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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29348/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a CASERTA avverso la sentenza in data 21/12/2021 della [OSCURATO:PERSONA]- POLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e A.L.I.L.AC.C.O., che ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 21/12/2021 della Corte d'appello di Napoli che ha confermato la sentenza in data 18/01/2018 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che lo ha AS,,, condannato per il reato di usura aggravata, ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod, pen. e perché commesso in danno di persona che si trovava in stato di bisogno e svolgente l'attività imprenditoriale.

Deduce:

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di assoluzione dell'imputato dal reato di usura aggravata.

Il primo motivo di impugnazione si rivolge al vaglio di attendibilità soggettiva e oggettiva delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, oltre che ai suoi riscontri.

Al fine di risaltarne l'inidoneità probatoria, vengono riassunti i motivi di appello in relazione a ciascuno di tali temi, vengono riportate le motivazioni della Corte di appello, vengono richiamate le risultanze del processo per estorsione aggravata celebrato a carico dello stesso [OSCURATO:PERSONA], oltre che di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'esito del quale l'odierno ricorrente veniva assolto sulla base della ritenuta non credibilità di [OSCURATO:PERSONA].

Vengono, dunque, ricordate le regole giurisprudenziali in relazione al vaglio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e alla valutazione frazionata della testimonianza.

Si denuncia, quindi, l'apoditticità e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di attendibilità soggettiva, di attendibilità oggettiva e di riscontri esterni.

1.2. Violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione all'art. 238- bis cod. proc. pen. per il travisamento delle sentenze già versate in atti emesse nel distinto procedimento penale n. 3463/2013 r.g.n.r..

In questo caso si premette l'identità tra le vicende dell'odierno procedimento e quelle di altro procedimento, di cui si è già fatto cenno nel precedente motivo, entrambi basati sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

Sottolinea come, tuttavia, i risultati raggiunti nelle due decisioni siano diametralmente opposti, visto che nell'un caso [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuto non credibile, mentre nell'odierno procedimento le sue dichiarazioni sono state poste a fondamento della condanna.

Deduce, quindi, un conflitto logico tra le due sentenze, oltre che un travisamento operato dalla Corte di appello, che ha svalutato la stretta attinenza tra i due procedimenti.

1.3. Mancata assunzione di una prova decisiva e carenza e illogicità della motivazione con violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzata con l'atto di appello.

In questo caso si assume che la richiesta di ascoltare nuovamente [OSCURATO:PERSONA], in sede di appello, aveva tutti i requisiti richiesti dall'art. 603 cod. proc. pen. per disporre la rinnovazione dell'atto istruttorio, soprattutto in punto di decisività, così che il rigetto disposto dalla Corte di appello risulta apodittico e carente sotto il profilo della motivazione.

1.4. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e conseguente declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.

Si lamenta il travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], sulla natura dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

A tale proposito si sottolinea come il collaboratore non abbia mai indicato in [OSCURATO:PERSONA] un fiancheggiatore della famiglia Zagaria, così che la Corte di appello valorizza un elemento che non trova riscontro in atti.

1.5. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo al rigetto della richiesta di escludere le aggravanti previste dall'art. 644 cod. pen., al riconoscimento di circostanze attenuanti generiche nella massima estensione con conseguente concessione della sospensione condizionale della pena.

Con l'ultimo motivo si denuncia la carenza e la contraddittorietà della motivazione con cui la Corte di appello ha disatteso le richieste difensive ora richiamate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Le censure sono principalmente rivolte al giudizio di attendibilità della persona offesa, siccome espresso dalla Corte di appello e al cui riguardo si denuncia sia il vizio di omessa motivazione, sia il vizio di violazione di legge.

Così enucleato il tema sollecitato dalla difesa, vale la pena richiamare i principi fissati in materia da questa Corte: ha spiegato che «la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi», (Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070 - 01); in linea con tale principio, ma in maniera più netta, è stato ulteriormente precisato che «le dichiarazioni del soggetto danneggiato dal reato che si sia costituito parte civile possono essere legittimamente poste da sole a fondamento della responsabilità dell'imputato, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 commi 3 e 4, cod. proc. pen., purché il narrato sia soggetto ad un più rigoroso controllo di attendibilità, opportunamente corroborato dall'indicazione di altri elementi di riscontro», (Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep. il 2022, Aramu, Rv. 282558 - 01).

Va ulteriormente rilevato come la valutazione dell'attendibilità intrinseca del racconto della presunta vittima corra lungo l'esame della precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle sue dichiarazioni e come la valutazione della credibilità della persona offesa preceda la ricerca dei riscontri.

Tanto vale a dire che il procedimento di acquisizione dei riscontri deve seguire sempre la valutazione di attendibilità del dichiarante, per cui se il giudice concluda per l'inattendibilità della fonte d'accusa non è poi tenuto procedere all'acquisizione dei possibili riscontri (in questi termini, Sez. 2, n. 35247 del 07/09/2021, Benenati, non massimata).

1.2. La sentenza impugnata viola i principi di diritto ora esposti perché non dispiega quel vaglio rigoroso richiesto con riguardo all'attendibilità intrinseca del dichiarante, in quanto lo risolve in un'apodittica affermazione di linearità e chiarezza del dichiarato che, non tiene conto delle plurime contraddizioni evidenziate dalla difesa e -invero- riconosciute dagli stessi giudicanti.

Al contempo, si muove alla ricerca di elementi estrinseci al fine di dare credibilità al dichiarante, così sovvertendo la suindicata sequenza valutativa, secondo la quale la ricerca dei riscontri suppone già risolto positivamente il giudizio di credibilità.

1.3. La sentenza si mostra -invero- viziata da un'intrinseca contraddittorietà, là dove prima afferma che la "deposizione risulta chiara e lineare" e subito dopo spende gran parte della restante motivazione per giustificare tutta una serie di incongruenze che, in realtà, fanno risaltare l'assenza di linearità, di precisione e di coerenza delle dichiarazioni, caratterizzate dal fatto di rimanere lacunose ovvero di essere corrette in base alle deduzioni difensive e per superare le stesse.

Infatti, la Corte di appello -tra l'altro- è costretta a precisare: che [OSCURATO:PERSONA] in sede di controesame dibattimentale ha chiarito le discrasie rispetto alla denuncia; che [OSCURATO:PERSONA] aveva rilevato "in un secondo momento il coinvolgimento dei Casalesi nella vicenda", perché aveva timore degli stessi, così dimostrando che in un primo momento questo coinvolgimento era stato sottaciuto; che "le eventuali incongruenze [...] sono spiegabili con la circostanza che in data 11/12/2011 [OSCURATO:PERSONA], il boss latitante, veniva arrestato e razionalmente il [OSCURATO:PERSONA] era meno timoroso nella esposizione della vicenda usuraria di cui era stata vittima".

Ancora, i giudici della Corte di merito richiamano anche la giurisprudenza di legittimità sulla c.d. valutazione frazionata al fine di giustificare le contraddizioni pur enunciate dalla difesa e così sostanzialmente riconosciute.

La Corte di appello, dunque, in realtà, con tali brani di motivazione, fa emergere come il dichiarato di [OSCURATO:PERSONA] sia tutt'altro che "chiaro e lineare", risultando - al contrario - omissivo, contraddittorio e frutto di successivi aggiustamenti, così mostrandosi carente e compromesso alla luce dei parametri della linearità, precisione, costanza e coerenza, siccome richiesti nell'ambito di una -rigorosa- valutazione di attendibilità intrinseca.

Deve ulteriormente osservarsi come la Corte di appello giustifichi alcune incongruenze e talune omissioni riconducendole -per come visto- al timore nutrito da [OSCURATO:PERSONA] verso i camorristi.

I giudici del merito, tuttavia, non spiegano quale sia il dato oggettivo e concreto, utile a dimostrare l'effettività del timore nutrito da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del boss [OSCURATO:PERSONA].

Spiegazione tanto più necessaria, visto che la difesa ha opposto (e la stessa Corte di appello ha riconosciuto) che [OSCURATO:PERSONA] aveva una "vicinanza" al clan camorristico dello stesso Zagaria, per come altresì definitivamente acclarato all'indomani della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione nel diverso procedimento in cui Benenati è stato assolto e [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto inattendibile, proprio in ragione dei suoi rapporti con gli esponenti della famiglia Zagaria.

A tale ultimo proposito, la Corte di appello, ancora, svaluta il significato del giudizio di inattendibilità espresso nel diverso processo, osservando che quello riguarda fatti estranei all'odierno giudizio.

Il convincimento dei giudici d'appello potrebbe essere astrattamente corretto, ma la difesa aveva evidenziato come vi fosse una stretta correlazione tra i due procedimenti, visto che l'altro giudizio vedeva Benenati imputato del reato di estorsione, commessa insieme a vari componenti della famiglia Zagaria, al fine di riscuotere il credito usurario asseritamente vantato nei confronti [OSCURATO:PERSONA].

Da ciò discende che il contenuto di tale sentenza non può essere marginalizzato e dichiarato ininfluente ai fini del giudizio di attendibilità, in quanto essa riguarda fatti che hanno una stretta attinenza con quelli del processo oggi in esame.

1.4. I rilievi fin qui esposti sono già conducenti nel senso dell'annullamento.

Tuttavia, deve essere altresì evidenziato come le lacunosità fin qui evidenziate si rinvengano anche con riguardo ai riscontri estrinseci.

Anche in questo caso, invero, si assiste alla valorizzazione di elementi scarsamente dotati di oggettività che, anzi, si risolvono in argomentazioni prive di un sostrato di concretezza, con la funzione, anche in questo caso, di giustificare le lacune del dichiarato di [OSCURATO:PERSONA].

Si rileva, invero, come i dati oggettivi prodotti dalla difesa a contrasto delle dichiarazioni della persona offesa vengano sminuiti dalla Corte di appello in base ad argomentazioni che si mostrano per lo più congetturali.

Tanto vale per la riconosciuta mancanza delle cambiali, che la Corte giustifica facendo leva su quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA], ossia che "le aveva strappate per rabbia".

Così facendo, la Corte di appello fa prevalere un dato indimostrato (la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] di avere strappato le cambiali) rispetto a un dato certo (la mancanza delle cambiali comprovanti l'usura), così facendo ricadere sull'imputato gli effetti di una carenza probatoria che era onere dell'accusa superare.

Analogamente, la Corte di appello non svilisce il significato probatorio della documentazione, prodotta dalla difesa e intesa a provare i rapporti di compravendita di automobili intercorsi tra Benenati a [OSCURATO:PERSONA].

In questo caso i giudici osservano che [OSCURATO:PERSONA] aveva disconosciuto la firma di una permuta e si limitano a rilevare che l'ulteriore documentazione prodotta dalla difesa non era stata rinvenuta nel luogo indicato da Benenati all'atto della perquisizione, senza alcuna esplorazione circa l'originalità della documentazione, peraltro neanche ritenuta falsa.

Così arbitrariamente negando all'imputato la possibilità di produrre in giudizio documentazione reperita in un momento successivo rispetto alla perquisizione subita nel corso delle indagini.

1.5. Alla luce di quanto esposto, il ricorso si mostra fondato nella parte in cui deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in punto di attendibilità della persona offesa.

2. Tanto conduce all'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, per nuovo giudizio.

PQM Annulla la sentenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a CASERTA avverso la sentenza in data 21/12/2021 della [OSCURATO:PERSONA]- POLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e A.L.I.L.AC.C.O., che ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 21/12/2021 della Corte d'appello di Napoli che ha confermato la sentenza in data 18/01/2018 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che lo ha AS,,, condannato per il reato di usura aggravata, ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod, pen. e perché commesso in danno di persona che si trovava in stato di bisogno e svolgente l'attività imprenditoriale. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di assoluzione dell'imputato dal reato di usura aggravata. Il primo motivo di impugnazione si rivolge al vaglio di attendibilità soggettiva e oggettiva delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, oltre che ai suoi riscontri. Al fine di risaltarne l'inidoneità probatoria, vengono riassunti i motivi di appello in relazione a ciascuno di tali temi, vengono riportate le motivazioni della Corte di appello, vengono richiamate le risultanze del processo per estorsione aggravata celebrato a carico dello stesso [OSCURATO:PERSONA], oltre che di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'esito del quale l'odierno ricorrente veniva assolto sulla base della ritenuta non credibilità di [OSCURATO:PERSONA]. Vengono, dunque, ricordate le regole giurisprudenziali in relazione al vaglio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e alla valutazione frazionata della testimonianza. Si denuncia, quindi, l'apoditticità e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di attendibilità soggettiva, di attendibilità oggettiva e di riscontri esterni. 1.2. Violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione all'art. 238- bis cod. proc. pen. per il travisamento delle sentenze già versate in atti emesse nel distinto procedimento penale n. 3463/2013 r.g.n.r.. In questo caso si premette l'identità tra le vicende dell'odierno procedimento e quelle di altro procedimento, di cui si è già fatto cenno nel precedente motivo, entrambi basati sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Sottolinea come, tuttavia, i risultati raggiunti nelle due decisioni siano diametralmente opposti, visto che nell'un caso [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuto non credibile, mentre nell'odierno procedimento le sue dichiarazioni sono state poste a fondamento della condanna. Deduce, quindi, un conflitto logico tra le due sentenze, oltre che un travisamento operato dalla Corte di appello, che ha svalutato la stretta attinenza tra i due procedimenti. 1.3. Mancata assunzione di una prova decisiva e carenza e illogicità della motivazione con violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzata con l'atto di appello. In questo caso si assume che la richiesta di ascoltare nuovamente [OSCURATO:PERSONA], in sede di appello, aveva tutti i requisiti richiesti dall'art. 603 cod. proc. pen. per disporre la rinnovazione dell'atto istruttorio, soprattutto in punto di decisività, così che il rigetto disposto dalla Corte di appello risulta apodittico e carente sotto il profilo della motivazione. 1.4. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e conseguente declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Si lamenta il travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], sulla natura dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A tale proposito si sottolinea come il collaboratore non abbia mai indicato in [OSCURATO:PERSONA] un fiancheggiatore della famiglia Zagaria, così che la Corte di appello valorizza un elemento che non trova riscontro in atti. 1.5. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo al rigetto della richiesta di escludere le aggravanti previste dall'art. 644 cod. pen., al riconoscimento di circostanze attenuanti generiche nella massima estensione con conseguente concessione della sospensione condizionale della pena. Con l'ultimo motivo si denuncia la carenza e la contraddittorietà della motivazione con cui la Corte di appello ha disatteso le richieste difensive ora richiamate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Le censure sono principalmente rivolte al giudizio di attendibilità della persona offesa, siccome espresso dalla Corte di appello e al cui riguardo si denuncia sia il vizio di omessa motivazione, sia il vizio di violazione di legge. Così enucleato il tema sollecitato dalla difesa, vale la pena richiamare i principi fissati in materia da questa Corte: ha spiegato che «la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi», (Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070 - 01); in linea con tale principio, ma in maniera più netta, è stato ulteriormente precisato che «le dichiarazioni del soggetto danneggiato dal reato che si sia costituito parte civile possono essere legittimamente poste da sole a fondamento della responsabilità dell'imputato, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 commi 3 e 4, cod. proc. pen., purché il narrato sia soggetto ad un più rigoroso controllo di attendibilità, opportunamente corroborato dall'indicazione di altri elementi di riscontro», (Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep. il 2022, Aramu, Rv. 282558 - 01). Va ulteriormente rilevato come la valutazione dell'attendibilità intrinseca del racconto della presunta vittima corra lungo l'esame della precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle sue dichiarazioni e come la valutazione della credibilità della persona offesa preceda la ricerca dei riscontri. Tanto vale a dire che il procedimento di acquisizione dei riscontri deve seguire sempre la valutazione di attendibilità del dichiarante, per cui se il giudice concluda per l'inattendibilità della fonte d'accusa non è poi tenuto procedere all'acquisizione dei possibili riscontri (in questi termini, Sez. 2, n. 35247 del 07/09/2021, Benenati, non massimata). 1.2. La sentenza impugnata viola i principi di diritto ora esposti perché non dispiega quel vaglio rigoroso richiesto con riguardo all'attendibilità intrinseca del dichiarante, in quanto lo risolve in un'apodittica affermazione di linearità e chiarezza del dichiarato che, non tiene conto delle plurime contraddizioni evidenziate dalla difesa e -invero- riconosciute dagli stessi giudicanti. Al contempo, si muove alla ricerca di elementi estrinseci al fine di dare credibilità al dichiarante, così sovvertendo la suindicata sequenza valutativa, secondo la quale la ricerca dei riscontri suppone già risolto positivamente il giudizio di credibilità. 1.3. La sentenza si mostra -invero- viziata da un'intrinseca contraddittorietà, là dove prima afferma che la "deposizione risulta chiara e lineare" e subito dopo spende gran parte della restante motivazione per giustificare tutta una serie di incongruenze che, in realtà, fanno risaltare l'assenza di linearità, di precisione e di coerenza delle dichiarazioni, caratterizzate dal fatto di rimanere lacunose ovvero di essere corrette in base alle deduzioni difensive e per superare le stesse. Infatti, la Corte di appello -tra l'altro- è costretta a precisare: che [OSCURATO:PERSONA] in sede di controesame dibattimentale ha chiarito le discrasie rispetto alla denuncia; che [OSCURATO:PERSONA] aveva rilevato "in un secondo momento il coinvolgimento dei Casalesi nella vicenda", perché aveva timore degli stessi, così dimostrando che in un primo momento questo coinvolgimento era stato sottaciuto; che "le eventuali incongruenze [...] sono spiegabili con la circostanza che in data 11/12/2011 [OSCURATO:PERSONA], il boss latitante, veniva arrestato e razionalmente il [OSCURATO:PERSONA] era meno timoroso nella esposizione della vicenda usuraria di cui era stata vittima". Ancora, i giudici della Corte di merito richiamano anche la giurisprudenza di legittimità sulla c.d. valutazione frazionata al fine di giustificare le contraddizioni pur enunciate dalla difesa e così sostanzialmente riconosciute. La Corte di appello, dunque, in realtà, con tali brani di motivazione, fa emergere come il dichiarato di [OSCURATO:PERSONA] sia tutt'altro che "chiaro e lineare", risultando - al contrario - omissivo, contraddittorio e frutto di successivi aggiustamenti, così mostrandosi carente e compromesso alla luce dei parametri della linearità, precisione, costanza e coerenza, siccome richiesti nell'ambito di una -rigorosa- valutazione di attendibilità intrinseca. Deve ulteriormente osservarsi come la Corte di appello giustifichi alcune incongruenze e talune omissioni riconducendole -per come visto- al timore nutrito da [OSCURATO:PERSONA] verso i camorristi. I giudici del merito, tuttavia, non spiegano quale sia il dato oggettivo e concreto, utile a dimostrare l'effettività del timore nutrito da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del boss [OSCURATO:PERSONA]. Spiegazione tanto più necessaria, visto che la difesa ha opposto (e la stessa Corte di appello ha riconosciuto) che [OSCURATO:PERSONA] aveva una "vicinanza" al clan camorristico dello stesso Zagaria, per come altresì definitivamente acclarato all'indomani della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione nel diverso procedimento in cui Benenati è stato assolto e [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto inattendibile, proprio in ragione dei suoi rapporti con gli esponenti della famiglia Zagaria. A tale ultimo proposito, la Corte di appello, ancora, svaluta il significato del giudizio di inattendibilità espresso nel diverso processo, osservando che quello riguarda fatti estranei all'odierno giudizio. Il convincimento dei giudici d'appello potrebbe essere astrattamente corretto, ma la difesa aveva evidenziato come vi fosse una stretta correlazione tra i due procedimenti, visto che l'altro giudizio vedeva Benenati imputato del reato di estorsione, commessa insieme a vari componenti della famiglia Zagaria, al fine di riscuotere il credito usurario asseritamente vantato nei confronti [OSCURATO:PERSONA]. Da ciò discende che il contenuto di tale sentenza non può essere marginalizzato e dichiarato ininfluente ai fini del giudizio di attendibilità, in quanto essa riguarda fatti che hanno una stretta attinenza con quelli del processo oggi in esame. 1.4. I rilievi fin qui esposti sono già conducenti nel senso dell'annullamento. Tuttavia, deve essere altresì evidenziato come le lacunosità fin qui evidenziate si rinvengano anche con riguardo ai riscontri estrinseci. Anche in questo caso, invero, si assiste alla valorizzazione di elementi scarsamente dotati di oggettività che, anzi, si risolvono in argomentazioni prive di un sostrato di concretezza, con la funzione, anche in questo caso, di giustificare le lacune del dichiarato di [OSCURATO:PERSONA]. Si rileva, invero, come i dati oggettivi prodotti dalla difesa a contrasto delle dichiarazioni della persona offesa vengano sminuiti dalla Corte di appello in base ad argomentazioni che si mostrano per lo più congetturali. Tanto vale per la riconosciuta mancanza delle cambiali, che la Corte giustifica facendo leva su quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA], ossia che "le aveva strappate per rabbia". Così facendo, la Corte di appello fa prevalere un dato indimostrato (la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] di avere strappato le cambiali) rispetto a un dato certo (la mancanza delle cambiali comprovanti l'usura), così facendo ricadere sull'imputato gli effetti di una carenza probatoria che era onere dell'accusa superare. Analogamente, la Corte di appello non svilisce il significato probatorio della documentazione, prodotta dalla difesa e intesa a provare i rapporti di compravendita di automobili intercorsi tra Benenati a [OSCURATO:PERSONA]. In questo caso i giudici osservano che [OSCURATO:PERSONA] aveva disconosciuto la firma di una permuta e si limitano a rilevare che l'ulteriore documentazione prodotta dalla difesa non era stata rinvenuta nel luogo indicato da Benenati all'atto della perquisizione, senza alcuna esplorazione circa l'originalità della documentazione, peraltro neanche ritenuta falsa. Così arbitrariamente negando all'imputato la possibilità di produrre in giudizio documentazione reperita in un momento successivo rispetto alla perquisizione subita nel corso delle indagini. 1.5. Alla luce di quanto esposto, il ricorso si mostra fondato nella parte in cui deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in punto di attendibilità della persona offesa. 2. Tanto conduce all'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, per nuovo giudizio. PQM Annulla la sentenza
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