CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26539/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a BAIANO il 18/03/1986 avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma con cui è stata confermata la pronuncia del Tribunale di Civitavecchia con la quale era stato condannato in relazione ai reati di cui all'art. 319 cod. pen. perché in diverse occasioni, accettava somme di denaro per introdurre all'interno della struttura penitenziaria ove prestava attività lavorativa quale agente penitenziario, sostanza stupefacente di vario tipo, telefoni cellulari e sim; dei reati di cui agli artt. 73 e 80, comma 1, lett. g) d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 per avere ceduto sostanza stupefacente che consegnava a vari detenuti nonché del reato di cui all'art. 72 della legge n. 121 del 1 aprile 1981 perché assegnato al servizio di vigilanza presso la Terza sezione reclusione della Casa circondariale di Civitavecchia, abbandonava il posto di lavoro, in plurime occasioni, recandosi presso altre Sezioni o nel settore passeggio. 2. Rilevato che il primo motivo di ricorso con cui si deduce il vizio di motivazione dato che la destinazione ad uso personale della sostanza detenuta sarebbe ancorata a presunzioni inerenti indici di spaccio non presenti nel caso di specie, poiché prospetta deduzioni generiche, senza che possano individuarsi i passaggi argomentativi della sentenza impugnata asseritamente viziati e non indica le ragioni di diritto o i dati di fatto che valgano a sorreggere le deduzioni difensive. Esso non è deducibile in sede di legittimità perché fondato su argomentazioni del tutto aspecifiche che omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). E' principio costante quello secondo cui è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza impugnata, senza indicare precise carenze argomentative o illogicità della motivazione, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). 3. È parimenti inammissibile, per genericità, il secondo motivo, con il quale si deduce l'erronea applicazione dell'art. 72 della legge n. 121 del 1981. Il ricorrente sostiene che gli spostamenti tra sezioni dell'istituto penitenziario, documentati dalle videoriprese e confermati dai colleghi, non integrerebbero l'abbandono del posto di lavoro, in assenza di un ordine di servizio idoneo a escludere che egli fosse stato incaricato di raggiungere altro servizio. La censura, tuttavia, non si confronta con la motivazione sviluppata alle pagine 9 e 10 della sentenza impugnata, ove, dopo la 2ricostruzione della fattispecie di cui all'art. 72 citato secondo la giurisprudenza di questa Corte, è stato precisato che l'abbandono comprende non solo l'allontanamento materiale dalla «porzione di territorio nella quale il servizio avrebbe dovuto essere prestato», ma anche la mancata effettiva prestazione del servizio dovuto. La Corte territoriale ha quindi ricostruito analiticamente gli episodi contestati, evidenziando i delicati compiti di vigilanza sui detenuti della Sezione Reclusione affidati al ricorrente, ai quali egli si è sottratto recandosi, senza alcun ordine di servizio e in contrasto con le univoche attestazioni degli ufficiali della Polizia penitenziaria, presso locali occupati da detenuti appartenenti ad altre sezioni. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara i P.Q.M