confutare Je conclusioni del CTU rese in primo grado, che di seguito si riportano : "il testamento olografo datato 25 maggio 2006 a firma [OSCURATO:PERSONA] èautentico, in quanto interamente scritto datato e sottoscritto dal sig. [OSCURATO:PERSONA], come è risultata autentica la scrittura e la firma sigla sulla busta che contiene il testamento".

La consulenza svolta in primo grado dal Dott.

Ta rantino è il risultato di una analisi approfondita della scheda in verifica e delle scritture comparative acquisite nel contraddittorio delle parti.

I l CTU si è compiutamente confrontato con le osservazioni e le note critiche di tutti i consulenti di parte, sia in primo grado che nel presente giudizio, ove, convocato a chiarimenti, risponde in modo condivisibile alla perizia [OSCURATO:PERSONA] allegata alla memoria autorizzata in primo grado del 29.04.2011, alla perizia Finotti prodotta con l'atto di appello ed anche alla perizia della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] subentrata al Finotti.

Ne consegue che, sulla base delle conclusioni del Ctu, deve confermarsi l'autenticità della scheda testamentaria e della scrittura e della firma sigla apposta sulla busta che conteneva il testamento.

5. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (da pagina 7 a pagina 15) denuncia la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, relativo al primo motivo di appello … riguardante la risultanza della CTU”.

Il ricorrente evidenzia che con il primo motivo di appello era stata contestata la “metodologia usata dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]” (il “metodo Morettiano”) ed erano state criticate le carenze motivazionali della sentenza di primo grado al riguardo.

Si adduce che “la p erizia non esplicita alcuna argomentazione p er escludere… (la) imitabilità della grafia …e che quindi doveva ritenersi autentica e di pugno del de cuius”.

La consulenza non sarebbe stata svolta “con la maggiore scrupolosità possibile”, come invece avrebbero imposto le circostanze del caso concreto.

Non si sarebbe tenuto conto della personalità del de cuius, del suo rango sociale, della sua attività professionale di avvocato, delle sue conoscenze di molti notai cui avrebbe potuto affidare la scheda testamentaria, anziché consegnarla a [OSCURATO:PERSONA], che era l’amministratore di un condominio del quale [OSCURATO:PERSONA] era partecipante.

Neppure si sarebbe adeguatamente valutata la certificazione medica del 30 marzo 2004, la quale escludeva che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] fosse affetto da patologie neuropsichiatriche.

Un più attento esame delle quattro pagine del testamento olografo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rivelato “elementi di dubbia autenticità”: tali elementi sono indicati in un elenco recante quattordici rilievi o deduzioni.

Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (da pagina 15 a pagina 18) censura la violazione ed “errata applicazione” degli artt. 112, 113 e 277, comma 1, c.p.c., nonché dell’art. 111, comma 6, Cost.

La Corte d’appello di Firenze avrebbe errato nella suamotivazione laddove, accogliendo le istanze dell’appellante, ha “ritenuto necessario disporre la nuova audizione d el CTU per richiedere tutti quei chiarimenti che si p alesavano necessari a seguito delle contestazioni mosse dalla perizia di p arte e ha ritenuto di non dover approfondire i chiarimenti richiesti.

Tali chiarimenti, in particolare , riguardavano un errato utilizzo del metodo scientifico "Morettiano" sulla non omogeneità della scrittura per pressione e spaziatura, sull'errata analisi del movimento delle parole rispetto al rigo, sul profismo vecchieggiante, sugli errori ortografici, sulla non idoneità dei rilievi strumentali.

Si reiterano le critiche alla CTU svolte nel primo motivo.

5.1. I primi due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per la loro connessione, sono accomunati da profili di inammissibilità agli effetti dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., e sono comunque manifestamente infondati.

5.2. La sentenza della Corte d’appello di Firenze contiene le argomentazioni rilevanti per individuaree comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione, avendo congruamente motivato in ordine alla insussistenza della falsità del testamento impugnato.

5.3. Innanzitutto, quanto al primo motivo, opera la previsione d'inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all'art. 348 ter, comma 5, c.p.c. (applicabile ratione temporis), che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" e che, come nella specie, risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (c.d. doppia conforme).

Sono inammissibili le integrazioni e le aggiunte contenuti nella memoria di cui all'art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c.la cui funzione è di illustrare le ragioni giustificatrici dei motivi già specificamente enunciati nel ricorso.

In tale sede, il ricorrente sostiene, infatti, che “la motivazione di rigetto della domanda sul punto da parte del Tribunale era … diversa rispetto a quella poi adottata dalla Corte fiorentina, in quanto non aveva ammesso la richiesta di chiarimenti al Ctu, e quindi non aveva proprio preso in esame le critiche della difesa rispetto al suo operato.

Diversamente, la Corte territoriale ha ammesso i chiarimenti richiesti, ma poi ma non ha tenuto conto della loro insufficienza, che ha addirittura fatto propria omettendo di motivare sul perché li recepisse acriticamente”.

Ora, da un lato era onere del ricorrente, nel formulare il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c., indicare già nell’atto di impugnazione le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.

Peraltro, l’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (qui applicabile ratione temporis), suppone che la sentenza di appello e la sentenza di primo grado siano fondate “sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto” (ora, l’art. 360, comma 4, c.p.c. dispone: “le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti”), e non postula, invece, che esse siano altresì fondate sugli stessi elementi istruttori aventi efficacia dimostrativa di tali fatti.

Deve inoltre negarsi che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, consenta di configurare il vizio di contraddittoria o insufficiente motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti.

D’altro canto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra mai, di per sé, il vizio in questione qualora il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez.

Unite, 7 aprile 2014, n. 8053).

5.4. È corretto premettere che, seguendo il principio affermato da Cass. Sez.

Unite 15 giugno 2015, n. 12307, poiché la parte che contesta l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, grava proprio su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.

Requisito dell’olografo, previsto a pena di nullità ex art. 606, comma 1, c.c., è la manoscrittura «per intero» ad opera del testatore.

E l’art.602 c.c. impone, quali requisiti di forma-sostanza dell’olografo: a) la scrittura di mano del testatore; b) la data; c) la sottoscrizione.

5.5. Spetta ovviamente al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove della dedotta falsità del testamento, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere quelle ritenute idonee o dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, rientrando ciò nel suo potere discrezionale ai sensi dell'art 116 c.p.c.

5.6. La Corte d’appello di Firenze non si è limitata acriticamente a far proprie le considerazioni della relazione peritale, visto che nella sentenza impugnata sono spiegate le ragioni del convincimento raggiunto dai giudici e dell’adesione alle conclusioni prospettate dall’ausiliare.

Tale valutazione non può essere sindacata in sede di legittimità invocando dalla Corte di cassazione, come auspica il ricorrente, un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, in maniera da pervenire ad una nuova validazione e legittimazione inferenziale dell’adesione prestata dal giudice di merito ai risultati dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio.

Spetta, del resto, al giudice di merito esaminare e valutare le nozioni tecniche o scientifiche introdotte nel processo mediante la CTU, e dare conto dei motivi di consenso, come di quelli di eventuale dissenso, in ordine alla congruità dei risultati della consulenza e delle ragioni che li sorreggono.

Così come non è sindacabile in sede di legittimità la decisione di merito che abbia recepito le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio sulla base dell'adozione di una determinata metodologia di valutazione (nella specie, il cosiddetto “metodo grafologico morettiano”, che individua i segni grafologici, la loro specificità e intensità, le rispettive implicazioni psicologiche e le correlazioni con gli aspetti della personalità umana), una volta che il giudice abbia evidenziato, sia pure aderendo alle spiegazioni fornite al riguardo dall'ausiliare, che il metodo prescelto dà garanzia di rigore scientifico.

Rientra del pari notoriamente nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità.

Tali principi sono trascurati dal ricorrente che invita questa Corte a rimeditare prudenzialmente la consistenza probatoria della CTU, comparando la stessa con una serie di elementi fattuali privi di decisività, e cioè di idoneità a comportare ex necesseuna diversa decisione.

5.7. Si ha riguardo nella specie, del resto, ad una consulenza tecnica volta ad accertare l’autenticità della grafia di un documento, ovvero ad una consulenza grafologica (e non calligrafica), che è quella, appunto, volta a dedurre dati di rilievo psicologico dall’analisi della scrittura, e la stessa notoriamente non è suscettiva di conclusioni obiettivamente ed assolutamente certe, e perciò esige che il giudice fornisca un'adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal perito, come avvenuto nell’impugnata sentenza (Cass. 2 febbraio 2009, n. 2579; Cass. 28 aprile 2005, n. 8881).

5.8. I primi due motivi di ricorso tendono, in sostanza, a prospettare vizi di motivazione della sentenza, ovvero violazioni di norme di diritto, denunziando in realtà l’insufficiente spiegazione logica relativa all'apprezzamento, operato dal giudice di merito, dei fatti della controversia o delle prove, e limitandosi a prospettare una spiegazione di tali fatti e delle risultanze istruttorie con una logica alternativa, seppur supportata dalla possibilità o dalla probabilità di corrispondenza alla realtà fattuale.

Le censure sono altrimenti volte a devolvere alla Corte di cassazione le critiche mosse dai consulenti di parte alle risultanze della consulenza d'ufficio (critiche che comunque si sostanziano in semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico), il che supporrebbe la riattivazione nel giudizio di legittimità della fase procedimentale regolata dall’ultimo comma dell’art. 195 c.p.c.

6. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (da pagina 18 a pagina 19) censura la violazione ed “errata applicazione” degli artt. 112, 113 e 277, comma 1, c.p.c., nonché dell’art. 111, comma 6, Cost., stavolta per aver la Corte di Firenze accolto gli appelli incidentali sulla regolamentazione delle spese ed aver perciò condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di ¾ delle stesse, compensando la residua frazione, in luogo della compensazione integrale disposta dal primo giudice, ponendo altresì a carico del Polloni le spese di CTU del secondo grado.

6.1. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c.

La Corte d’appello di Firenze è pervenuta ad un regolamento delle spese processuali dei due gradi conforme al disposto degli art. 91 e 92 c.p.c.

La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. 31 gennaio 2014, n. 2149; Cass. 20 dicembre 2017, n. 30592; Cass. 26 maggio 2021, n. 14459).

Così pure la decisione definitiva sull’onere di pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio nei rapporti fra le parti rimane regolata dal principio della soccombenza nell'intera controversia, salva la facoltà di disporne la compensazione a norma dell’art. 92 c.p.c. riservata al giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna della parte soccombente alle spese di CTU, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione.

Il ricorso va perciò rigettato, regolandosi secondo soccombenza in favore dei controricorrenti le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo.

Non deve provvedersi al riguardo per gli intimati che non hanno svolto attività difensive.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in complessivi € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, e per la [OSCURATO:PERSONA] della Misericordia di Firenze in complessivi € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19097/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] G.G. AVEZZANA, 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] CANCRO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 768/2018 depositata il 30/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 768/2018 della Corte d’appello di Firenze, pubblicata il 30 marzo 2018. Resistono con un controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e con altro controricorso la [OSCURATO:PERSONA] della Misericordia di Firenze. Gli altri intimati, indicati in epigrafe, non hanno svolto attività difensive. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. Il ricorrente ha depositato memoria. 3. Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 26 giugno 2013, rigettò la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad accertare la falsità del testamento olografo redatto dallo zio [OSCURATO:PERSONA] (morto il 21 maggio 2007), che aveva istituito erede universale la [OSCURATO:PERSONA] della Misericordia di Firenze e disposto una serie di legati in favore di enti morali e di carità, fondazioni e persone fisiche. 4. La Corte d’appello ha poi respinto l’appello principale spiegato da [OSCURATO:PERSONA] ed invece accolto gli appelli incidentali attinenti alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado. Questi i passaggi essenziali della sentenza impugnata: “l'indagine condotta in primo grado dal Ctu dott. [OSCURATO:PERSONA] sul testamento olografo a firma [OSCURATO:PERSONA] datato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e pubblicato il 15 giugno 2007 si è concretizzata nella relazione depositata il 04.03.2O11. Nel suddetto elaborato peritale (pag.6), il Ctu individua nella metodologia grafologica, secondo il metodo grafologico "Morettiano ", il criterio di analisi della scheda testamentariain verifica e della grafia; svolge poi l'analisi delle grafie comparative del [OSCURATO:PERSONA] prendendo a riferimento documenti e scritture relative ad un lungo arco temporale (dagli anni 80 fino al 2007) giungendo a concludereche" Il testamento olografo datato 25 maggio 2006 a firma [OSCURATO:PERSONA] è autentico in quanto interamente scritto datato esottoscritto dal sig. [OSCURATO:PERSONA], come è risultata autentica la scrittura e la firma sigla sulla busta che contiene il testamento". Nel presente giudizio il dott. [OSCURATO:PERSONA] è stato chiamato a rendere chiarimenti al fine di rispondere sia alle osservazioni formulate dalla dott. [OSCURATO:PERSONA] in primo grado ed allegate alla memoria del 24.04.2011 di parte attrice - odierna appellante, sia alla perizia del dott. [OSCURATO:PERSONA]. (…) rispetto alle osservazioni della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], il CTU risponde punto per punto nella sua relazione a chiarimentidepositata il 10.03.2015 e precisamente: a) La prima osservazione alla CTU riguarda il mancato riferimento alla non contestualità delle varie parti della scheda testamentaria (pagg. 2, 3 osservazioni dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]), fatto questo desumibile dall'impiego di tre penne di colori diversi (blu chiaro, blu scuro e nero), che la [OSCURATO:PERSONA] aveva accertato mediante ispezione della scheda testamentaria originale con strumentazione personale (lampada a raggi ultravioletti Wood, microscopio digitale) più accurata rispetto a quella utilizzata dal CTU. Replica il CTU (pag.7): l'utilizzo di scansioni e di fotografie della scheda testamentaria originale erano state concordate all'inizio delle operazioni peritali tra tutti i ctp compresa la [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, le foto dalla stessa effettuate con il microscopio digitale e la lampada a raggi ultravioletti, durante l'analisi della scheda, non erano state inserite n elle sue osservazioni poiché, sostiene il CTU, evidentemente non vi erano alterazioni sospette; -le penne utilizzate erano due e non tre, e la non contestualità era ininfluente, in quanto un testamento olografo di quattro pagine come quello oggetto di causa poteva esser redatto in più tempi con penne diverse, purché scritto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore; b) alle osservazioni sulla analisi della grafia e sulla presenza di errori ortografici (da pag. 5 a pag. 10 osservazioni [OSCURATO:PERSONA]) replica il Ctu rispondendo di aver evidenziato sia i tratti omogenei, che le disomogeneità della grafia del testatore e che tali elementi rientrano nella variabilità grafica, mai erroneamente considerata dalla ctp, e nella individualità grafica intesa come l'insieme di tutti gli elementi e caratteristiche di identificazione peculiari del grafismo di ciascun soggetto. Sugli errori ortografici rileva che si trattava piuttosto di giustapposizioni (re di Arciconfraternita) e piccole omissioni (n di Madonnina) compatibili con l'età del testatore (anni 82); nel testamento, infatti, erano presenti i segni di un grafismo vecchieggiante come già evidenziato nella Ctu in primo grado (pag.20); c) da pag. 11 le osservazioni della ctp [OSCURATO:PERSONA] hanno ad oggetto l'analisi delle scritture comparative; su questo aspetto vengono mossi rilievi alla Ctu per non aver il dott. [OSCURATO:PERSONA] eseguito una analisi attenta su tutte le comparative e ciò era dimostrato anche dal fatto che aveva inserito nell'elenco la scrittura com parativa siglata CIO, non appartenente alla mano del de cuius, bensì come poi accertato, alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto così replica il Ctu (pag.11chiarimenti) " si fa presente che la scrittura C10 non è stata mai presa in considerazione per il confronto con la scheda testamentaria in verifica". Le successive critiche alla Ctu formulate dalla ctp [OSCURATO:PERSONA] riguardano il confronto comparativo effettuato non in modo omogeneo (ossia firme con firme, sigle con sigle, scritture con scrittura) e le differenze tra testamento in verifica e scritture comparative. Rispetto a tali rilievi il Dott. [OSCURATO:PERSONA], oltre ad affermare che il confronto comparativo omogeneo non è riportato in nessun testo di grafologia giudiziaria, sostanzialmenterisponde che la CTP non ha tenutoconto della variabilità grafica della scrittura del de cuius, risolvendosi le sue affermazioni in considerazioni pretestuose o non veritiere, prospettando come difformi ed estranei alla natura del grafismo del testamento olografo esaminato aspetti ed elementi che rientrano nei ]imiti appunto della naturale e spontanea variabilità, che può e deve caratterizzare ogni grafismo. Le pagine da 25 a 34 della relazione a chiarimenti del Dott. [OSCURATO:PERSONA] sono dedicate alle risposte alla perizia del dott. [OSCURATO:PERSONA]. (…) Replica il Ctu ( pagg. 26-32 relazione a chiarimenti ) di aver già risposto in modo pertinente ed approfondito in ordine alle caratteristichegrafiche a valore identificatorio, al movimento ed al ritmo di scrittura nella prima parte dei chiarimenti alle osservazioni della dott. [OSCURATO:PERSONA]; di aver rispettato le procedure di lavoro ed i criteri epistemologici; di aver ispezionato l'originale del testamento in verifica e non una fotocopia durante le operazioni peritali cui il Finotti stesso non aveva all'epoca partecipato; che il testamento non poteva essere il prodotto di una imitazione (cosi pag. 29 e 31). Acquisite anche le osservazioni ai chiarimenti da parte di tutti i CCTTPP (Mastronardi, Giorgetti ed anche della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], nominata da parte appellante in sostituzione del dott. [OSCURATO:PERSONA] in pendenza dei termini per l'invio delle osservazioni), cui il dott. [OSCURATO:PERSONA] rispondeva nella sintetica valutazione del 09.02.2015, questi concludeva ribadendo che "il testamento è autentico, viste le similarità sostanziali citate e documentate tra testamento in verifica e firme e scritture autografe di comparazione ". All'esito dei suddetti chiarimenti ammessi dalla Corte in accoglimento delle istanze di parte appellante, si rileva che non sono emersi elementi diversi volti a confutare Je conclusioni del CTU rese in primo grado, che di seguito si riportano : "il testamento olografo datato 25 maggio 2006 a firma [OSCURATO:PERSONA] èautentico, in quanto interamente scritto datato e sottoscritto dal sig. [OSCURATO:PERSONA], come è risultata autentica la scrittura e la firma sigla sulla busta che contiene il testamento". La consulenza svolta in primo grado dal Dott. Ta rantino è il risultato di una analisi approfondita della scheda in verifica e delle scritture comparative acquisite nel contraddittorio delle parti. I l CTU si è compiutamente confrontato con le osservazioni e le note critiche di tutti i consulenti di parte, sia in primo grado che nel presente giudizio, ove, convocato a chiarimenti, risponde in modo condivisibile alla perizia [OSCURATO:PERSONA] allegata alla memoria autorizzata in primo grado del 29.04.2011, alla perizia Finotti prodotta con l'atto di appello ed anche alla perizia della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] subentrata al Finotti. Ne consegue che, sulla base delle conclusioni del Ctu, deve confermarsi l'autenticità della scheda testamentaria e della scrittura e della firma sigla apposta sulla busta che conteneva il testamento. 5. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (da pagina 7 a pagina 15) denuncia la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, relativo al primo motivo di appello … riguardante la risultanza della CTU”. Il ricorrente evidenzia che con il primo motivo di appello era stata contestata la “metodologia usata dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]” (il “metodo Morettiano”) ed erano state criticate le carenze motivazionali della sentenza di primo grado al riguardo. Si adduce che “la p erizia non esplicita alcuna argomentazione p er escludere… (la) imitabilità della grafia …e che quindi doveva ritenersi autentica e di pugno del de cuius”. La consulenza non sarebbe stata svolta “con la maggiore scrupolosità possibile”, come invece avrebbero imposto le circostanze del caso concreto. Non si sarebbe tenuto conto della personalità del de cuius, del suo rango sociale, della sua attività professionale di avvocato, delle sue conoscenze di molti notai cui avrebbe potuto affidare la scheda testamentaria, anziché consegnarla a [OSCURATO:PERSONA], che era l’amministratore di un condominio del quale [OSCURATO:PERSONA] era partecipante. Neppure si sarebbe adeguatamente valutata la certificazione medica del 30 marzo 2004, la quale escludeva che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] fosse affetto da patologie neuropsichiatriche. Un più attento esame delle quattro pagine del testamento olografo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rivelato “elementi di dubbia autenticità”: tali elementi sono indicati in un elenco recante quattordici rilievi o deduzioni. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (da pagina 15 a pagina 18) censura la violazione ed “errata applicazione” degli artt. 112, 113 e 277, comma 1, c.p.c., nonché dell’art. 111, comma 6, Cost. La Corte d’appello di Firenze avrebbe errato nella suamotivazione laddove, accogliendo le istanze dell’appellante, ha “ritenuto necessario disporre la nuova audizione d el CTU per richiedere tutti quei chiarimenti che si p alesavano necessari a seguito delle contestazioni mosse dalla perizia di p arte e ha ritenuto di non dover approfondire i chiarimenti richiesti. Tali chiarimenti, in particolare , riguardavano un errato utilizzo del metodo scientifico "Morettiano" sulla non omogeneità della scrittura per pressione e spaziatura, sull'errata analisi del movimento delle parole rispetto al rigo, sul profismo vecchieggiante, sugli errori ortografici, sulla non idoneità dei rilievi strumentali. Si reiterano le critiche alla CTU svolte nel primo motivo. 5.1. I primi due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per la loro connessione, sono accomunati da profili di inammissibilità agli effetti dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., e sono comunque manifestamente infondati. 5.2. La sentenza della Corte d’appello di Firenze contiene le argomentazioni rilevanti per individuaree comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione, avendo congruamente motivato in ordine alla insussistenza della falsità del testamento impugnato. 5.3. Innanzitutto, quanto al primo motivo, opera la previsione d'inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all'art. 348 ter, comma 5, c.p.c. (applicabile ratione temporis), che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" e che, come nella specie, risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (c.d. doppia conforme). Sono inammissibili le integrazioni e le aggiunte contenuti nella memoria di cui all'art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c.la cui funzione è di illustrare le ragioni giustificatrici dei motivi già specificamente enunciati nel ricorso. In tale sede, il ricorrente sostiene, infatti, che “la motivazione di rigetto della domanda sul punto da parte del Tribunale era … diversa rispetto a quella poi adottata dalla Corte fiorentina, in quanto non aveva ammesso la richiesta di chiarimenti al Ctu, e quindi non aveva proprio preso in esame le critiche della difesa rispetto al suo operato. Diversamente, la Corte territoriale ha ammesso i chiarimenti richiesti, ma poi ma non ha tenuto conto della loro insufficienza, che ha addirittura fatto propria omettendo di motivare sul perché li recepisse acriticamente”. Ora, da un lato era onere del ricorrente, nel formulare il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c., indicare già nell’atto di impugnazione le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. Peraltro, l’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (qui applicabile ratione temporis), suppone che la sentenza di appello e la sentenza di primo grado siano fondate “sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto” (ora, l’art. 360, comma 4, c.p.c. dispone: “le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti”), e non postula, invece, che esse siano altresì fondate sugli stessi elementi istruttori aventi efficacia dimostrativa di tali fatti. Deve inoltre negarsi che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, consenta di configurare il vizio di contraddittoria o insufficiente motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti. D’altro canto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra mai, di per sé, il vizio in questione qualora il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. Unite, 7 aprile 2014, n. 8053). 5.4. È corretto premettere che, seguendo il principio affermato da Cass. Sez. Unite 15 giugno 2015, n. 12307, poiché la parte che contesta l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, grava proprio su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo. Requisito dell’olografo, previsto a pena di nullità ex art. 606, comma 1, c.c., è la manoscrittura «per intero» ad opera del testatore. E l’art.602 c.c. impone, quali requisiti di forma-sostanza dell’olografo: a) la scrittura di mano del testatore; b) la data; c) la sottoscrizione. 5.5. Spetta ovviamente al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove della dedotta falsità del testamento, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere quelle ritenute idonee o dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, rientrando ciò nel suo potere discrezionale ai sensi dell'art 116 c.p.c. 5.6. La Corte d’appello di Firenze non si è limitata acriticamente a far proprie le considerazioni della relazione peritale, visto che nella sentenza impugnata sono spiegate le ragioni del convincimento raggiunto dai giudici e dell’adesione alle conclusioni prospettate dall’ausiliare. Tale valutazione non può essere sindacata in sede di legittimità invocando dalla Corte di cassazione, come auspica il ricorrente, un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, in maniera da pervenire ad una nuova validazione e legittimazione inferenziale dell’adesione prestata dal giudice di merito ai risultati dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio. Spetta, del resto, al giudice di merito esaminare e valutare le nozioni tecniche o scientifiche introdotte nel processo mediante la CTU, e dare conto dei motivi di consenso, come di quelli di eventuale dissenso, in ordine alla congruità dei risultati della consulenza e delle ragioni che li sorreggono. Così come non è sindacabile in sede di legittimità la decisione di merito che abbia recepito le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio sulla base dell'adozione di una determinata metodologia di valutazione (nella specie, il cosiddetto “metodo grafologico morettiano”, che individua i segni grafologici, la loro specificità e intensità, le rispettive implicazioni psicologiche e le correlazioni con gli aspetti della personalità umana), una volta che il giudice abbia evidenziato, sia pure aderendo alle spiegazioni fornite al riguardo dall'ausiliare, che il metodo prescelto dà garanzia di rigore scientifico. Rientra del pari notoriamente nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità. Tali principi sono trascurati dal ricorrente che invita questa Corte a rimeditare prudenzialmente la consistenza probatoria della CTU, comparando la stessa con una serie di elementi fattuali privi di decisività, e cioè di idoneità a comportare ex necesseuna diversa decisione. 5.7. Si ha riguardo nella specie, del resto, ad una consulenza tecnica volta ad accertare l’autenticità della grafia di un documento, ovvero ad una consulenza grafologica (e non calligrafica), che è quella, appunto, volta a dedurre dati di rilievo psicologico dall’analisi della scrittura, e la stessa notoriamente non è suscettiva di conclusioni obiettivamente ed assolutamente certe, e perciò esige che il giudice fornisca un'adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal perito, come avvenuto nell’impugnata sentenza (Cass. 2 febbraio 2009, n. 2579; Cass. 28 aprile 2005, n. 8881). 5.8. I primi due motivi di ricorso tendono, in sostanza, a prospettare vizi di motivazione della sentenza, ovvero violazioni di norme di diritto, denunziando in realtà l’insufficiente spiegazione logica relativa all'apprezzamento, operato dal giudice di merito, dei fatti della controversia o delle prove, e limitandosi a prospettare una spiegazione di tali fatti e delle risultanze istruttorie con una logica alternativa, seppur supportata dalla possibilità o dalla probabilità di corrispondenza alla realtà fattuale. Le censure sono altrimenti volte a devolvere alla Corte di cassazione le critiche mosse dai consulenti di parte alle risultanze della consulenza d'ufficio (critiche che comunque si sostanziano in semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico), il che supporrebbe la riattivazione nel giudizio di legittimità della fase procedimentale regolata dall’ultimo comma dell’art. 195 c.p.c. 6. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (da pagina 18 a pagina 19) censura la violazione ed “errata applicazione” degli artt. 112, 113 e 277, comma 1, c.p.c., nonché dell’art. 111, comma 6, Cost., stavolta per aver la Corte di Firenze accolto gli appelli incidentali sulla regolamentazione delle spese ed aver perciò condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di ¾ delle stesse, compensando la residua frazione, in luogo della compensazione integrale disposta dal primo giudice, ponendo altresì a carico del Polloni le spese di CTU del secondo grado. 6.1. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c. La Corte d’appello di Firenze è pervenuta ad un regolamento delle spese processuali dei due gradi conforme al disposto degli art. 91 e 92 c.p.c. La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. 31 gennaio 2014, n. 2149; Cass. 20 dicembre 2017, n. 30592; Cass. 26 maggio 2021, n. 14459). Così pure la decisione definitiva sull’onere di pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio nei rapporti fra le parti rimane regolata dal principio della soccombenza nell'intera controversia, salva la facoltà di disporne la compensazione a norma dell’art. 92 c.p.c. riservata al giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna della parte soccombente alle spese di CTU, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione. Il ricorso va perciò rigettato, regolandosi secondo soccombenza in favore dei controricorrenti le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo. Non deve provvedersi al riguardo per gli intimati che non hanno svolto attività difensive. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in complessivi € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, e per la [OSCURATO:PERSONA] della Misericordia di Firenze in complessivi € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
Sentenza Cassazione n. 19480/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris